Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

12 novembre 2003
Domanda 12 novembre 2003
buon giorno, gradirei delucidazioni su un comportamento relativo alla garanzia di 2 anni su un telefonino.
Ho acquistato il 25/5/02 un cellulare Sony CMD-J7 e circa un mese fa ha smesso di funzionare correttamente infatti non si riesce piu' a sentire la persona con cui si e' in comunicazione.
Mi sono rivolto al centro assistenza DayTel sito in piazzale innocenti Pesaro a far valere il mio diritto di consumatore nell'avvalermi della garanzia prevista dal Decreto Legge N.24 Del 2 Febbraio 2002 che sancisce la valenza a DUE ANNI della garanzia su prodotti venduti dopo tale data ma mi hanno detto che la sony non copre il cellulare per il secondo anno e che responsabili per la copertura da garanzia sono il venditore del cellulare ed in questo caso IPER ROSSINI di PESARO.
Allora mi sono rivolto a loro e dopo mia insistenza l'hanno spedito al loro centro assistenza di Perugia che ha detto che il cellulare non si puo' riparare per "troppo stress" e quindi non me lo riparano in garanzia.
Nello specifico caso la garanzia ufficiale sony-ericsson anche se recita una validita' del periodo di UN ANNO si avvalora del Comma 5 della stessa adottando comunque i diritti sanciti dalle vigenti leggi nazionali, e dunque dal DL N.24 del 2 Febbraio 2002; estendendo cosi' la validita' a DUE ANNI.
Ora chiedo a Voi come posso far valere in maniera sollecitata il mio diritto?

Risposta ADUC
sta facendo confusione tra le due garanzie. La garanzia specifica, rilasciata dal produttore, non ha particolari vincoli di legge esclusa la durata minima (sei mesi) e ovviamente le eventuali clausole vessatorie. A questa risponde il produttore stesso attraverso i centri di assistenza convenzionati. La garanzia di legge, indipendente (e in molti casi integrante) dalla garanzia specifica, copre i beni di consumo acquistati da soggetti consumatori per due anni dall'acquisto, e ne risponde direttamente il venditore.
Nel suo caso, utilizzando tale garanzia, deve essere contestato (e dimostrato) un vizio di produzione e puo' essere richiesta la riparazione o la sostituzione del bene, il tutto con raccomandata A/R al venditore, intimando un termine di 15 gg con minaccia, in difetto, di adire le vie legali. Il passo successivo potra' essere rivolgersi al giudice di pace. Riportiamo per suo interesse il testo della legge (d.lgs.24/2002)
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