Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

3 novembre 2003
Domanda 3 novembre 2003
Gentili Signori, Stando all'articolo 16 delle Condizioni Generali di Abbonamento di Telecom Italia, mi pare di capire che la restituzione dell'anticipo conversazione, in caso di cessazione dell'abbonamento, non preveda l'aggiunta degli interessi legali, calcolati sull'intera durata dell'abbonamento.
Nel comma 4, si prevede questa ultima disposizione solamente nel caso in cui la restituzione, totale o a saldo, avvenga oltre la data dell'ultima fattura, data utile per l'inizio del calcolo degli interessi.
Trovo assolutamente arbitrario che, secondo Telecom Italia, la somma versata a titolo di anticipo non costituisce deposito.
Non capisco perche' la domiciliazione, bancaria o postale, esonera il Cliente dal versare un anticipo conversazione come mezzo di garanzia in quanto Telecom Italia e' in grado di utilizzare tutti gli strumenti necessari in caso di insolvenza (distacco della linea telefonica, morosita', ingiunzione, pignoramento, ecc..) Peraltro, la possibilita' per il Cliente di effettuare le proprie chiamate con altri gestori rende completamente ingiustificata, secondo me, l'applicazione di tale mezzo di garanzia.
Se ritenete coerente e giusta la mia osservazione, suggerisco che la vostra associazione, in accordo con tutte le altre associazioni di consumatori, proponga una petizione, o iniziativa simile, per obbligare Telecom Italia a modificare il contenuto dell'articolo 16.
Gradirei di essere informato sulla vostra valutazione di questa mia proposta e ve ne ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti.

Risposta ADUC
e' vero, non e' previsto, ma non e' un reale problema, in quanto al momento in cui ci si rivolge al giudice di pace per ottenere il rimborso si puo' tranquillamente richiedere anche gli interessi, in quanto l'esclusione e' considerata indebita e contestabile.
Per quanto concerne il suo suggerimento, sicuramente lo raccogliamo, ma tenga presente che non c'e' modo d'imporlo.
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