Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

5 dicembre 2003
Domanda 5 dicembre 2003
Cara Aduc il giorno 29.08.2003 ho ritirato alla posta una multa della polizia municipale di Roma, il giorno 15 agosto 2003 percorrevo con la mia autovettura la via Cristoforo Colombo a (2 corsie con striscia gialla per ciclisti) al km 26.800 direzione Ostia Lido Roma alla velocita' di 85 km superando il limite di 30 km il limite massimo di velocita'di 50 km ma non oltre i 40 km. (art.142 comma viii d. lvo 3o.04.1992 n.285) infrazione riscontrata con autovelox 104 c/2.
Sul verbale e scritto non hanno proceduto alla contestazione immediata dell'infrazione per impossibilita' di fermare il veicolo nei modi regolamentari e in condizioni di sicurezza per mancanza di spazi sufficienti e idonei.
Io pero'vorrei far presente che la via Colombo e con 2 corsie piu'uno spazio di 1m. e 30 cm. circa riservato con striscia gialla presumo per i ciclisti, inoltre all'altezza poco piu' giu' del km 26.800 della Colombo vi e' una grande rotonda con grande spazio per poter effettuare la contestazione, e poi non vi era molto traffico.
Volevo un consiglio se conviene fare ricorso al prefetto oppure pagare la multa di euro 137.55 piu'3.15 piu'3.87 il tutto perche', la multa non e'stata contestata immediatamente e inoltre per me vi era la possibilita'di contestarla.

Risposta ADUC
scusi, ma speriamo che abbia sbagliato data: ha ritirato la contravvenzione il 29 Agosto???? NON il 29 Ottobre?? Se l'ha ritirata il 29/8 come ha scritto, il problema non si pone: non e' nei termini per fare piu' nulla e tra l'altro la sanzione e' gia' raddoppiata e stanno maturando sanzioni ed interessi.
Se invece l'avesse -come supponiamo- ritirata il 29/10, allora sarebbe nei termini; pero' occorrerebbe che prima di tutto verificasse in Prefettura per sapere se la strada, in quella zona, prevede la possibilita' di omettere il fermo immediato -se cosi' fosse, non ci sono termini di opposizione.
Altrimenti, potrebbe provare a ricorrere al giudice di pace; ricordando comunque che se per qualsiasi motivo venisse ritenuta legittima l'omissione, in quanto operare il fermo non risultasse fattibile in piena sicurezza, comunque sia la contravvenzione verrebbe confermata.
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