Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

27 dicembre 2003
Domanda 27 dicembre 2003
Vorrei sapere cosa posso fare riguardo un divano in garanzia di cui ha ceduto parte della struttura e che il negozio (ASTA MOBILI) presso cui lo ho acquistato, avendo contattato la fabbrica, mi ha fatto sapere che passati 8 giorni dall'acquisto qualsiasi intervento e' a pagamento a partire dalla consulenza domiciliare per la verifica del danno per finire alla riparazione in loco o in fabbrica. A titolo personale il funzionario del negozio mi ha detto che faccio prima ed in maniera piu' conveniente economicamente a far riparare il divano da qualche falegname. Chiedendomi allora a che serve la garanzia, vorrei sapere cosa posso fare per far valere quelli che penso siano i miei diritti. Grazie.

Risposta ADUC
per quanto riguarda la garanzia del produttore deve rifarsi alle specifiche condizioni che vengono (come la durata) stabilite soggettivamente dal produttore stesso. Detto questo desideriamo chiarire alcuni punti: se l'acquisto e' avvenuto prima del 23/3/2002 allora non e' possibile far valere gli otto giorni poiche' questi sono relativi alla "vecchia" garanzia di legge che prevedeva una copertura di un anno. In tal caso potrebbe soltanto rivolgersi ai centri di assistenza del produttore rifacendosi, come gia' accennato, alle loro specifiche condizioni. Se l'acquisto e' avvenuto dal 23/3/02 in poi invece il bene (supponendo sia stato da lei acquistato in quanto soggetto consumatore) e' coperto dalla nuova garanzia di legge per la durata di due anni dall'acquisto, e puo' essere contestato il vizio di produzione entro due mesi (non piu' otto giorni!) da quando questo si e' manifestato. Cio' direttamente al venditore, chiedendo la riparazione o la sostituzione del bene, oppure, se ambedue si rivelassero impossibili o non risolutive, la risoluzione del contratto con conseguente restituzione del prezzo pagato. Se il caso e' questo, visto che il venditore non sembra molto disponibile verbalmente, invii una raccomandata A/R dove intima che il bene venga riparato entro 15gg minacciando in difetto di adire le vie legali. Se fossero trascorsi sei mesi dall'acquisto rimane a suo carico la prova dell'esistenza del vizio (ossia che quel problema si e' verificato a causa della presenza di un vizio) e pertanto come minimo sarebbe necessaria una relazione tecnica a sostegno, se non (e il giudice potrebbe ordinarla) una perizia. Decorsi inutilmente i 15gg potra' tentare una conciliazione presso il giudice di pace (o presso la locale camera di commercio). L'eventuale passo ulteriore dovrebbe essere il contenzioso (causa) sempre presso il giudice di pace.
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