Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

17 ottobre 2003
Domanda 17 ottobre 2003
Gentile ADUC, desidererei portare al vostro esame la seguente problematica.
La questione riguarda i corrieri espressi.
Quando viene spedito qualcosa con i loro mezzi ci vengono fatte firmare mille clausolette TUTTE chiaramente a loro totale esclusiva tutela.
Tra le tante tutele che hanno ve ne e' una che prevede che se la merce spedita arriva a destinazione in ritardo, anche di giorni, non per cause di forza maggiore (incidenti, eventi atmosferici, ecc.), ma per imperizia della sede di spedizione o della sede di smistamento, la sede di consegna non risponde per il danno arrecato.
Questo secondo loro e' giustificato dal fatto che ogni sede ha una propria autonomia e responsabilita'.
Nel nostro caso il Corriere Executive di Pordenone ha un contratto in franchising con la sede centrale di Milano e non risponde dei problemi causati dalla sede di Torino, spesso resasi responsabile di mancate consegne o ritardi.
Dopo mille pressioni da parte della sede di Pordenone alla sede centrale Executive di Milano, evidenziando le problematiche causate dalla sede di Torino, Executive ha risposto alla sua consociata di Pordenone che loro non potevano nulla per i problemi causati da Torino e che se ritenevano il cliente non conveniente, di mandarlo espressamente a quel paese.
Grandiosi!!!!
Ora mi chiedo se un corriere come Executive non possa intervenire e stracciare il contratto in franchising stipulato con la sede di Torino a causa di incapacita' gestionale, per i vari disguidi causati e per il danno all'immagine commerciale causato.
Vi sembra corretto che tutti i corrieri abbiano clausole a loro esclusiva tutela e che i clienti vengano considerati nulla?
E' legale tempestare internet con mail contenenti i fatti accaduti ed evidenziando la poco elegante soluzione proposta dalla sede centrale Executive di Milano?

Risposta ADUC
se si e' consumatori, se ci sono clausole vessatorie ex art. 1469 bis c.c. non sono valide neanche se sottoscritte (se non si e' consumatori, allora e' bene assicurarsi o scegliere contratti personalizzati). Le altre, invece, sono regole contrattuali: o si accetta la spedizione a tali condizioni oppure non si fa la spedizione.
In ogni caso, a fronte di loro colpa, i danni possono comunque essere richiesti -sempre per i consumatori. Il consiglio rimarrebbe quindi di contestare i danni inviando una raccomandata A/R di messa in mora, dettando un termine di 15 gg entro cui provvedere in tal senso e dando avviso che in difetto adira' le vie legali.
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