Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
15 gennaio 2004
Gentili signori vorrei conoscere il Vostro parere riguardo l'episodio che vado a descrivere: nel 2002 ho acquistato uno scaldabagno Ariston Perla 5 che si e' guastato recentemente e che e' ancora in garanzia. Ho chiamato il tecnico autorizzato dall'Ariston che dopo aver riscontrato un guasto di fabbrica alla caldaia mi comunicava che andando al negozio dove lo avevo precedentemente acquistato lo avrebbero sostituito gratuitamente. Il tecnico ha preso ¤ 20 per la chiamata. Ho telefonato al negozio di elettrodomestici dove mi hanno informata che si lo scaldabagno lo sostituivano ma che il trasporto del nuovo scaldabagno a casa ed il conseguente trasporto del vecchio al negozio nonche' le spese per il mondaggio/smontaggio e ricollegamento dei tubicini erano comunque a mio carico dovevo cioe' pagare un idraulico che si occupasse del tutto visto che chiaramente per me smontare e rimontare uno scaldabagno e' impossibile. La domanda e' questa: dov'e' il vantaggio di avere una garanzia se 1) devo pagare il tecnico per l'intervento pari a ¤ 20; 2) se le spese di montaggio/smontaggio e trasporto sono a mio carico considerando che lo scaldabagno e' stato pagato ¤ 118???
Vi sarei profondamente grata di ricevere una cortese risposta.
Grazie Maurizia, da Roma
Vi sarei profondamente grata di ricevere una cortese risposta.
Grazie Maurizia, da Roma
Risposta ADUC
supponiamo che questa sia una garanzia contrattuale: le condizioni contrattuali possono essere queste. L'alternativa e' di essere pronta a precostituirsi una perizia tecnica che consenta di dimostrare il vizio di produzione originario e quindi agire sul rivenditore secondo i termini della tutela di legge: invii pertanto una raccomandata A/R di messa in mora al negozio, rilevando il difetto di produzione originario, dettando un termine di 15 gg entro cui provvedere alla sostituzione ex dlgsl 24/02 e senza alcun onere a carico; richiedendo inoltre che -a titolo di danno subito- l'intervento di montaggio e smontaggio avvenga gratuitamente, dando avviso che in difetto agira' in giudizio. Potra' in seguito citarli in giudizio per danni: in quanto il dlgsl 24/02 prevede solo la possibilita' della riparazione o sostituzione gratuita: gli altri interventi sono invece il danno causatole e se la controparte non li riconosce le occorrera' necessariamente una sentenza in tal senso.
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