Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
14 settembre 2003
Le ordinanze della Corte Costituzionale che valore hanno?
Mi spiego meglio: Il proprietario di un autoveicolo che cede la proprieta' dello stesso in data successiva alla scadenza della tassa automobilistica di possesso (bollo) ma entro il termine utile per il pagamento (30 gg successivi alla scadenza) dovrebbe comunque pagare ai sensi del D. L. 953/82 convertito in L. n.53/83 MA una ordinanza della Corte Costituzionale (la n. 120 26/03-10/04 2003 dichiara la manifesta inammissibilita' del pagamento.
Come dovrei comportarmi dato che ho ceduto l'auto il 10/09/2003 e il bollo e' scaduto il 31/08/2003?
L'ACI suggerisce di non pagare e eventualmente di far ricorso all'Ufficio delle Entrate citando l'Ordinanza. E' sufficiente? Cosa rischio?
Grazie
Mi spiego meglio: Il proprietario di un autoveicolo che cede la proprieta' dello stesso in data successiva alla scadenza della tassa automobilistica di possesso (bollo) ma entro il termine utile per il pagamento (30 gg successivi alla scadenza) dovrebbe comunque pagare ai sensi del D. L. 953/82 convertito in L. n.53/83 MA una ordinanza della Corte Costituzionale (la n. 120 26/03-10/04 2003 dichiara la manifesta inammissibilita' del pagamento.
Come dovrei comportarmi dato che ho ceduto l'auto il 10/09/2003 e il bollo e' scaduto il 31/08/2003?
L'ACI suggerisce di non pagare e eventualmente di far ricorso all'Ufficio delle Entrate citando l'Ordinanza. E' sufficiente? Cosa rischio?
Grazie
Risposta ADUC
ci sono due possibilita': attendere che giunga la richiesta di pagamento ed a quel punto opporsi, ricorrendo in giudizio, all'atto sulla base del principio anticipato in sentenza e chiedendo conseguentemente alla commissione tributaria l'annullamento dell'atto. Non e' pero' detto che il principio venga accolto (la sentenza e' un valido presupposto, ma rimane comunque un'interpretazione).
La seconda possibilita' e' di parlare col suo Pra: in alcune regioni ci sono delle circolari interpretative che convalidano il principio e potrebbe verificare se sia questo il caso. Se le confermassero la validita' del principio, bene: altrimenti deve decidere se rischiare o meno di pagare dopo 5 anni, a seconda di quello che sara' l'esito del contenzioso.
La seconda possibilita' e' di parlare col suo Pra: in alcune regioni ci sono delle circolari interpretative che convalidano il principio e potrebbe verificare se sia questo il caso. Se le confermassero la validita' del principio, bene: altrimenti deve decidere se rischiare o meno di pagare dopo 5 anni, a seconda di quello che sara' l'esito del contenzioso.
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