Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
20 settembre 2003
Desidero porVi un paio di quesiti dal sapore di "cavillo sottile" che pero' potrebbero aiutare diverse persone, sempre che' siano applicabili, o perlomeno chiarirne gli aspetti sempre piu' nebulosi delle leggi italiane.
Premessa: un'amica venne fermata dalla GdF (17/07) e trovata senza patente, poi invitata a presentare il documento entro 20 gg, cosa che non ha rispettato in quanto iniziato agosto ando' in vacanza (estero).
Appena tornata si presento' subito al comando col documento, presero atto, ma le venne comunicato che intanto le avevano spedito a casa la notifica della 2^ multa (art 180/8) redatta il 14/08 e che ando' poi a ritirare alla posta (il 20/08).
Ora intende fare ricorso, come suggerito dagli agenti, ponendo la buona fede come giustifica alla inottemperanza del fatto; ma "deve sbrigarsi a redigerla perche' senno scadono i termini" le dicono in aggiunta.
Ora l'ho assicurata che i tempi non scadono in quanto per la legge 7/10/1969 art. 1, tra il 1 agosto e il 15 settembre vengono sospesi i tempi per i ricorsi, ma da qui mi nasce il primo quesito:
- si puo' sostenere, che in tale periodo, possa essere sospeso anche l'obbligo a presentarsi col documento, in virtu' del carattere amministrativo della sanzione annessa?
Mmmmmmh...
Piu' interessante e quanto appare nel sito ufficiale della polizia di stato.
vedi:
http://www.poliziadistato.it/pds/primapagina/nuovo_cds/%20art180cds.htm
E che riporto: "La disposizione deve essere necessariamente correlata con le innovazioni introdotte dalle norme relative all'autocertificazione e, quindi, puo' trovare applicazione solo quando l'organo di polizia che ha intimato l'esibizione non sia comunque in grado di verificare, attraverso pubblici registri o altri sistemi, se il documento esiste o meno. Non si applica, percio', per patente di guida nazionale, documenti dei veicoli italiani ed assicurazione obbligatoria per le quali e' possibile accertare l'esistenza dei documenti attraverso pubblici registri o collegamenti telematici.
Di qui' scaturisce la seconda domanda: Ma DAVVERO si puo' sostenere, come scritto sopra, che non si applica l'articolo per patente di guida nazionale, in quanto gli agenti possono comunque accertare (anche in un secondo tempo) l'esistenza dei documenti attraverso pubblici registri o collegamenti telematici??
Ringrazio anticipatamente per la cortese attenzione, auguro come sempre buon lavoro.
Premessa: un'amica venne fermata dalla GdF (17/07) e trovata senza patente, poi invitata a presentare il documento entro 20 gg, cosa che non ha rispettato in quanto iniziato agosto ando' in vacanza (estero).
Appena tornata si presento' subito al comando col documento, presero atto, ma le venne comunicato che intanto le avevano spedito a casa la notifica della 2^ multa (art 180/8) redatta il 14/08 e che ando' poi a ritirare alla posta (il 20/08).
Ora intende fare ricorso, come suggerito dagli agenti, ponendo la buona fede come giustifica alla inottemperanza del fatto; ma "deve sbrigarsi a redigerla perche' senno scadono i termini" le dicono in aggiunta.
Ora l'ho assicurata che i tempi non scadono in quanto per la legge 7/10/1969 art. 1, tra il 1 agosto e il 15 settembre vengono sospesi i tempi per i ricorsi, ma da qui mi nasce il primo quesito:
- si puo' sostenere, che in tale periodo, possa essere sospeso anche l'obbligo a presentarsi col documento, in virtu' del carattere amministrativo della sanzione annessa?
Mmmmmmh...
Piu' interessante e quanto appare nel sito ufficiale della polizia di stato.
vedi:
http://www.poliziadistato.it/pds/primapagina/nuovo_cds/%20art180cds.htm
E che riporto: "La disposizione deve essere necessariamente correlata con le innovazioni introdotte dalle norme relative all'autocertificazione e, quindi, puo' trovare applicazione solo quando l'organo di polizia che ha intimato l'esibizione non sia comunque in grado di verificare, attraverso pubblici registri o altri sistemi, se il documento esiste o meno. Non si applica, percio', per patente di guida nazionale, documenti dei veicoli italiani ed assicurazione obbligatoria per le quali e' possibile accertare l'esistenza dei documenti attraverso pubblici registri o collegamenti telematici.
Di qui' scaturisce la seconda domanda: Ma DAVVERO si puo' sostenere, come scritto sopra, che non si applica l'articolo per patente di guida nazionale, in quanto gli agenti possono comunque accertare (anche in un secondo tempo) l'esistenza dei documenti attraverso pubblici registri o collegamenti telematici??
Ringrazio anticipatamente per la cortese attenzione, auguro come sempre buon lavoro.
Risposta ADUC
il termine per il ricorso c'e', ma non ci sono sospensioni ne' per il pagamento ne' tantomeno per la presentazione del documento. Il fatto che gli uffici giudiziari siano formalmente chiusi riguarda solo il problema del presentare o meno il ricorso: solo gli uffici giudiziari, quindi il Tribunale (e quindi il giudice di pace etc.. tutti gli altri Uffici) e' interessato dalla sospensione dei termini, non la vita sociale. Quindi non i procedimenti amministrativi, non le leggi, non i procedimenti sanzionatori.
In ogni caso, la buona fede non interessa molto al giudice: pertanto, o sono stati violati i termini nell'invio della notifica, oppure non e' il caso di ricorrere.
Il testo che lei riporta sulle autocertificazioni e' molto interessante, ed a noi andrebbe anche bene in quanto ci pare sicuramente logico, ma non e' quello che dice il codice e di integrazioni e variazioni in tal senso non ve ne sono, pertanto ci pare un'interpretazione audace. In caso ricorra, vale sicuramente la pena citarla. Tuttavia, non e' cosi' scontato che venga accettata l'analogia con la funzione delle P.A.
In ogni caso, la buona fede non interessa molto al giudice: pertanto, o sono stati violati i termini nell'invio della notifica, oppure non e' il caso di ricorrere.
Il testo che lei riporta sulle autocertificazioni e' molto interessante, ed a noi andrebbe anche bene in quanto ci pare sicuramente logico, ma non e' quello che dice il codice e di integrazioni e variazioni in tal senso non ve ne sono, pertanto ci pare un'interpretazione audace. In caso ricorra, vale sicuramente la pena citarla. Tuttavia, non e' cosi' scontato che venga accettata l'analogia con la funzione delle P.A.
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