Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

14 gennaio 2004
Domanda 14 gennaio 2004
Gentilissimi, ho bisogno di alcuni consigli per un increscioso caso che mi e' accaduto.
Il giorno 27 novembre sono stato vittima del furto delle mie carte di credito VISA BANKAMERICARD e BANCOPOSTA.
Appena accortomi del furto ho effettuato il blocco telefonando al numero verde appositamente disponibile.
Nei giorni successivi venni informato telefonicamente dalla DetschBank (presumibile gestore delle due carte) che nel pomeriggio del 27/11 erano stati effettuati due acquisti (uno per ciascuna delle due carte) e per questo dovetti inviare una comunicazione attestando che tali acquisti non erano stati effettuati dal sottoscritto ed allegando la denuncia presentata ai Carabinieri del mio paese.
Nei giorni scorsi ho ricevuto l'estratto conto delle due carte di credito ed in ciascuna di esse e' stata addebitata la spesa di 150 ¤ a titolo di "Concorso perdita per furto/smarrimento".
Cercando di capire di cosa si tratta ho potuto ricostruire che gli acquisti sono stati eseguiti circa due ore prima del blocco e circa mezzora dopo la presunta ora del furto.
Ho trovato anche il richiamo ad una raccomandazione 489/97 CE, del 30 luglio 1997 che fissa in 150 ¤ il massimale a carico del titolare in caso di uso fraudolento della carta di credito.
Ora mi chiedo, perche' questa somma viene addebitata all'ignaro titolare e non al negoziante che ha effettuato la vendita senza controllare l'autenticita' della firma con quella riportata sul retro della carta stessa?? A cosa serve attenersi alle raccomandazioni sempre evidenziate e costantemente richiamate dai gestori in tutte le loro comunicazioni di sottoscrivere subito la carta, se poi nessuno e' responsabile del controllo della firma apposta sulla cedola della transazione?
Secondo voi ci sono margini per poter avviare un contenzioso??
Grazie per quanto potrete comunicarmi.
Carlo, da Pontassieve/Firenze

Risposta ADUC
si tratta della cauzione che comunque rimane a suo carico -cosi' come da lei rilevato, in ottemperanza alla raccomandazione Cee- in quanto il furto lo ha subito lei ed e' stato lei a ritardare la denuncia consentendo l'uso delle carte a fronte del mancato blocco tempestivo. Cio' non pregiudica la possibilita' di contestare l'operazione al negoziante OVE ve ne fossero gli estremi, pero' sarebbe molto piu' irregolare scaricare il problema sul negoziante che ha accettato un pagamento che risultava legittimo, che non lasciarlo su di lei che e' responsabile per il furto subito nei confronti delle sue controparti.
Il negoziante deve verificare se la firma corrisponde, ma non e' un perito calligrafo: pertanto se la firma e' palesemente difforme si puo' anche contestare. Ma se e' simile (e per un estraneo e' piu' difficile che per lei riconoscere l'aderenza o meno del tratto all'originale) non ce ne sono i termini.
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