Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

8 novembre 2003
Domanda 8 novembre 2003
Ho approfittato della legge sulle agevolazioni fiscali volta alle ristrutturazioni edilizie per ristrutturare, appunto, l'appartamento nel quale abito. Mi sono rivolta ad una nota azienda dell'hinterland milanese, apparentemente seria, gia' nel mese di gennaio 2003. La ristrutturazione riguardava la stanza da bagno, i serramenti esterni e le porte. Ho, purtroppo, firmato - senza leggerlo nell'imminenza - un contratto prestampato dell'azienda, e mi sono accorta solamente durante e al termine dei lavori quanto il predetto contratto fosse davvero volto agli esclusivi interessi dell'azienda stessa. Un contratto che secondo gli agenti - i venditori - dell'azienda avrebbe curato amorevolmente il cliente e lo avrebbe accompagnato passo dopo passo per ogni e qualsiasi esigenza; anzi il venditore invitava a lasciare le chiavi del proprio appartamento agli artigiani del cantiere, assicurando lavori a regola d'arte. Non ho lasciato le chiavi ed ho seguito i lavori, ma nonostante la mia diligenza e il senso della responsabilita' mi sono accorta di essere incappata in un apparente ed inizialmente rappresentato gruppo di lavoro che, solo dopo avere attentamente letto il contratto a seguito dei danni riscontrati, gruppo di lavoro non era.
Infatti il contratto distingueva con precisione l'attore della fornitura (ovvero l'azienda con la quale ho concordato e progettato tutta la ristrutturazione), da pagare prima della consegna della fornitura stessa: se non fornivo la prova (tramite invio in telefax della contabile bancaria del bonifico) dell'avvenuto pagamento la fornitura non veniva consegnata; e conseguentemente l'attore del trasporto della fornitura, nonche' l'attore -installatore- della fornitura.
Attori, tutti, che ho ovviamente dovuto pagare prima che i lavori fossero eseguiti, senza alcuna possibilita' di riservare una cauzione a mio favore.
Ho riscontrato due clausole contrattuali non rispettate dall'azienda che me le ha imposte nel contratto prestampato.
Nella mia raccomandata del 24 maggio 2003 espressi: "Ricevo la Vostra lettera dell'8 maggio 2003 in risposta alla mia del 25 aprile 2003 e mi permetto di rispondere: Vostro Punto a) "per effettuare il rilievo delle misure delle porte interne abbiamo dovuto attendere che i lavori di ristrutturazione fossero ultimati per determinare le quote del pavimento".
Non corrisponde a verita'.
Infatti:
a) le porte furono da me commissionate il 1° febbraio 2003
b) l'acconto del 30% fu da me versato il 4 febbraio 2003 tramite bonifico bancario
c) la commissione stessa recava l'accordo sottoscritto del "completamento ordine in corso delle finestre - unica consegna" (per cortesia, leggete la commissione) (i serramenti esterni furono da me commissionati il 18 gennaio 2003, versai per gli stessi il 30% di acconto il 24 gennaio 2003, Voi eseguiste il rilievo il 30 gennaio 2003 e l'installazione avvenne il 16 aprile 2003)
d) il rilievo delle misure delle porte interne fu da Voi eseguito il 28 marzo 2003 - quasi due mesi dopo averVi pagato l'acconto - e i lavori di ristrutturazione non erano nemmeno iniziati, infatti gli stessi furono avviati solamente il giorno 3 aprile 2003.

Quando avreste determinato le quote del pavimento?
Tra l'altro, quando commissionai le porte, il Vostro agente non mi disse che avrei dovuto attendere che i lavori di ristrutturazione fossero ultimati ai fini del "rilievo delle misure delle porte"; il Vostro agente nemmeno mi parlo' di "determinazione delle quote di pavimento".
Bensi' il Vostro agente scrisse sulla commissione delle porte "completamento ordine in corso delle finestre - unica consegna".
Le Vostre condizioni generali di vendita, al punto 2) "rilievi tecnici e consegna della merce" recitano: (...) I rilievi tecnici di misurazione saranno effettuati in orario di ufficio, previo appuntamento, entro 20 giorni dalla data di stipula del contratto, salvo si verifichino cause di forza maggiore. " I rilievi furono effettuati 56 giorni dopo la stipula del contratto e non mi sono mai state comunicate cause di forza maggiore da parte Vostra. "

Nella mia raccomandata del 28 ottobre 2003 espressi: "Il punto 5) delle vostre "condizioni generali di vendita" recita "Nel caso in cui il cliente non provveda direttamente all'installazione del materiale "Omissis srl" segnalera' un servizio d'installazione curato da ditte esterne di provata capacita' tecnica che, nei normali orari di lavoro, effettueranno l'installazione. Questo specifico caso, dovra' essere espressamente indicato in contratto e non sara' comunque vincolante per le parti. "Omissis srl" non accetta reclami relativi all'installazione in quanto essa si intende rapporto diretto tra cliente ed installatore".
Infatti, al momento dell'ordine della fornitura delle porte ho richiesto alla "Omissis " che mi fosse fornito un installatore, cosi' come per i serramenti e per la ristrutturazione del bagno.

Infatti, nella vostra proposta commissione dell'1 febbraio 2003 relativa alle porte fu proprio previsto il "costo d'installazione da corrispondere all'installatore convenzionato", corrispettivo che versai alla ditta "Omissis" per Euro 216, 00 (ft. 08/2003 del 26.05.2003).
L'installatore convenzionato con "Omissis ", contrattualmente nei confronti del consumatore (punto 5), improvvisamente "perse" il suo ruolo cosi' come lo "perse" il consumatore stesso quando il 1° agosto i coprifili consegnati con bolla n. 2132 furono installati da un dipendente della "Omissis ", un dipendente che secondo taluni agenti della "Omissis " rappresenta il falegname e secondo tal altri e' solo un factotum, un fattorino.
Ebbene, secondo la "Omissis " un proprio dipendente poteva agire nei miei confronti, ed installare una parte della fornitura Ipea (a mio avviso, nei fatti, un'imitazione), per la quale altri erano preposti - secondo il contratto -, per conto della "Omissis " stessa, nonostante il suddetto art. 5 delle condizioni contrattuali non lo prevedeva, anzi lo escludeva.

Oggi, il vostro Sig.xxx nel suo sopralluogo non ha ammesso alcuna sostituzione degli evidenti falsi coprifili installati nella mia abitazione con gli autentici coprifili Ipea, non solo, ma, riguardo ai punti di raccordo tra gli originali Ipea installati dalla ditta "Omissis" e le imitazioni malamente installate dal vostro dipendente, propone di mascherare i difetti con dell'altra vernice. " Inoltre per le medesime "distrazioni contrattuali", di cui sopra, della "Omissis " ho dovuto accettare la sostituzione di una colonna del mobile della stanza da bagno dell'evidente, notevole valore inferiore a quella da me pagata. Anche di questa mia richiesta di rimborso della differenza, spedita con raccomandata, l'azienda predetta sembra non intenda dar peso.
Scusandomi per la lunga e circostanziata esposizione, chiedo se questa onorevole Associazione ritenga opportuno, saggio e conveniente sottoporre la propria questione ad un legale.
Con stima.

Risposta ADUC
a nostro avviso, per il momento dovrebbe agire direttamente da se'. Il fatto e' che non ha indicato il valore economico delle inadempienze (per determinarle il giudice competente e quindi se si tratti o meno di azione proponibile davanti al giudice di pace e fors'anche gestibile in giudizio senza legale -se il giudice concordasse in merito).
In ogni caso, quello che sicuramente puo' fare e' inviare un'ulteriore, definitiva, messa in mora, rilevando l'inadempienza gia' conclamata ed ancora non risolta, intimando a tal fine un definitivo termine di 15 gg ed avvisando che decorso tale termine agira' in giudizio.
Se con legale o meno, lo decidera' lei a seconda degli importi. Inoltre, potrebbe anche fare un tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione della Camera di Commercio.
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