Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
21 novembre 2003
Gentile associazione, ii giorno 12-11-2003 ho acquistato un gioco per PC cd-rom in un negozio del settore. Arrivato a casa e aperto la confezione mi sono accorto che uno dei due cd che conteneva il programma era leggermente rovinato nella parte interna del cd medesimo. Per la precisione era il cd numero 2, quello contenente l'installazione del programma, mentre il primo cd serve per far partire il gioco. Comunque dopo aver installato il programma sul computer il sopracitato gioco non partiva.
In breve, ho riportato il gioco al negozio dove l'avevo comprato, facendo notare anche il piccolo difetto trovato sul cd numero 2, oltre al problema della non esecuzione del programma. Mi e' stato detto che il difetto potevo averlo procurato io, poi, alla richiesta di lasciarglielo per poterlo provare, ho acconsentito.
Il giorno seguente sono tornato e mi e' stato detto che da loro funzionava. Dopo due giorni di tentativi, (e provando solamente il primo cd- quello sano-) sono riuscito a farlo partire. Solo in quel momento mi sono accorto che l'altro cd (2) era molto piu' rovinato, tanto che il lettore cd del computer non lo riconosceva. Quel cd numero 2, per intenderci, non l'avevo piu' usato da quando me l'avevano restituito. Tornato al negozio mi e' stato detto che non lo avrebbero sostituito perche' l'eventuale sostituzione spettava alla casa di distribuzione(mi hanno detto che a loro non l'avrebbero cambiato) e, quindi, avrei fatto prima a fare una richiesta alla casa di distribuzione del gioco.
Alla luce delle recenti modifiche alle leggi per la garanzia dei prodotti acquistati e' giusto tutto quello che mi e' stato detto?
Faccio presente che alle mie insistenze hanno sempre obiettato che non spettava a loro la sostituzione del prodotto citato, ma alla casa di distribuzione.
Grazie, confido in un vostro chiarimento
In breve, ho riportato il gioco al negozio dove l'avevo comprato, facendo notare anche il piccolo difetto trovato sul cd numero 2, oltre al problema della non esecuzione del programma. Mi e' stato detto che il difetto potevo averlo procurato io, poi, alla richiesta di lasciarglielo per poterlo provare, ho acconsentito.
Il giorno seguente sono tornato e mi e' stato detto che da loro funzionava. Dopo due giorni di tentativi, (e provando solamente il primo cd- quello sano-) sono riuscito a farlo partire. Solo in quel momento mi sono accorto che l'altro cd (2) era molto piu' rovinato, tanto che il lettore cd del computer non lo riconosceva. Quel cd numero 2, per intenderci, non l'avevo piu' usato da quando me l'avevano restituito. Tornato al negozio mi e' stato detto che non lo avrebbero sostituito perche' l'eventuale sostituzione spettava alla casa di distribuzione(mi hanno detto che a loro non l'avrebbero cambiato) e, quindi, avrei fatto prima a fare una richiesta alla casa di distribuzione del gioco.
Alla luce delle recenti modifiche alle leggi per la garanzia dei prodotti acquistati e' giusto tutto quello che mi e' stato detto?
Faccio presente che alle mie insistenze hanno sempre obiettato che non spettava a loro la sostituzione del prodotto citato, ma alla casa di distribuzione.
Grazie, confido in un vostro chiarimento
Risposta ADUC
quello che le hanno detto non e' vero. In realta' esiste una legge (d.lgs.24/2002) che copre i beni di consumo acquistati da soggetti consumatori per due anni dall'acquisto. A questa legge, davanti a lei, ne risponde il venditore, con la riparazione o la sostituzione del bene od addirittura, se ambedue risultassero impossibili, con la risoluzione del contratto. Inoltre, se il vizio si manifesta nei primi sei mesi dall'acquisto (come nel suo caso) lo stesso puo' essere presunto, ossia il consumatore non e' tenuto a provarlo. L'onere della prova (contraria, ossia che il vizio non esista) spetta al venditore. Se non riesce a trovare soddisfazione verbalmente, invii al venditore una raccomandata A/R, dove contesta il vizio, chiede la sostituzione, detta un termine per ottemperare (15gg) e minaccia in difetto di adire le vie legali. Il passo successivo sara' recarsi dal giudice di pace, dove comunque per importi fino a 500 euro il servizio e' gratuito e non e' necessario procedere con un legale. Le riportiamo, per sua conoscenza, il testo della legge clicca qui
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