Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

14 gennaio 2004
Domanda 14 gennaio 2004
Buonasera, Vi scrivo per conoscere un vostro parere, riguardo al seguente quesito: Premetto di possedere un notebook, coperto da garanzia che dovrebbe essere aggiustato.
Il produttore, che si dovrebbe prendere cura da contratto, dell'operazione, e' irrangiugibile telefonicamente, e persino il suo sito internet e' scomparso.
Questo mi fa presumere che sia fallito.
A questo punto, chi mi ha venduto il notebook e' tenuto a ripararmelo, in mancanza del costruttore, oppure si puo' rifiutare?
Nella prima ipotesi, a me favorevole, quale legge disciplina la materia?
Vi ringrazio per l'aiuto.
Cordiali Saluti.
Antonio

Risposta ADUC
in alternativa alla garanzia specifica resa dal produttore puo' essere utilizzata la garanzia di legge, che prevede la copertura dei vizi di produzione direttamente da parte del venditore per due anni dall'acquisto. Questa legge puo' essere applicata soltanto agli acquisti di beni di consumo da parte di soggetti consumatori -quindi senza utilizzo di partita IVA-. La legge e' il d.lgs.24/2002 e prevede che il venditore debba ripristinare il corretto funzionamento del bene tramite una riparazione od una sostituzione (sono equiparate). Se ambedue si rivelassero impossibili o non risolutive, e' previsto che il contratto si risolva, con conseguente restituzione del prezzo pagato. Se il vizio si manifesta nei primi sei mesi dall'acquisto puo' essere presunto, altrimenti va dimostrato (con una relazione tecnica od -addirittura- con una perizia). Per avviare la contestazione, se non viene trovato un soddisfacente accordo verbale con il venditore- e' necessario inviare una raccomandata A/R dove viene fatto presente il vizio, viene richiesta la riparazione (o la sostituzione tenendo presente, comunque, che la legge le equipara), viene intimato un termine di 15gg per provvedere e vengono minacciate, in difetto, le vie legali. Successivamente potra' essere tentata una conciliazione alla camera di commercio o presso il giudice di pace, per poi passare, se e' necessario e solo presso il giudice di pace, al contenzioso. Le riportiamo il link al testo della legge stessa clicca qui
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