Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
6 ottobre 2003
Spett. ADUC Su una rivista leggo: "La garanzia commerciale continua a durare un anno, mentre se c'e' un difetto di conformita' viene estesa a due anni. " Facendo riferimento ad un qualunque prodotto, automobile, televisore, computer mi potreste per favore indicare qualche caso in cui si applica la sola Garanzia Commerciale e quindi della durata di 1 anno.
Un secondo quesito: dopo un anno e' al consumatore finale che spetta l'onere della prova che il mal funzionamento per esempio di un computer sia dovuto ad un difetto all'origine visto che sono passati sei mesi durante i quali questo tipo di difettosita', in genere, gia' si manifesta?
Cioe' a chi compete l'onere: consumatore finale, rivenditore, centro di assistenza, produttore?
Nel ringraziarvi anticipatamente se mi poteste fornire una risposta la piu' esauriente possibile invio cordiali saluti
Un secondo quesito: dopo un anno e' al consumatore finale che spetta l'onere della prova che il mal funzionamento per esempio di un computer sia dovuto ad un difetto all'origine visto che sono passati sei mesi durante i quali questo tipo di difettosita', in genere, gia' si manifesta?
Cioe' a chi compete l'onere: consumatore finale, rivenditore, centro di assistenza, produttore?
Nel ringraziarvi anticipatamente se mi poteste fornire una risposta la piu' esauriente possibile invio cordiali saluti
Risposta ADUC
noi ci saremmo espressi in modo un po' diverso, ma la sostanza e' quella riferita in questa frase. La garanzia commerciale e' quella contrattualmente prevista, offerta dal produttore tramite i suoi centri assistenza (e copre nei termini di contratto, con limiti ed estenzioni prefissate); la copertura contrattuale si deve invece far valere sul rivenditore e copre in caso di un difetto di produzione originario (non una rottura, quindi, ma un vizio preesistente). Nei primi 6 mesi -non un anno, ma 6 mesi- il vizio si presume essere di produzione, mentre oltre detto termine occorre che il cliente lo dimostri (quindi, tramite perizia, etc..). Non deve confondere le due garanzie, sono distinte e non correlate: corrono su binari separati. La prima, si riconduce al contratto ed e' del produttore; la seconda, e' operativa in caso di vizi reali originari -ed e' competenza di chi ha venduto l'oggetto; ma in questo caso il vizio deve essere dimostrato dall'interessato.
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