Venerdì 5 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

21 dicembre 2003
Domanda 21 dicembre 2003
Spett. le ADUC, come successo a tanta gente raggirata dalla societa' Anthea, vi segnalo che le stesse modalita' adesso le mette in pratica la Vacanze&Vacanze di Padova. Purtroppo sono entrato nel vs. sito solo dopo aver firmato il contratto.
Oggi vi invio la lettera di recesso ed il contratto in allegato sperando di avere da parte vostra un consiglio se tutto e' regolare. Volevo anche inviare alla societa' V&V un fax con la lettera prima della raccomandata. Faccio bene?
Un consiglio a tutti gli utenti, quando vi chiamano per regalarvi un viaggio, pensateci molto bene prima di accettare, perche' non regala niente nessuno.
Saluti, e grazie.
P. S. - Buone Feste.
Allegati: non riesco ad inserirli?????????
Posso mandarli per fax? adesso.

Risposta ADUC
il fax alla societa' puo' inviarlo, ma non serve a molto. Cio' che conta e' che lei invii la raccomandata A/R di recesso entro i 10 gg previsti, meglio se contestando gia' le spese indebitamente richieste.
La bozza di lettera da utilizzare gliela alleghiamo:
Spettabile (soc. venditrice)
.....
........ ......
e p.c. (fiduciaria)
.....
...... -......- (nazione straniera della fiduciaria)
e p. c. (eventuale finanziaria)
.........
.........
E p.c. ADUC-Associazione Per i Diritti degli Utenti e Consumatori
Via Cavour 68 50129 Firenze
RACC. A/R
(data)
Oggetto: recesso commissione acquisto n. ..... del ..... ai sensi D.Legsl. 427/98.
Spettabile ......,
la presente per recedere -ai sensi dell'articolo 5 D.Legsl. 427/98- dal contratto n. ....., firmato in data ......
Vi informiamo -onde prevenire Vostre indebite richieste- essere totalmente illegittima la Vostra richiesta di pagamento del 30% a titolo di saldo acconto in caso di recesso. Difatti, la relativa clausola n. XX e' da considerarsi completamente nulla, poiche' vessatoria, ai sensi dell'art. 1469 bis c.c. e seguenti, in attuazione della Direttiva Cee 93/13, recepita in Italia con legge 52/96.
Ugualmente vessatoria sarebbe da considerarsi la clausola n. XX della medesima commissione d'acquisto, nel caso che la percentuale di cui all'art.XX voglia da Voi essere indicata come "anticipo organizzativo":
Si evidenzia infatti che ai sensi del D.Legsl. 427/98, art. 5, e' specificamente previsto l'onere -a carico cliente recedente- di saldare solo quelle spese minime, stringenti e tassative, necessarie alla pronta conclusione del contratto. Ma dalle stesse sono chiaramente esclusi eventuali acconti da Voi indebitamente effettuati, per Vostra unica e personale utilita' organizzativa.
In maniera piu' netta e specifica, all'articolo seguente della stessa legge (art. 6 D. Lgsl: 427/98), espressamente si vieta di richiedere il pagamento di qualsivoglia acconto prima della scadenza dei termini consentiti per esercitare il diritto di recesso.
Per questi motivi, e' illegittima, non applicabile -e pertanto nulla- la clausola relativa (n.XX del contratto di cui all'oggetto, come richiamata dall'art.11).
Stanti cosi' le cose, essendo il contratto ormai ineffettivo e non dovendo io pagare alcuna cifra aggiuntiva, Vi prego di non volermi inviare ulteriori richieste di qualsiasi tipo e natura esse possano essere. In mancanza, mi vedro' costretto ad adire le opportune vie, necessarie per la tutela dei miei diritti.
Allego in restituzione l'"attestato vacanza" autenticato dal promotore -relativo al soggiorno gratuito offertoci- del quale non abbiamo piu' intenzione di usufruire.
Cordiali Saluti,
(firma)
(dati ed indirizzo)
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →