Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

19 gennaio 2004
Domanda 19 gennaio 2004
Gentile associazione, il consiglio che vi richiedo e' relativo a un avviso di accertamento/liquidazione di differenza ICI (non interessi e non sanzioni) per gli anni dal 1998 al 2002 notificato dal Comune di emissione in data 8/11/2003.
Il Comune dichiara di aver annotato nei propri atti la rendita catastale attribuita in data anteriore al 31/12/1999 senza poterne fornire prova certa in quanto l'acquisizione della rendita dall'archivio catastale e' avvenuta via internet. Posso contestare la richiesta retroattiva visto che ho letto di sentenze che affermano il principio dell'illegittimita' di tali avvisi in quanto violano il diritto alla difesa del contribuente?
Inoltre il Comune interpellato sostiene di non essere tenuto alla fornitura di prove e che per avere prova certa della data di attribuzione della rendita mi devo recare al Catasto e richiedere una visura catastale: ma e' compito del contribuente tale verifica o spetta all'Ente impositore?
Aggiungo che in occasione del pagamento saldo ICI 2003 ho provveduto ad eseguire i calcoli sulla rendita adeguata in quanto niente eccepisco sulla richiesta adeguamento rendita sull'anno in corso.
Non sono d'accordo pero' con la richiesta retroattiva delle differenze ICI per gli anni dal 1998 al 2002.
Ringrazio anticipatamente per la cortese risposta Paolo, da Dalmine

Risposta ADUC
l'acquisizione della rendita da parte del Comune non deve interessarla, in quanto quella del Comune e' una sua propria verifica per una propria tassa, ma non ha un rapporto diretto col catasto e con le eventuali omissioni di quest'ultimo. Quello che eventualmente puo' fornirle degli elementi di opposizione e' la modalita' di notifica della rendita a lei, da parte del Catasto. Comunque sia, anche nel caso la notifica non le fosse giunta, in quanto avvenuta mediante mera pubblicazione all'albo pretorio, la richiesta (se prima di sanzioni ed interessi) sarebbe legittima. In caso di notifica regolare, sarebbero invece richiedibili anche sanzioni ed interessi.
Le annualita' richieste, sino al '98, sono legittime in quanto non prescritte.
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