Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
12 ottobre 2003
Ho seguito il vostro consiglio per il risarcimento dei danni relativo al black-out del dello scorso settembre, ma ho trovato in rete il comunicato stampa che riporto di seguito. Come devo comportarmi visto che il mio computer portatile stando alla perizia del servizio assistenza, si e' danneggiato proprio a causa dell'improvviso sbalzo di corrente in seguito al black-out?
Confido in una vostra risposta. Distinti saluti
Autorita' per l'energia elettrica e il gas
COMUNICATO STAMPA
Chiarite le disposizioni dell'Autorita' per i rimborsi agli utenti
Lettera di Ranci alle associazioni dei consumatori
Roma, 2 ottobre 2003
- Il prof. Pippo Ranci, Presidente dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ha oggi inviato una lettera ai Presidenti delle associazioni dei consumatori che illustra i provvedimenti dell'Autorita' in materia di rimborsi agli utenti del servizio elettrico e chiarisce la loro non applicabilita' nel caso del blackout del 28 settembre.
La lettera intende fare chiarezza a fronte del diffondersi di informazioni incomplete o errate sulla possibilita' per l'utenza di ottenere indennizzi automatici in base a disposizioni dell'Autorita'.
La delibera 220/02 relativa agli standard di qualita' commerciale prevede indennizzi automatici per i clienti esclusivamente in caso di mancato rispetto dei tempi massimi previsti dall'Autorita' per alcune prestazioni richieste dai clienti. Tra gli altri, e' il caso dell'attivazione e disattivazione delle forniture, che devono essere eseguite entro 5 giorni.
Nei casi di superamento dei tempi massimi per causa dei fornitori del servizio l'indennizzo di 25 euro deve essere corrisposto nella prima bolletta utile e comunque entro novanta giorni solari dalla scadenza del termine per l'esecuzione della prestazione. Oltre i 90 giorni l'indennizzo raddoppia, oltre 180 giorni quintuplica. Gli indennizzi non sono previsti nei casi in cui il superamento dei tempi massimi sia dovuto a forza maggiore o a responsabilita' di terzi (articolo 23.2). Nel 2002 sono stati pagati 52.000 indennizzi rispetto ai 22 del 1999, prima dell'intervento dell'Autorita'.
La deliberazione dell'Autorita' n. 202/99 (oggi delibera 155/02), relativa alle interruzioni del servizio elettrico, non prevede indennizzi automatici per gli utenti a fronte di singoli eventi di interruzione. La regolazione della continuita' e' basata su standard fissati dall'Autorita' per determinate zone e per livelli annuali ed e' finalizzata a penalizzare/incentivare le imprese distributrici in relazione ai livelli di continuita' raggiunti, in termini di minore durata e numerosita' delle interruzioni. Per questo motivo dalla regolazione della deliberazione n. 202/99 sono escluse le interruzioni aventi origine sulla rete di trasmissione nazionale (come il blackout del 28 settembre), oltre alle interruzioni attribuibili a forza maggiore o a responsabilita' di terzi.
I blackout sulle reti di trasmissione internazionale e nazionale come quello del 28 settembre scorso sono eventi complessi, con effetti molto diffusi dal momento che disalimentano le reti di distribuzione, e quindi i clienti finali per intere aree, e non per zone locali come avviene con le interruzioni di distribuzione. Attualmente per le interruzioni dovute a blackout della rete di trasmissione non sono previsti indennizzi automatici.
Il cliente finale che ha subito un danno a seguito del blackout del 28 settembre scorso puo' sempre rivolgersi alla magistratura ordinaria che ha la competenza a pronunciarsi in merito all'accertamento delle eventuali responsabilita' e alla quantificazione dei danni subiti.
Il Presidente Ranci conclude la lettera con l'invito, nell'interesse dell'utenza rappresentata dalle associazioni e del piu' vasto pubblico, a diffondere in materia un'informazione che tenga conto dei chiarimenti forniti.
Confido in una vostra risposta. Distinti saluti
Autorita' per l'energia elettrica e il gas
COMUNICATO STAMPA
Chiarite le disposizioni dell'Autorita' per i rimborsi agli utenti
Lettera di Ranci alle associazioni dei consumatori
Roma, 2 ottobre 2003
- Il prof. Pippo Ranci, Presidente dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ha oggi inviato una lettera ai Presidenti delle associazioni dei consumatori che illustra i provvedimenti dell'Autorita' in materia di rimborsi agli utenti del servizio elettrico e chiarisce la loro non applicabilita' nel caso del blackout del 28 settembre.
La lettera intende fare chiarezza a fronte del diffondersi di informazioni incomplete o errate sulla possibilita' per l'utenza di ottenere indennizzi automatici in base a disposizioni dell'Autorita'.
La delibera 220/02 relativa agli standard di qualita' commerciale prevede indennizzi automatici per i clienti esclusivamente in caso di mancato rispetto dei tempi massimi previsti dall'Autorita' per alcune prestazioni richieste dai clienti. Tra gli altri, e' il caso dell'attivazione e disattivazione delle forniture, che devono essere eseguite entro 5 giorni.
Nei casi di superamento dei tempi massimi per causa dei fornitori del servizio l'indennizzo di 25 euro deve essere corrisposto nella prima bolletta utile e comunque entro novanta giorni solari dalla scadenza del termine per l'esecuzione della prestazione. Oltre i 90 giorni l'indennizzo raddoppia, oltre 180 giorni quintuplica. Gli indennizzi non sono previsti nei casi in cui il superamento dei tempi massimi sia dovuto a forza maggiore o a responsabilita' di terzi (articolo 23.2). Nel 2002 sono stati pagati 52.000 indennizzi rispetto ai 22 del 1999, prima dell'intervento dell'Autorita'.
La deliberazione dell'Autorita' n. 202/99 (oggi delibera 155/02), relativa alle interruzioni del servizio elettrico, non prevede indennizzi automatici per gli utenti a fronte di singoli eventi di interruzione. La regolazione della continuita' e' basata su standard fissati dall'Autorita' per determinate zone e per livelli annuali ed e' finalizzata a penalizzare/incentivare le imprese distributrici in relazione ai livelli di continuita' raggiunti, in termini di minore durata e numerosita' delle interruzioni. Per questo motivo dalla regolazione della deliberazione n. 202/99 sono escluse le interruzioni aventi origine sulla rete di trasmissione nazionale (come il blackout del 28 settembre), oltre alle interruzioni attribuibili a forza maggiore o a responsabilita' di terzi.
I blackout sulle reti di trasmissione internazionale e nazionale come quello del 28 settembre scorso sono eventi complessi, con effetti molto diffusi dal momento che disalimentano le reti di distribuzione, e quindi i clienti finali per intere aree, e non per zone locali come avviene con le interruzioni di distribuzione. Attualmente per le interruzioni dovute a blackout della rete di trasmissione non sono previsti indennizzi automatici.
Il cliente finale che ha subito un danno a seguito del blackout del 28 settembre scorso puo' sempre rivolgersi alla magistratura ordinaria che ha la competenza a pronunciarsi in merito all'accertamento delle eventuali responsabilita' e alla quantificazione dei danni subiti.
Il Presidente Ranci conclude la lettera con l'invito, nell'interesse dell'utenza rappresentata dalle associazioni e del piu' vasto pubblico, a diffondere in materia un'informazione che tenga conto dei chiarimenti forniti.
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