Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

7 novembre 2003
Domanda 7 novembre 2003
Salve, volevo chiedere consiglio su un ricorso che ho in mente di fare per una multa con autovelox 104/c2 senza fermo immediato su strada senza ordinanza prefettizia.
Conviene farlo al prefetto o al giudice di pace, se quest'ultimo, e' vero che devo versare il doppio?!?
Sul verbale non e' specificato il motivo del mancato fermo.... ma solo che e' stato effettuato con apparecchio che consente di determinare l'illecito in tempo successivo.... Qual'e' la procedura esatta per il ricorso in entrambi i casi?!? mi e' stato notificato il 21/10. Ringrazio e porgo distinti saluti.
P. S.: ma perche' rilevare infrazioni di velocita' e' diventata una truffa??? perche' nascondersi, abbandonare l'autovelox, o leggere il giornale in auto parcheggiata nei campi in proprieta' privata...... e' legittimo??? dov'e' la prevenzione, loro compito primario???
Scusate per gli sfoghi ma ringrazio e resto in attesa di qualche buon consiglio.

Risposta ADUC
sicuramente conviene al giudice di pace; e' vero che deve versare a titolo di cauzione il doppio; pero' e' solo la cauzione, poi puo' essere restituita. Col ricorso al Prefetto, invece, in caso di rigetto il raddoppio e' automatico e in alcun modo contestabile. Inoltre, il Prefetto tende a confermare le sanzioni, nell'ottica di una supervisione amministrativa e non di merito.
Per ricorrere al giudice di pace occorre vi si rechi di persona (e' competente quello del luogo dove e' avvenuto il fatto) presentando l'opposizione nel numero di copie previste -almeno 4- entro 60 gg, provvedendo alla contestuale consegna del libretto postale giudiziario. Dovra' occuparsi delle notifiche e dell'iscrizione a ruolo.
In ogni caso, non sappiamo se ci siano termini veri per contestare: puo' richiedere alla Prefettura se su tale strada fosse o meno consentito il fermo in assenza di contestazione immediata.
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