Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

16 settembre 2003
Domanda 16 settembre 2003
Cara Aduc, avrei bisogno di un chiarimento riguardante il rimborso della quota RCA non goduta per rottamazione del veicolo.
Parlo a nome di mio nonno che a 83 anni non gli e' stata rinnovata la patente di guida, di conseguenza mi ha incaricato di provvedere a rottamare la sua vecchia Ritmo.
Ho provveduto in questo modo:
- 30/06/03 portato il veicolo ad una societa' di demolizione di Bassano del Grappa, alla quale ho pagato 100, 00 euro per gestione veicolo dismesso e anticipazione C/PRA, mi e' stata consegnata la fattura una copia del formulario di identificazione rifiuto;
- il giorno stesso ho telefonato all'assicurazione Winthertur per informarla della rottamazione del veicolo, ma mi hanno informato che per rimborsarmi avevano bisogno di una copia del certificato del PRA dove compariva la cessazione della circolazione del veicolo e mi avrebbero rimborsato calcolando la quota partendo dal giorno riportato nel certificato;
- richiamata la societa' di demolizione ho chiesto consiglio e mi hanno detto che in base all'art. 46 D. Lgs 22/97 l'assicurazione avrebbe dovuto rimborsarmi dal giorno in cui avevo portato il veicolo a loro per lo smaltimento;
- risentita l'assicurazione,... non ne ha voluto sapere;
- ho atteso di venire in possesso del certificato di radiazione del PRA che riportava data 21/07/03 e l'ho presentato pochi giorni dopo all'assicurazione che pero' dall'11/09/03, data in cui ho portato a loro il certificato, e non dalla data che compariva nello stesso.
Non si tratta di molti soldi, circa 50 euro, ma mi chiedo se il rimborso e' avvenuto correttamente o se invece hanno approfittato della mia ignoranza.
Vi ringrazio cordialmente.

Risposta ADUC
dipende da cosa prevede in merito il contratto.
Nel caso specifico, infatti, e' possibile dimostrare che dopo la rottamazione il veicolo non ha piu' circolato, pertanto sarebbe legittimo che -a fronte di un riconosciuto diritto al rimborso (che avrebbe anche potuto non essere previsto)- la rimborsino dalla data della rottamazione effettiva: tanto piu' che e' vero che per dimostrare l'avvenuta rottamazione era sufficiente la dichiarazione del rottamatore (o perlomeno, cosi' e' ai fini fiscali, quindi nel momento in cui l'assicurazione nel contratto indica che vuole vedere l'atto del Pra, ha ogni diritto di esigerlo: qui non si tratta di cio' che sia o meno legittimo, quanto di assenza di disponibilita' anche di fronte alla probabile evidenza: l'assicurazione non ha proprio voluto rischiare che -a fronte di un falso, anche del rottamatore- potesse dover in seguito pagare i danni di qualche incidente commesso).
Dal punto di vista formale, invece, e' giusto che il rimborso avvenga dal momento in cui la rottamazione e' dimostrata (e quindi, al giorno in cui ha portato loro il documento).
Riteniamo che rivolgendosi al giudice di pace, il comportamento sarebbe ritenuto contestabile e quindi le verrebbe riconosciuto il rimborso dal momento della rottamazione, in quanto momento effettivo della cessazione del veicolo, specie potendo dimostrare di aver dato tempestiva comunicazione. Non e' pero' certo: in quanto si tratta in ogni caso di un'interpretazione contrattuale basata sull'evidenza, ma che potrebbe non trovare d'accordo il giudice, ove questi volesse limitarsi ai fatti.
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