Domenica 7 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

24 ottobre 2003
Domanda 24 ottobre 2003
Possiedo una villetta al mare in un condominio orizzontale composto da 160 villette la maggior parte delle quali vendute a persone residenti fuori dalla Calabria.
Nel settembre 2002 assieme ad altri 15 condomini e' stato impugnato il verbale dell'assemblea condominiale svoltasi nell'agosto 2002, parte del verbale dell'assemblea dell'agosto 2001 il bilancio consuntivo 2000/2001 e quello 2001/2002; I motivi di tale impugnativa sono stati:

a) Utilizzo di tabelle millesimali mai approvate dall'assemblea;

b) Verbale dell'assemblea privo della firma del segretario;

c) Votazioni con maggioranze non legittime;

d) Spese effettuate senza preventiva delibera assembleare e senza le caratteristiche dell'urgenza ed indifferibilita' - caratteristiche indispensabili perche' un amm. re possa effettuare lavori in assenza di preventiva delibera.

Il Tribunale di Chiaravalle con Ordinanza del 18.12.2002 ha accolto il ricorso e sospeso i deliberati assembleari rinviando all'udienza del 4 aprile 2003; Il 4 aprile 2003 l'Amm. re ha presentato istanza di revoca dell'Ordinanza del 18.12.02, ma tale richiesta e' stata respinta dal Tribunale con rinvio all'udienza del 24 giugno 2003; E' opportuno precisare che il nostro esercizio finanziario inizia il 1 marzo e si chiude il 28 febbraio di ogni anno e l'Amm. re nonostante la fine dell'esercizio e la Ordinanza non ha inteso convocare alcuna assemblea condominiale ma va avanti con decisioni autonome.
Il 24 giugno 2003 l'Amm. re ha ripresentato istanza di revoca dell'Ordinanza originaria adducendo la necessita' di dover completare i lavori di messa a norma dell'impianto di illuminazione viaria condominiale ed, a sostegno di tale tesi e' stata anche depositata una lettera del Sindaco del Comune nella quale venivano evidenziati lo stato di pericolo e di necessita' che andavano eliminati al piu' presto.

Il Tribunale rigettava, per la terza volta tale richiesta rinviando all'udienza del 12.12.2003, sentenziando che la propria Ordinanza non impediva la realizzazione dei lavori di messa a norma dell'impianto elettrico. Lavori peraltro che l'Amm. re era obbligato a fare ai sensi della Legge 46/90 e la cui necessita' oltre che dall'Amm. re era stata accertata dal Sindaco.
Nonostante cio' l'Amm. re non effettuava i lavori e lasciava il Villaggio al buio per quasi tutta l'estate sino al 21 agosto 2003 quando improvvisamente e senza alcun lavoro di messa a norma faceva riaccendere la illuminazione condominiale.

L'Amm. re sospendeva anche la fornitura dell'energia elettrica all'impianto di irrigazione dei prati (irrigazione che avviene con l'utilizzo di un pozzo condominiale) cosi' da far bruciare tutto il verde sia privato che condominiale.
Di seguito a tutto quanto sopra il 4 agosto veniva convocata una Pre-Assemblea??? - non prevista da alcuna normativa ne' tantomeno dal nostro regolamento -, con lettera consegnata brevi manu 5 giorni prima, ai residenti, ed inviata per posta in pari data agli assenti, ripeto senza alcun rispetto dei termini previsti dal Regolamento vigente che, al contrario, prevede il deposito all'Ufficio Postale delle raccomandate 15 giorni prima.
In tale Pre-Assemblea si sarebbe discusso sulla inapplicabilita' dell'ordinanza del tribunale.

Dopo tale Pre-Assemblea e' stata convocata per il 17 in prima ed il 18 Agosto in seconda una Assemblea Straordinaria senza che all'Ordine del Giorno fossero inseriti: i Bilanci preventivi e consuntivi; l'elezione del nuovo Amm. re (il nostro esercizio, come gia' detto, inizia il 1° marzo e termina il 28 febbraio per cui l'attuale Amm. re non solo era decaduto dall'incarico per effetto dell'Ordinanza ma soprattutto perche' non si era tenuta nessuna assemblea) ed anche questa volta con raccomandata depositata all'ufficio postale nei giorni 12 e 13 Agosto (a fronte di una assemblea convocata per il 17 agosto in prima ed il 18 in seconda. Molti condomini hanno ricevuto l'avviso dopo il 18 agosto) - quindi anche questa convocazione senza tenere in alcun conto il termine sancito dal Regolamento di 15 giorni.
E' stato successivamente a dette illegittime convocazioni che l'impianto di illuminazione e' stato acceso senza essere stato messo a norma.

Alcuni condomini hanno fatto richiesta, mediante raccomandata AR inviata all'Amm. re ed al Presidente dell'Assemblea, di avere copia del Verbale di tale riunioni ma chiaramente non c'e' stata alcuna risposta anzi pare che non sia stato redatto alcun verbale perche' alla fine della riunione il Presidente, che rea un magistrato, nel rendersi conto di quanto accaduto ha chiuso i lavori affermando che era stata una bella riunione tra amici ma null'altro.
A tutt'oggi non e' stata convocata alcuna Assemblea anzi l'Amm. re avrebbe detto che la prossima assemblea sara' convocata ad Agosto 2004 perche' potrebbe mancare il numero legale considerato che molti condomini abitano fuori regione.
Stando cosi' le cose l'esercizio 1 marzo 2003 - 28 febbraio 2004 passerebbe senza che si sia tenuta alcuna assemblea e quindi senza alcun bilancio preventivo e consuntivo e soprattutto senza la nomina dell'amministratore che resterebbe in carica per incarico Divino.
La mia domanda e': Puo' essere avviata un azione penale e se si' di che tipo nei confronti dell'Amm. re?

La mia richiesta e' dovuta alla circostanza che tra i ricorrenti molti sono amici personali dell'Amm. re e non intendono avviare azioni penali ma soltanto mandare avanti l'azione civile.
E' vero che l'udienza e' gia' fissata per il 12 dicembre venturo ma anche con un esito positivo a favore dei ricorrenti non si risolve nulla perche' originariamente, ritenendo che la sola azione civile sarebbe bastata per rimettere tutto a posto, non e' stata richiesta la nomina di un Amm. re giudiziario e quindi anche vincendo la causa non si risolve un bel nulla.
Distinti saluti

Risposta ADUC
un'unica domanda: perche' non agisce -rilevando le varie inadempienze- in giudizio, richiedendo che lo stesso venga revocato (venendo nominato un amministratore temporaneo)? Non ci sono -ci pare- altre soluzioni alternative.
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