Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
5 ottobre 2003
Spett. le A D U C.
Invio attraverso sito Internet.
Gentili Signori, sono un pensionato della Banca di Roma ormai da diversi anni. Prima di essere messo in quiescenza ho svolto mansioni di dirigente prima nell'ex Banco di Roma e successivamente nella Banca di Roma dopo la fusione con il Banco di Santo Spirito. Mi rivolgo a Voi per rappresentarVi una vicenda, che ritengo della massima gravita' per una grande azienda, iniziata mentre ero in servizio, ma protrattasi fino ai giorni d'oggi.
Il giudizio dell'ex Banco di Roma sulle mie prestazioni professionali e' sempre stato positivo ed in costante ascesa. Nel 1987, dati il livello e le qualita' delle prestazioni raggiunte nella direzione di diverse importanti agenzie, mi fu assegnata una speciale gratificazione ed in tale occasione ricevetti anche una lettera di encomio.
Nel 1994, invece, in piena gestione Cassa di Risparmio di Roma, mi venne consegnata una lettera di contestazioni per un presunto sconfinamento, privo di autorizzazione, da me concesso nei primi mesi del 93 per una posizione, su oltre duecento da me amministrate, successivamente classificata ad incagli. Ho subito replicato alle contestazioni mossemi fornendo dettagliatamente tutti i chiarimenti richiesti.
Dopo alcuni mesi la Direzione del personale, senza tenere in alcuna considerazione le valide e puntigliose argomentazioni da me fornite, mi confermava le accuse mossemi e nel contempo mi rappresentava la sua determinazione di concludere il procedimento instaurato con l'adozione nei miei confronti del provvedimento della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per due giorni, sciogliendo le riserve economiche formulate in precedenza. Per porre termine ad un contenzioso che ritenevo lesivo e disdicevole sia per me che per l'Istituto, decisi di scontare la sanzione inflittami, andandomene in "ferie" per due giorni. A questo punto ritenevo la vicenda definitivamente conclusa.
Riconosco di avere peccato di eccessivo ottimismo. In realta' il procedimento nei miei confronti, illegittimamente e contrariamente a quanto precedentemente sostenuto dalla stessa azienda, fu tutt'altro che concluso. Infatti, con una procedura del tutto illegittima ed irrituale sotto il profilo sia etico che giuridico, senza fornirmi motivazione alcuna, nel mese di aprile del 1995, in sede di note di qualifica, le mie prestazioni professionali relative all'anno 1994 furono valutate del tutto negative per carenze nella valutazione e tutela dei rischi, in relazione, pero', evidentemente, alla vicenda sopra descritta avvenuta nel 1993. Motivazione del tutto illegittima, cosi' come hanno giustamente sentenziato anche i magistrati, posto che fin dagli ultimi mesi del 1993, a seguito di un cambiamento dei miei ruoli, non tutelavo piu' i rischi. L'Istituto, infatti, in considerazione della professionalita' dimostrata, mi aveva ritenuto idoneo ad espletare incarichi ispettivi proprio nel settore fidi - quindi nella valutazione e tutela dei rischi -, incarico che ho ricoperto fino al 31/12/1998, anno in cui sono stato posto in quiescenza. Per effetto delle note di qualifica negative, quindi, in quell'anno non mi venne corrisposto il premio di rendimento ed il successivo premio di produzione, cosi' come previsto dal contatto nazionale collettivo di lavoro e dal contratto aziendale pro-tempore in vigore.
Di fronte a tale arroganza, non mi restava altra strada che affidare il mandato al mio avvocato di fiducia affinche' tutelasse i miei diritti, che ritenevo lesi.
Purtroppo la giustizia in Italia, come e' ormai arcinoto, non brilla in velocita'. Infatti nel mese di luglio del 1997 la Pretura di Roma, Sezione del Lavoro, con motivazioni del tutto pretestuose che non mi dilungo a commentare, ritenne di rigettare il mio ricorso. Provvidi immediatamente a proporre ricorso in appello, ed in data 19/12/2001 la Sezione di Lavoro del Tribunale di Roma con sentenza n. 45102, ha ritenuto di accogliere il mio ricorso, dichiarando illegittima l'attribuzione delle note di qualifica relative all'anno 1994 ed ha condannato la Banca a riformulare in senso positivo le note di qualifica relative all'anno 1994 ed a risarcirmi gli emolumenti collegati.
Dopo nove mesi di silenzio da parte della Banca, tenuto presente che le sentenze emesse dal Tribunale del Lavoro sono provvisoriamente esecutive, in data 21 settembre 2002, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ho inviato all'Ufficio Area del Personale la copia del dispositivo della sentenza e nel contempo ho chiesto - ai sensi dell'art. 431 del libro II, titolo IV, capo I, primo comma, del Codice di Procedura Civile - che mi venissero corrisposti gli emolumenti arbitrariamente detrattimi, maggiorati degli interessi legali e della quota di liquidazione non corrisposta, che, sulla base dei miei conteggi, ammonta a Euro 8.350, 37. Per dare tempo all'Ufficio di verificare l'esattezza dei miei conteggi, ho posto il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della citata lettera raccomandata. Trascorso tale termine mi sarei avvalso del diritto di recuperare coattivamente quanto dovutomi, in esecuzione della citata sentenza.
Trascorsi ben 51 giorni dal termine da me fissato, in presenza del piu' totale silenzio da parte della Banca, ho ritenuto opportuno mettere in mora i vertici della Banca, nelle persone del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale, affinche' prendessero atto che, mancando un esplicito rifiuto alla mia richiesta di indennizzo pari a Euro 8.350, 37, formulata con la citata lettera raccomandata del 21 settembre u. s., questa, secondo il principio ormai consolidato del silenzio assenso ed ai sensi degli artt. 1333, 1334 e 1335 del c. c., doveva intendersi per accettata. Per tale motivo, ho chiesto, con la massima sollecitudine, che mi venisse corrisposto quanto dovutomi, cosi' come disposto dal magistrato nella motivazione della sentenza. In assenza di risposta alle mie istanze e pur in presenza di una sentenza provvisoriamente esecutiva, ho preferito attendere un eventuale ricorso in cassazione da parte della banca. Allo scadere del termine, in assenza di ricorso da parte della banca, in presenza di una sentenza ormai passata in giudicata, in data 25 agosto ho nuovamente proposto ai vertici della banca l'applicazione della sentenza invitando, a mezzo lettere raccomandate con ricevute di ritorno, nuovamente l'area del Personale, il Presidente e l'Amministratore Delegato, a corrispondermi le competenze detrattemi per effetto delle illegittime note di qualifica.
La Banca di Roma invece di ottemperare al dispositivo della sentenza e liquidarmi quanto dovuto, lo scorso 8 settembre mi fa pervenire dall'Area del Personale una lettera raccomandata per invitarmi, con tono arrogante e perentorio, a pagare la meta' delle spese di giudizio relative alla sentenza di secondo grado e per l'intero le spese di giudizio relative alla sentenza di primo grado, senza sapere che una sentenza di grado superiore cassa totalmente la precedente sentenza. Per quanto concerne la parte piu' corposa della vertenza e cioe' il rimborso delle competenze, l'ufficio sostiene che "la decisione in oggetto, nel limitarsi a dichiarare "illegittima l'attribuzione della nota di qualifica relativa all'anno 1994" confermando nel resto la decisione di primo grado, non contiene alcuna condanna economica a nostro carico". La sentenza, per contro, recita le seguenti testuali parole "Occorre, invece, che la valutazione delle prestazioni professionali del ricorrente per l'anno 1994 sia ri-operata dalla banca sulla base di elementi fattuali (che il Tribunale non possiede) ed in ossequio ai citati canoni di correttezza e buona fede, con le conseguenze economiche che ne derivano in punto emolumenti collegati". Preferisco non fare commenti!
.
Ritengo il totale silenzio da parte dei vertici della Banca di Roma, nonche' l'arroganza dell'Area del Personale, censurabile sotto ogni aspetto. Infatti, pur in presenza di una sentenza di condanna emessa dall'Autorita' Giudiziaria, ha ritenuto di archiviare le mie numerose richieste d'indennizzo perche' non ritenute degne di essere prese nemmeno in considerazione, ancorche' le stesse siano state inviate a mezzo lettere raccomandate con ricevuta di ritorno.
Mi rivolgo, quindi, a Voi per renderVi partecipe di come una grande Banca a carattere nazionale, del livello della Banca di Roma, usi calpestare una sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma e come il cittadino "suddito" non sia ritenuto degno nemmeno di una risposta alle proprie istanze e soprattutto per conoscere in quale modo io possa vedermi corrisposta la somma che mi compete rendendo cosi' esecutiva la sentenza di secondo grado ormai passata in giudicato.
Con la speranza che le mie argomentazioni possano destare la Vostra attenzione e quindi essere accolte in benevola considerazione, restando a Vostra completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti qualora se ne dovesse presentare la necessita', invio i miei piu' cordiali saluti.
Invio attraverso sito Internet.
Gentili Signori, sono un pensionato della Banca di Roma ormai da diversi anni. Prima di essere messo in quiescenza ho svolto mansioni di dirigente prima nell'ex Banco di Roma e successivamente nella Banca di Roma dopo la fusione con il Banco di Santo Spirito. Mi rivolgo a Voi per rappresentarVi una vicenda, che ritengo della massima gravita' per una grande azienda, iniziata mentre ero in servizio, ma protrattasi fino ai giorni d'oggi.
Il giudizio dell'ex Banco di Roma sulle mie prestazioni professionali e' sempre stato positivo ed in costante ascesa. Nel 1987, dati il livello e le qualita' delle prestazioni raggiunte nella direzione di diverse importanti agenzie, mi fu assegnata una speciale gratificazione ed in tale occasione ricevetti anche una lettera di encomio.
Nel 1994, invece, in piena gestione Cassa di Risparmio di Roma, mi venne consegnata una lettera di contestazioni per un presunto sconfinamento, privo di autorizzazione, da me concesso nei primi mesi del 93 per una posizione, su oltre duecento da me amministrate, successivamente classificata ad incagli. Ho subito replicato alle contestazioni mossemi fornendo dettagliatamente tutti i chiarimenti richiesti.
Dopo alcuni mesi la Direzione del personale, senza tenere in alcuna considerazione le valide e puntigliose argomentazioni da me fornite, mi confermava le accuse mossemi e nel contempo mi rappresentava la sua determinazione di concludere il procedimento instaurato con l'adozione nei miei confronti del provvedimento della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per due giorni, sciogliendo le riserve economiche formulate in precedenza. Per porre termine ad un contenzioso che ritenevo lesivo e disdicevole sia per me che per l'Istituto, decisi di scontare la sanzione inflittami, andandomene in "ferie" per due giorni. A questo punto ritenevo la vicenda definitivamente conclusa.
Riconosco di avere peccato di eccessivo ottimismo. In realta' il procedimento nei miei confronti, illegittimamente e contrariamente a quanto precedentemente sostenuto dalla stessa azienda, fu tutt'altro che concluso. Infatti, con una procedura del tutto illegittima ed irrituale sotto il profilo sia etico che giuridico, senza fornirmi motivazione alcuna, nel mese di aprile del 1995, in sede di note di qualifica, le mie prestazioni professionali relative all'anno 1994 furono valutate del tutto negative per carenze nella valutazione e tutela dei rischi, in relazione, pero', evidentemente, alla vicenda sopra descritta avvenuta nel 1993. Motivazione del tutto illegittima, cosi' come hanno giustamente sentenziato anche i magistrati, posto che fin dagli ultimi mesi del 1993, a seguito di un cambiamento dei miei ruoli, non tutelavo piu' i rischi. L'Istituto, infatti, in considerazione della professionalita' dimostrata, mi aveva ritenuto idoneo ad espletare incarichi ispettivi proprio nel settore fidi - quindi nella valutazione e tutela dei rischi -, incarico che ho ricoperto fino al 31/12/1998, anno in cui sono stato posto in quiescenza. Per effetto delle note di qualifica negative, quindi, in quell'anno non mi venne corrisposto il premio di rendimento ed il successivo premio di produzione, cosi' come previsto dal contatto nazionale collettivo di lavoro e dal contratto aziendale pro-tempore in vigore.
Di fronte a tale arroganza, non mi restava altra strada che affidare il mandato al mio avvocato di fiducia affinche' tutelasse i miei diritti, che ritenevo lesi.
Purtroppo la giustizia in Italia, come e' ormai arcinoto, non brilla in velocita'. Infatti nel mese di luglio del 1997 la Pretura di Roma, Sezione del Lavoro, con motivazioni del tutto pretestuose che non mi dilungo a commentare, ritenne di rigettare il mio ricorso. Provvidi immediatamente a proporre ricorso in appello, ed in data 19/12/2001 la Sezione di Lavoro del Tribunale di Roma con sentenza n. 45102, ha ritenuto di accogliere il mio ricorso, dichiarando illegittima l'attribuzione delle note di qualifica relative all'anno 1994 ed ha condannato la Banca a riformulare in senso positivo le note di qualifica relative all'anno 1994 ed a risarcirmi gli emolumenti collegati.
Dopo nove mesi di silenzio da parte della Banca, tenuto presente che le sentenze emesse dal Tribunale del Lavoro sono provvisoriamente esecutive, in data 21 settembre 2002, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ho inviato all'Ufficio Area del Personale la copia del dispositivo della sentenza e nel contempo ho chiesto - ai sensi dell'art. 431 del libro II, titolo IV, capo I, primo comma, del Codice di Procedura Civile - che mi venissero corrisposti gli emolumenti arbitrariamente detrattimi, maggiorati degli interessi legali e della quota di liquidazione non corrisposta, che, sulla base dei miei conteggi, ammonta a Euro 8.350, 37. Per dare tempo all'Ufficio di verificare l'esattezza dei miei conteggi, ho posto il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della citata lettera raccomandata. Trascorso tale termine mi sarei avvalso del diritto di recuperare coattivamente quanto dovutomi, in esecuzione della citata sentenza.
Trascorsi ben 51 giorni dal termine da me fissato, in presenza del piu' totale silenzio da parte della Banca, ho ritenuto opportuno mettere in mora i vertici della Banca, nelle persone del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale, affinche' prendessero atto che, mancando un esplicito rifiuto alla mia richiesta di indennizzo pari a Euro 8.350, 37, formulata con la citata lettera raccomandata del 21 settembre u. s., questa, secondo il principio ormai consolidato del silenzio assenso ed ai sensi degli artt. 1333, 1334 e 1335 del c. c., doveva intendersi per accettata. Per tale motivo, ho chiesto, con la massima sollecitudine, che mi venisse corrisposto quanto dovutomi, cosi' come disposto dal magistrato nella motivazione della sentenza. In assenza di risposta alle mie istanze e pur in presenza di una sentenza provvisoriamente esecutiva, ho preferito attendere un eventuale ricorso in cassazione da parte della banca. Allo scadere del termine, in assenza di ricorso da parte della banca, in presenza di una sentenza ormai passata in giudicata, in data 25 agosto ho nuovamente proposto ai vertici della banca l'applicazione della sentenza invitando, a mezzo lettere raccomandate con ricevute di ritorno, nuovamente l'area del Personale, il Presidente e l'Amministratore Delegato, a corrispondermi le competenze detrattemi per effetto delle illegittime note di qualifica.
La Banca di Roma invece di ottemperare al dispositivo della sentenza e liquidarmi quanto dovuto, lo scorso 8 settembre mi fa pervenire dall'Area del Personale una lettera raccomandata per invitarmi, con tono arrogante e perentorio, a pagare la meta' delle spese di giudizio relative alla sentenza di secondo grado e per l'intero le spese di giudizio relative alla sentenza di primo grado, senza sapere che una sentenza di grado superiore cassa totalmente la precedente sentenza. Per quanto concerne la parte piu' corposa della vertenza e cioe' il rimborso delle competenze, l'ufficio sostiene che "la decisione in oggetto, nel limitarsi a dichiarare "illegittima l'attribuzione della nota di qualifica relativa all'anno 1994" confermando nel resto la decisione di primo grado, non contiene alcuna condanna economica a nostro carico". La sentenza, per contro, recita le seguenti testuali parole "Occorre, invece, che la valutazione delle prestazioni professionali del ricorrente per l'anno 1994 sia ri-operata dalla banca sulla base di elementi fattuali (che il Tribunale non possiede) ed in ossequio ai citati canoni di correttezza e buona fede, con le conseguenze economiche che ne derivano in punto emolumenti collegati". Preferisco non fare commenti!
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Ritengo il totale silenzio da parte dei vertici della Banca di Roma, nonche' l'arroganza dell'Area del Personale, censurabile sotto ogni aspetto. Infatti, pur in presenza di una sentenza di condanna emessa dall'Autorita' Giudiziaria, ha ritenuto di archiviare le mie numerose richieste d'indennizzo perche' non ritenute degne di essere prese nemmeno in considerazione, ancorche' le stesse siano state inviate a mezzo lettere raccomandate con ricevuta di ritorno.
Mi rivolgo, quindi, a Voi per renderVi partecipe di come una grande Banca a carattere nazionale, del livello della Banca di Roma, usi calpestare una sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma e come il cittadino "suddito" non sia ritenuto degno nemmeno di una risposta alle proprie istanze e soprattutto per conoscere in quale modo io possa vedermi corrisposta la somma che mi compete rendendo cosi' esecutiva la sentenza di secondo grado ormai passata in giudicato.
Con la speranza che le mie argomentazioni possano destare la Vostra attenzione e quindi essere accolte in benevola considerazione, restando a Vostra completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti qualora se ne dovesse presentare la necessita', invio i miei piu' cordiali saluti.
Risposta ADUC
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