Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

16 ottobre 2003
Domanda 16 ottobre 2003
Ho gia' avuto modo di apprezzare la vostra competenza e abilita' nella difesa dei consumatori e torno a voi con una nuova richiesta.
Abito in un condominio costituito da settanta appartamenti suddivisi in tre palazzi.
Ultimamente in un'assemblea straordinaria, effettuata in seconda convocazione con la presenza del 60% dei condomini del complesso condominiale, si e' deliberato, con il favore del 60% dei voti dei presenti (sia per numero che per millesimali), sull'apertura di un passaggio per le auto tra due piazzali interni rimuovendo un'aiuola ed alcuni alberelli che attualmente li separano, per un migliore uso della cosa comune.
Al termine dell'assemblea un condomino si e' riservato di verificare la regolarita' della stessa minacciandone un ricorso entro trenta giorni.
A questo punto l'amministratore ha ritenuto di indire una nuova assemblea con all'ordine del giorno lo stesso argomento prima dei trenta giorni per evitare, a suo dire, complicazioni legali. Tale assemblea, pero', e' andata deserta.
Ora, l'amministratore ritiene che quest'ultima assemblea, andando deserta, ha automaticamente annullato la delibera di quella precedente per cui non si puo' dare seguito a quello che essa aveva stabilito, cioe' all'avvio delle procedure per scegliere la ditta a cui far eseguire i lavori.
Molti di noi condomini non siamo pero' convinti di queste affermazioni. Chiedo cortesemente, pertanto, il vostro parere in merito ed eventualmente gli estremi di legge a favore dell'una o dell'altra tesi.
Grazie per la vostra attenzione, un cordiale saluto ed un augurio di buon lavoro

Risposta ADUC
non c'e' stata una decisione contraria: c'e' semplicemente stata una convocazione andata deserta. Come puo' una delibera essere annullata dall'inesistenza di una delibera contraria? Pertanto, se la decisione era stata presa e la delibera emessa, questa e' valida per il semplice fatto che e' stata presa con la dovuta maggioranza e nessuno l'ha contestata entro i 30 gg. Che si sia o meno tenuta un'assemblea ulteriore non altera in alcun modo la validita' della prima delibera (ovviamente, se c'e' stata una decisione di senso compiuto approvata -come ci dice- e non un rinvio e basta ad una decisione successiva).
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