Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
2 luglio 2000
Spettabile Aduc
6 anni fa ho stipulato un contratto di assicurazione malattia/infortuni tramite un'amica assicuratrice.
2 anni dopo mi prepara un nuovo contratto dicendomi che sostituisce il precedente perche' piu' conveniente.
Purtroppo ho firmato il contratto e non ho visto che la scadenza dello stesso era di dieci anni, fidandomi di questa persona.
L'anno scorso ho inviato disdetta perche' la tariffa e' troppo elevata rispetto ad altre assicurazioni dello stesso tipo ma mi e' stato risposto che ero vincolato per dieci anni, mi e' stata solo concessa la variazione del contratto con copertura di sola malattia.
C'e' qualche possibilita' di recedere definitivamente da questo contratto?
In che cosa incorro se mi rifiuto di pagare alla scadenza?
6 anni fa ho stipulato un contratto di assicurazione malattia/infortuni tramite un'amica assicuratrice.
2 anni dopo mi prepara un nuovo contratto dicendomi che sostituisce il precedente perche' piu' conveniente.
Purtroppo ho firmato il contratto e non ho visto che la scadenza dello stesso era di dieci anni, fidandomi di questa persona.
L'anno scorso ho inviato disdetta perche' la tariffa e' troppo elevata rispetto ad altre assicurazioni dello stesso tipo ma mi e' stato risposto che ero vincolato per dieci anni, mi e' stata solo concessa la variazione del contratto con copertura di sola malattia.
C'e' qualche possibilita' di recedere definitivamente da questo contratto?
In che cosa incorro se mi rifiuto di pagare alla scadenza?
Risposta ADUC
Purtroppo il contratto e' stato firmato e la disattenzione non e' ammessa.
Per cio' che concerne il recesso, e' possibile nel caso in cui la clausola che lo regola fosse vessatoria. Un esempio: se le fosse interdetto recedere ma fosse invece consentito alla controparte, e se in generale fossero disposte clausole che creassero in merito al recesso una difformita' di trattamento. In tal caso, effettui la contestazione tramite raccomandata A/R, citando l'art.1469 bis e ss cod. civ., dettando un termine entro il quale comunicarle l'avvenuta risoluzione del contratto, avvertendoli che in caso contrario li portera' davanti al giudice.
Per cio' che concerne il recesso, e' possibile nel caso in cui la clausola che lo regola fosse vessatoria. Un esempio: se le fosse interdetto recedere ma fosse invece consentito alla controparte, e se in generale fossero disposte clausole che creassero in merito al recesso una difformita' di trattamento. In tal caso, effettui la contestazione tramite raccomandata A/R, citando l'art.1469 bis e ss cod. civ., dettando un termine entro il quale comunicarle l'avvenuta risoluzione del contratto, avvertendoli che in caso contrario li portera' davanti al giudice.
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