Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
30 ottobre 2003
Gentile Associazione, Voglio approfittare della vostra cortese attenzione per chiederVi un consiglio su un caso di cui sono protagonista e che si presenta abbastanza complesso; spero comunque che i minuti da Voi spesi nella lettura delle successive righe, possano per Voi essere di interesse per la vostra attivita'.
Vi scrivo in quanto, in seguito a procedimento di revisione della patente di guida Cat. B, mi e' stato notificato dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile un provvedimento di revoca della patente di guida a norma dell'art 130 comma 1° lettera b del nuovo codice della strada; Il provvedimento notificatomi non indica alcuna motivazione.
infatti nel contesto del provvedimento viene indicata la seguente dicitura:
"SOTTOPOSTO AD ACCERTAMENTO DI REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA A NORMA DELL'ART 128 DEL D, L. VO 28592 E' RISULTATO NON PIU IDONEO".
Detto provvedimento non rispetta quanto previsto dall'art 3 comma 1° della lg. 241 del 2191990 che stabilisce non solo l'obbligo della motivazione, ma che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. Nel verificare il fascicolo della pratica presso l'Ispettorato della Motorizzazione, non ho rintracciato alcun verbale dettagliato della prova di guida sostenuta, solo il modello ufficiale, dove venivano indicati a sinistra del frontespizio la data del 992003 di idoneita' della prova teorica con la sottoscrizione dell'ingegnere esaminante e la dichiarazione di non idoneo per la prova di guida con la sottoscrizione dell'ingegnere esaminante.
Faccio presente che la patente di guida Cat B mi era stata rilasciata nel 1966 e regolarmente rinnovata ogni dieci anni.
Alla scadenza del 1996 in seguito ad esame medico da parte della Commissione Asl, venivo dichiarato non idoneo fisicamente ed il verbale della Asl, veniva trasmesso a fine 2002 alla Motorizzazione, che mi imponeva la restituzione della patente scaduta e non rinnovata per inidoneita' accertata dalla Commissione Medica.
Dopo circa 5 mesi, in seguito ad un intervento chirurgico di cataratta, mi sottoponevo nel maggio del 2003 a visita medica da parte della Commissione preposta presso la Asl, che accertava l'idoneita' per il rilascio della patente rilasciandomi apposito certificato in data 75 con il quale richiedeva alla Motorizzazione Civile il nuovo rilascio della patente sospesa in precedenza.
In data 175 mi veniva rilasciato il permesso provvisorio di circolazione in attesa del rilascio della patente duplicato revisionata, secondo le indicazioni riportate nella certificazione medica (patente speciale con limiti a norma dell'art 330 del reg, to del codice della strada), valido per 2 anni; la patente veniva emessa in duplicato revisionato il 3052003, sebbene non mi veniva consegnata non so per quale motivo, ma mi veniva sempre rinnovato il foglio provvisorio di via sino al 7102003 e scadente quindi al 6112003; ai primi di Luglio 2003, perveniva una provvedimento del Direttore della Motorizzazione, che subordinava il mantenimento della patente ad una verifica di idoneita' tecnica a norma dell'art 128 del codice della strada.
Questo dopo che veniva emessa la patente-duplicato, revisionata in data 3052003. In quel momento non facevo caso alla contraddizione in quanto non sapevo che era stato emesso in data 305 la patente duplicato, presentavo quindi domanda di esame, fissando la prova di colloquio teorico per il 992003, riportando il giudizio di idoneita' e preparandomi per la prova di guida che e' stata fatta il 7102003, nella quale il giudizio riportato e' non idoneo.
Per i motivi su esposti si richiede cortesemente a codesta associazione se sussistono elementi sufficiente per impugnare inizialmente con ricorso gerarchico e successivamente anche mediante ricorso al TAR dei provvedimento di revoca della patente a norma dell'art. 130 del codice della strada.
Le motivazioni dovrebbero essere: Emissione di provvedimenti contraddittori, in quanto in un primo momento viene rilasciata la patente duplicato revisionata in data 305, mai consegnata, pur presentandomi ogni mese agli sportelli della motorizzazione civile mi rinnovavano sempre il foglio di via provvisorio.
Se e' vero che la patente era scaduta nel 1996, e' pur vero che il ritiro della patente in seguito a visita medica sfavorevole della USL e' stato disposto a fine del 2002 e che il duplicato e' stato emesso il 3052003, per cui a giudizio dello scrivente la richiesta di revisione tecnica a norma dell'art 128 sarebbe stata eccessiva.
Inoltre il provvedimento di revoca non contiene le motivazioni richieste dall'art. 3 comma 1 Della lg. 241990.
Oltre le dette considerazioni giuridiche, vi devo far presente che guido la macchina dal 1955, che negli anni dal 1989 al 1992 ho fatto da istruttore per il conseguimento della patente i miei tre figli che hanno superato gli esami senza problemi, che non ho mai avuto sanzioni per violazioni al codice della strada, annotazioni sulla patente o sul libretto di circolazione, non ho cagionato sinistri (rilevabili dalle compagnie di assicurazione) avro' percorso almeno 300.000 Kilometri, percorrendo strade di ogni genere ed autostrade in Sardegna e nella penisola; non posso pensare che un giudizio affrettato di un ingegnere possa vanificare un servizio al quale non posso rinunciare, anche perche' i miei 3 figli si trovano lontano dall'isola per motivi di lavoro.
Ho chiesto alla Motorizzazione di poter effettuare un'altra prova di guida, ma mi e' stato detto che mentre per il foglio rosa si possono fare anche due prove, per la prova di idoneita' tecnica art 128 non e' prevista alcuna controprova.
In particolare sulla prove di guida oggetto della contestazione, preciso che a mio giudizio non ho violato alcuna norma del codice della strada sia di segnaletica che di comportamento.
L'unico errore che potrei aver commesso per distrazione e' stato quello di non aver eseguito un affrettato ordine, richiestomi dall'esaminatore, di svolta a destra verso una corsia di decelerazione lungo una strada extraurbana a scorrimento veloce.
Questa e' stata l'unica irregolarita' rilevatami durante la prova dall'Ingegnere esaminatore.
Pero' di svolte, incroci, ne ho fatte parecchie senza alcun errore.
Durante la prove l'Ingegnere non mi ha contestato alcuna irregolarita' ed a fine prova, mi ha detto che l'esito della prova mi sarebbe stato comunicato per iscritto a casa.
Al termine della prova mi riconsegnava il foglio di guida provvisoria che era gia' in mio possesso senza dirmi altro.
Mi scuso per la lungaggine nella descrizione del mio caso ed attendo fiducioso un consiglio anche per impostare un ricorso al Ministero dei Trasporti.
Vi ringrazio anticipatamente per un vostro eventuale consiglio
Vi scrivo in quanto, in seguito a procedimento di revisione della patente di guida Cat. B, mi e' stato notificato dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile un provvedimento di revoca della patente di guida a norma dell'art 130 comma 1° lettera b del nuovo codice della strada; Il provvedimento notificatomi non indica alcuna motivazione.
infatti nel contesto del provvedimento viene indicata la seguente dicitura:
"SOTTOPOSTO AD ACCERTAMENTO DI REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA A NORMA DELL'ART 128 DEL D, L. VO 28592 E' RISULTATO NON PIU IDONEO".
Detto provvedimento non rispetta quanto previsto dall'art 3 comma 1° della lg. 241 del 2191990 che stabilisce non solo l'obbligo della motivazione, ma che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. Nel verificare il fascicolo della pratica presso l'Ispettorato della Motorizzazione, non ho rintracciato alcun verbale dettagliato della prova di guida sostenuta, solo il modello ufficiale, dove venivano indicati a sinistra del frontespizio la data del 992003 di idoneita' della prova teorica con la sottoscrizione dell'ingegnere esaminante e la dichiarazione di non idoneo per la prova di guida con la sottoscrizione dell'ingegnere esaminante.
Faccio presente che la patente di guida Cat B mi era stata rilasciata nel 1966 e regolarmente rinnovata ogni dieci anni.
Alla scadenza del 1996 in seguito ad esame medico da parte della Commissione Asl, venivo dichiarato non idoneo fisicamente ed il verbale della Asl, veniva trasmesso a fine 2002 alla Motorizzazione, che mi imponeva la restituzione della patente scaduta e non rinnovata per inidoneita' accertata dalla Commissione Medica.
Dopo circa 5 mesi, in seguito ad un intervento chirurgico di cataratta, mi sottoponevo nel maggio del 2003 a visita medica da parte della Commissione preposta presso la Asl, che accertava l'idoneita' per il rilascio della patente rilasciandomi apposito certificato in data 75 con il quale richiedeva alla Motorizzazione Civile il nuovo rilascio della patente sospesa in precedenza.
In data 175 mi veniva rilasciato il permesso provvisorio di circolazione in attesa del rilascio della patente duplicato revisionata, secondo le indicazioni riportate nella certificazione medica (patente speciale con limiti a norma dell'art 330 del reg, to del codice della strada), valido per 2 anni; la patente veniva emessa in duplicato revisionato il 3052003, sebbene non mi veniva consegnata non so per quale motivo, ma mi veniva sempre rinnovato il foglio provvisorio di via sino al 7102003 e scadente quindi al 6112003; ai primi di Luglio 2003, perveniva una provvedimento del Direttore della Motorizzazione, che subordinava il mantenimento della patente ad una verifica di idoneita' tecnica a norma dell'art 128 del codice della strada.
Questo dopo che veniva emessa la patente-duplicato, revisionata in data 3052003. In quel momento non facevo caso alla contraddizione in quanto non sapevo che era stato emesso in data 305 la patente duplicato, presentavo quindi domanda di esame, fissando la prova di colloquio teorico per il 992003, riportando il giudizio di idoneita' e preparandomi per la prova di guida che e' stata fatta il 7102003, nella quale il giudizio riportato e' non idoneo.
Per i motivi su esposti si richiede cortesemente a codesta associazione se sussistono elementi sufficiente per impugnare inizialmente con ricorso gerarchico e successivamente anche mediante ricorso al TAR dei provvedimento di revoca della patente a norma dell'art. 130 del codice della strada.
Le motivazioni dovrebbero essere: Emissione di provvedimenti contraddittori, in quanto in un primo momento viene rilasciata la patente duplicato revisionata in data 305, mai consegnata, pur presentandomi ogni mese agli sportelli della motorizzazione civile mi rinnovavano sempre il foglio di via provvisorio.
Se e' vero che la patente era scaduta nel 1996, e' pur vero che il ritiro della patente in seguito a visita medica sfavorevole della USL e' stato disposto a fine del 2002 e che il duplicato e' stato emesso il 3052003, per cui a giudizio dello scrivente la richiesta di revisione tecnica a norma dell'art 128 sarebbe stata eccessiva.
Inoltre il provvedimento di revoca non contiene le motivazioni richieste dall'art. 3 comma 1 Della lg. 241990.
Oltre le dette considerazioni giuridiche, vi devo far presente che guido la macchina dal 1955, che negli anni dal 1989 al 1992 ho fatto da istruttore per il conseguimento della patente i miei tre figli che hanno superato gli esami senza problemi, che non ho mai avuto sanzioni per violazioni al codice della strada, annotazioni sulla patente o sul libretto di circolazione, non ho cagionato sinistri (rilevabili dalle compagnie di assicurazione) avro' percorso almeno 300.000 Kilometri, percorrendo strade di ogni genere ed autostrade in Sardegna e nella penisola; non posso pensare che un giudizio affrettato di un ingegnere possa vanificare un servizio al quale non posso rinunciare, anche perche' i miei 3 figli si trovano lontano dall'isola per motivi di lavoro.
Ho chiesto alla Motorizzazione di poter effettuare un'altra prova di guida, ma mi e' stato detto che mentre per il foglio rosa si possono fare anche due prove, per la prova di idoneita' tecnica art 128 non e' prevista alcuna controprova.
In particolare sulla prove di guida oggetto della contestazione, preciso che a mio giudizio non ho violato alcuna norma del codice della strada sia di segnaletica che di comportamento.
L'unico errore che potrei aver commesso per distrazione e' stato quello di non aver eseguito un affrettato ordine, richiestomi dall'esaminatore, di svolta a destra verso una corsia di decelerazione lungo una strada extraurbana a scorrimento veloce.
Questa e' stata l'unica irregolarita' rilevatami durante la prova dall'Ingegnere esaminatore.
Pero' di svolte, incroci, ne ho fatte parecchie senza alcun errore.
Durante la prove l'Ingegnere non mi ha contestato alcuna irregolarita' ed a fine prova, mi ha detto che l'esito della prova mi sarebbe stato comunicato per iscritto a casa.
Al termine della prova mi riconsegnava il foglio di guida provvisoria che era gia' in mio possesso senza dirmi altro.
Mi scuso per la lungaggine nella descrizione del mio caso ed attendo fiducioso un consiglio anche per impostare un ricorso al Ministero dei Trasporti.
Vi ringrazio anticipatamente per un vostro eventuale consiglio
Risposta ADUC
non possiamo esserle molto d'aiuto, in quanto non ci sono molte alternative: puo' solo ricorrere affidandosi ad un legale e procurandosi perizie mediche adeguate a garantirsi la prova di quanto sostenuto. A nostro avviso, l'azione e' possibile.
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