Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
20 dicembre 2003
Spett. li MI MANDA RAI TRE ED ASSOCIAZIONI CONSUMATORI SE RIUSCIRO' A TROVARE LE MAIL.
La trasmissione di ieri sera, ancora una volta sui numeri a pagamento, mi ha sollecitato a scrivervi, cosa che avrei voluto fare da molto tempo per prospettare una condizione diversa da quella che normalmente viene contestata alla Telecom. Lungi dal pensare di passare avanti ai tanti esperti ma.... non si sa mai.
A seguire ed a maggior chiarimento, la raccomandata che ho inviato a sua tempo alla Telecom ed a cui, pur non avendo ricevuto alcuna risposta, non ho poi dato seguito, vuoi per il tempo e vuoi per l'importo.
La mia considerazione e' questa: quando le varie concessionarie (non so se e' il termine giusto) per la riscossione mi inviano l'avviso di pagamento questo e' sempre riferito all'Ente emittente. Puo' anche darsi che a seguire possano espletare anche l'azione legale per la riscossione ma sempre e comunque in sostituzione del creditore che ha emesso la regolare fattura o mandato di pagamento.
In questa fattispecie mi e' possibile rivolgermi direttamente all'Ente emittente e contestare l'oggetto del credito.
In questo caso invece la fatturazione e' della Telecom quindi e' essa stessa che vanta nei miei confronti un credito per una fornitura o una prestazione tutta da dimostrare con in piu' la propria posizione contrattualmente dominante per la quale, nel caso di mancato adempimento, potrebbe minacciare la sospensione di un servizio a me essenziale.
Di conseguenza, se il prezzo richiesto e' relativo al solo servizio di collegamento telefonico esso sarebbe tale da poter far contestare un equo rapporto servizio/prezzo imposto da posizione dominante. Per capirci meglio: usura o strozzinaggio.
Se invece il prezzo richiesto e' in funzione di un servizio prestato o di un prodotto fornito, sta alla Telecom dimostrare che cio' sia effettivamente avvenuto.
Per capirci meglio, io non ho richiesto ne' ricevuto nel mio computer ne' donnine ne' mezzi busti ne' niente di simile o di diverso. Puo' anche darsi che per qualche motivo io sia finito su quella linea (sicuramente in modo truffaldino ed ipotizzo che siano riusciti ad infilare il proprio indirizzo telefonico in avvio del mio computer) e se la Telecom dovesse richiedermi il pagamento del normale collegamento telefonico ed, a latere, il pagamento per conto di, io non avrei niente da eccepire; poiche' invece la Telecom vanta in proprio il credito senza fornirmi gli estremi del vantato creditore e' come se avesse essa affidato ad altri (quasi fosse un sub appalto) la fornitura o la prestazione da me richiesti ed e' quindi essa stessa che deve rispondere della qualita' e dell'effettiva avvenuta prestazione.
Dato che ci sono tanti sistemi di pagamento per prestazioni via internet o vie diverse che non debbono necessariamente passare per Telecom, perche' si ostina a concedere numeri a pagamento per prestazioni non direttamente controllabili dalla Telecom?
Non so se sono riuscito a farmi capire? Grazie comunque per l'attenzione.
Distinti saluti, Maurilio.
...................................
Spett. TELECOM ITALIA spa
Piazza degli affari 2, 20123 Milano.
p. c. Direzione Generale
Corso d'Italia 41 00198 ROMA.
Oggetto: richiesta restituzione somme indebitamente riscosse.
Ad una verifica della contabilita' aziendale, anche a seguito di notizie di stampa, su vostra fattura xxxxxx del 06.06.03 in scadenza al 15.07.03 e' stato riscontrato l'addebito di euro 288, 71 piu' iva con riferimento al numero telefonico 70X Il pagamento e' avvenuto a mezzo di domiciliazione bancaria per cui non si e' posta la necessaria attenzione agli addebiti fatti e comunque non si sarebbe ritenuto opportuno ne' conveniente disporre il blocco parziale di detto pagamento.
Poiche' questa Ditta non ritiene di avervi richiesto ne' di aver da voi ricevuto nessuna prestazione, servizio o prodotto si invita codesta spett. Azienda a voler restituire, nei tempi e modi a Voi commercialmente usuali, le somme indebitamente riscosse.
Quanto sopra salvo diversa dimostrazione del servizio prestatomi o prodotto fornitomi.
In difetto, provvederemo a chiamare in causa codesta spett. Azienda per truffa o frode commerciale o per quant'altro il nostro legale vorra' consigliarci, avvenuta oltretutto in posizione preminente nei nostri confronti.
Qualora riteniate di essere solamente addetti alla riscossione per servizi prestatimi o per prodotti fornitimi da parte di terzi, per le motivazioni di cui sopra siete diffidati dal procedere al versamento delle somme richieste al vantato creditore ma siete autorizzati a fornire tutti i miei dati commercialmente utili e necessari per l'emissione di regolare e diretta fatturazione.
Per contro si richiede l'immediata conoscenza del numero telefonico e di tutti i dati aziendali della ditta vantata creditrice non essendo minimamente ipotizzabile che possa esservi un rapporto commerciale con ditte e/o soggetti anonimi.
Vale la pena ricordare di essere titolare, da lunga data, di due contratti di telefonia fissa e di un numero relativo a telefonia mobile. Inutile sottolineare che dall'esito della sopra descritta richiesta derivera' la possibile prosecuzione di un rapporto che, se anche non sempre ottimale, possiamo giudicare, ad oggi, sicuramente soddisfacente.
Certi della vostra attenzione,
La trasmissione di ieri sera, ancora una volta sui numeri a pagamento, mi ha sollecitato a scrivervi, cosa che avrei voluto fare da molto tempo per prospettare una condizione diversa da quella che normalmente viene contestata alla Telecom. Lungi dal pensare di passare avanti ai tanti esperti ma.... non si sa mai.
A seguire ed a maggior chiarimento, la raccomandata che ho inviato a sua tempo alla Telecom ed a cui, pur non avendo ricevuto alcuna risposta, non ho poi dato seguito, vuoi per il tempo e vuoi per l'importo.
La mia considerazione e' questa: quando le varie concessionarie (non so se e' il termine giusto) per la riscossione mi inviano l'avviso di pagamento questo e' sempre riferito all'Ente emittente. Puo' anche darsi che a seguire possano espletare anche l'azione legale per la riscossione ma sempre e comunque in sostituzione del creditore che ha emesso la regolare fattura o mandato di pagamento.
In questa fattispecie mi e' possibile rivolgermi direttamente all'Ente emittente e contestare l'oggetto del credito.
In questo caso invece la fatturazione e' della Telecom quindi e' essa stessa che vanta nei miei confronti un credito per una fornitura o una prestazione tutta da dimostrare con in piu' la propria posizione contrattualmente dominante per la quale, nel caso di mancato adempimento, potrebbe minacciare la sospensione di un servizio a me essenziale.
Di conseguenza, se il prezzo richiesto e' relativo al solo servizio di collegamento telefonico esso sarebbe tale da poter far contestare un equo rapporto servizio/prezzo imposto da posizione dominante. Per capirci meglio: usura o strozzinaggio.
Se invece il prezzo richiesto e' in funzione di un servizio prestato o di un prodotto fornito, sta alla Telecom dimostrare che cio' sia effettivamente avvenuto.
Per capirci meglio, io non ho richiesto ne' ricevuto nel mio computer ne' donnine ne' mezzi busti ne' niente di simile o di diverso. Puo' anche darsi che per qualche motivo io sia finito su quella linea (sicuramente in modo truffaldino ed ipotizzo che siano riusciti ad infilare il proprio indirizzo telefonico in avvio del mio computer) e se la Telecom dovesse richiedermi il pagamento del normale collegamento telefonico ed, a latere, il pagamento per conto di, io non avrei niente da eccepire; poiche' invece la Telecom vanta in proprio il credito senza fornirmi gli estremi del vantato creditore e' come se avesse essa affidato ad altri (quasi fosse un sub appalto) la fornitura o la prestazione da me richiesti ed e' quindi essa stessa che deve rispondere della qualita' e dell'effettiva avvenuta prestazione.
Dato che ci sono tanti sistemi di pagamento per prestazioni via internet o vie diverse che non debbono necessariamente passare per Telecom, perche' si ostina a concedere numeri a pagamento per prestazioni non direttamente controllabili dalla Telecom?
Non so se sono riuscito a farmi capire? Grazie comunque per l'attenzione.
Distinti saluti, Maurilio.
...................................
Spett. TELECOM ITALIA spa
Piazza degli affari 2, 20123 Milano.
p. c. Direzione Generale
Corso d'Italia 41 00198 ROMA.
Oggetto: richiesta restituzione somme indebitamente riscosse.
Ad una verifica della contabilita' aziendale, anche a seguito di notizie di stampa, su vostra fattura xxxxxx del 06.06.03 in scadenza al 15.07.03 e' stato riscontrato l'addebito di euro 288, 71 piu' iva con riferimento al numero telefonico 70X Il pagamento e' avvenuto a mezzo di domiciliazione bancaria per cui non si e' posta la necessaria attenzione agli addebiti fatti e comunque non si sarebbe ritenuto opportuno ne' conveniente disporre il blocco parziale di detto pagamento.
Poiche' questa Ditta non ritiene di avervi richiesto ne' di aver da voi ricevuto nessuna prestazione, servizio o prodotto si invita codesta spett. Azienda a voler restituire, nei tempi e modi a Voi commercialmente usuali, le somme indebitamente riscosse.
Quanto sopra salvo diversa dimostrazione del servizio prestatomi o prodotto fornitomi.
In difetto, provvederemo a chiamare in causa codesta spett. Azienda per truffa o frode commerciale o per quant'altro il nostro legale vorra' consigliarci, avvenuta oltretutto in posizione preminente nei nostri confronti.
Qualora riteniate di essere solamente addetti alla riscossione per servizi prestatimi o per prodotti fornitimi da parte di terzi, per le motivazioni di cui sopra siete diffidati dal procedere al versamento delle somme richieste al vantato creditore ma siete autorizzati a fornire tutti i miei dati commercialmente utili e necessari per l'emissione di regolare e diretta fatturazione.
Per contro si richiede l'immediata conoscenza del numero telefonico e di tutti i dati aziendali della ditta vantata creditrice non essendo minimamente ipotizzabile che possa esservi un rapporto commerciale con ditte e/o soggetti anonimi.
Vale la pena ricordare di essere titolare, da lunga data, di due contratti di telefonia fissa e di un numero relativo a telefonia mobile. Inutile sottolineare che dall'esito della sopra descritta richiesta derivera' la possibile prosecuzione di un rapporto che, se anche non sempre ottimale, possiamo giudicare, ad oggi, sicuramente soddisfacente.
Certi della vostra attenzione,
Risposta ADUC
non abbiamo visto la trasmissione di cui parla lei, pertanto non sappiamo a quale aspetto si riconducesse: pero' non facciamo confusione tra cartelle esattoriali (nelle quali un concessionario ha ricevuto mediante delibera in sede amministrativa il compito di esigere le somme per conto di un'Amministrazione pubblica creditrice) e un debito di diritto civile (nel quale puo' verificarsi che il creditore ceda ad un terzo il suo diritto ad esigere il pagamento in sede civile). Questo non vuol dire che non abbia ragione quando dice che -in assenza di comunicazione formale della cessione del credito- lei non possa rivolgersi direttamente all'unico soggetto che formalmente risulta il vero creditore nei suoi confronti (e infatti noi questo lo consigliamo anche, quando e' il caso, se non convenga di piu' attendere la prescrizione, etc..): e' tutto vero, ma non confonda un'obbligazione di diritto privato con una amministrativa o fiscale, perche' sono due cose completamente diverse e senza nessuna analogia, e in questo modo vengono fuori dei pasticci enormi.
Pee quanto concerne le richieste di pagamento (e quindi concordando con lei che la controparte sia -almeno sino a prova contraria di cessione del credito regolarmente comunicata- la Telecom), confermiamo anche che le spese dovute siano quelle previste da contratto e non altre, liberamente inventate dalle societa' di recupero.
Ma per quanto concerne la prova della chiamata, non e' necessario che ne venga provata la volontarieta', ma solo che la stessa le sia riconducibile. Motivo per cui -come ormai abbiamo ripetuto sino allo sfinimento- occorrera' contestare sostenendo di non aver mai effettuato (ne' volontariamente o meno) dai propri supporti -computer e telefono- le chiamate indicate e che di conseguenza le stesse, che risultano sulla linea, devonsi ritenere effettuate ad opera di terzi ignoti che si siano inseriti sulla linea Telecom (non sua) causando a quest'ultima il danno. Danno che pertanto -non essendo stato subito da lei in quanto non eseguito tramite i suoi supporti- non puo' esserle scaricato. E in questo, concordiamo: che l'abbia fatto il suo telefono, il numero, rimane da provare.
Se invece ammette che il truffato e' lei, in quanto e' sul suo computer che si e' trovato il dialer, allora ci spiace ma ognuno di tiene i propri danni ed in quel caso sarebbe giusto ne rispondesse lei (in realta' sarebbe possibile sostenere che il dialer e' comunque transitato tramite la linea Telecom per giungere da lei, pero' questo e' un po' piu' ardito). Ovviamente, pero', come si fa a dire che realmente lei avesse un dialer sul computer.. se lei non lo ammette??
In ogni caso, sul nostro sito abbiamo ribadito piu' volte questa posizione e quindi abbiamo sempre consigliato di contestare in QUESTO modo.
Non abbiamo invece nulla da dire sull'origine del problema, ossia sulla vendita dei numeri a pagamento: questo e' una legge che deve impedirlo, non Telecom che debba rinunciare.
Pee quanto concerne le richieste di pagamento (e quindi concordando con lei che la controparte sia -almeno sino a prova contraria di cessione del credito regolarmente comunicata- la Telecom), confermiamo anche che le spese dovute siano quelle previste da contratto e non altre, liberamente inventate dalle societa' di recupero.
Ma per quanto concerne la prova della chiamata, non e' necessario che ne venga provata la volontarieta', ma solo che la stessa le sia riconducibile. Motivo per cui -come ormai abbiamo ripetuto sino allo sfinimento- occorrera' contestare sostenendo di non aver mai effettuato (ne' volontariamente o meno) dai propri supporti -computer e telefono- le chiamate indicate e che di conseguenza le stesse, che risultano sulla linea, devonsi ritenere effettuate ad opera di terzi ignoti che si siano inseriti sulla linea Telecom (non sua) causando a quest'ultima il danno. Danno che pertanto -non essendo stato subito da lei in quanto non eseguito tramite i suoi supporti- non puo' esserle scaricato. E in questo, concordiamo: che l'abbia fatto il suo telefono, il numero, rimane da provare.
Se invece ammette che il truffato e' lei, in quanto e' sul suo computer che si e' trovato il dialer, allora ci spiace ma ognuno di tiene i propri danni ed in quel caso sarebbe giusto ne rispondesse lei (in realta' sarebbe possibile sostenere che il dialer e' comunque transitato tramite la linea Telecom per giungere da lei, pero' questo e' un po' piu' ardito). Ovviamente, pero', come si fa a dire che realmente lei avesse un dialer sul computer.. se lei non lo ammette??
In ogni caso, sul nostro sito abbiamo ribadito piu' volte questa posizione e quindi abbiamo sempre consigliato di contestare in QUESTO modo.
Non abbiamo invece nulla da dire sull'origine del problema, ossia sulla vendita dei numeri a pagamento: questo e' una legge che deve impedirlo, non Telecom che debba rinunciare.
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