Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

22 dicembre 2003
Domanda 22 dicembre 2003
Desidererei ricevere alcune informazioni riguardo i patti in deroga nei contratti di locazione:
- esistono requisiti soggettivi che ne importano l'applicazione (es. eta', reddito..)?
- puo' un figlio adibire l'abitazione del genitore -conduttore, ultrassessantacinquenne- a studio professionale godendo implicitamente dei benefici derivanti dall'applicazione dell'art. 4, d. lg. 351/01 e successive modifiche?
Distinti saluti.

Risposta ADUC
i patti in deroga non ci sono piu', pertanto i nuovi contratti non possono essere stipulati in questo modo: forse, sarebbe opportuno che ci dicesse quando dovrebbe essere stipulato questo contratto (se sia cioe' un vecchio contratto ante '98 o successivo) comunque sia per i patti in deroga non c'erano particolari limitazioni, se non per il fatto che erano destinati alle sole abitazioni; e questa divisione tra abitativo e proessionale sussiste ancora. Pertanto, le agevolazioni previste per i nuovi contratti frutto degli accordi territoriali tra le associazioni di inquilini e proprietari (si chiama cosi' la categoria particolare di contratto, dedicata a situazioni con esigenze particolari, a durata inferiore e canone condizionato che ha preso piu' o meno il posto dei patti in deroga) possono essere godute solo mantenendo la destinazione originaria. Se viene mutata la natura del contratto trasformandolo da civile a professionale, non solo e' una violazione contrattuale ma diviene (se il proprietario non preferisce risolvere il rapporto) un contratto standard per attivita' commerciali.
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