Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

2 settembre 2003
Domanda 2 settembre 2003
Gentile responsabili dell'assistenza ADUC, Vi interpello a causa di recenti novità che l'azienda Fastweb ha presentato ai suoi clienti aventi rapporti commerciali secondo uno dei piani tariffari che prevede l'offerta di navigazione in internet a consumo (ovvero conteggio del tempo di navigazione).
La fastweb, in data 29/08/2003, ha notificato sulla pagina per l'attivazione del consumo di internet, visualizzabile solo dagli utenti di questa categoria, modifiche sostanziali al piano tariffario riguardante appunto l'uso del servizio di navigazione in internet che entrerà in vigore l'imminente prossimo 1° Settembre 2003.
Il nuovo piano tariffario prevede un conteggio del tempo di utilizzo del servizio di internet per blocchi di scatti da 20 minuti ciascuno, contro il vecchio sistema di tariffazione in base al calcolo dei secondi effettivi di consumo.
Questo significa che, se si dovesse usare il servizio per soli pochi minuti, l'utente è costretto vedersi addebitato sulla bolletta bimestrale un conteggio di scatti da 20 minuti, anche se l'utilizzo del servizio potrebbe essere stato effettivamente inferiore.
L'altro aspetto rilevante è quello contrattuale. Infatti nel contratto sottoscritto dagli utenti "voce senza limiti, internet a consumo", l'art.18 recita: " articolo 18 - Modifiche alle condizioni di contratto Fastweb potrà modificare le specifiche tecniche dei servizi, aggiornare i corrispettivi per i servizi,nonché variare le presenti Condizioni Generali, per sopravvenute e comprovate esigenze tecniche, economiche e gestionali, che dovranno essere specificatamente comunicate al Cliente.
Le modifiche di cui al paragrafo precedente che comportino un aumento del prezzo dei Servizi o di altri oneri economici a carico del Cliente, o che comunque determinino un peggioramento della sua posizione contrattuale,saranno efficaci solo dopo il decorso del termine di 30 (trenta) giorni dalla data della loro comunicazione al Cliente. Nello stesso termine il Cliente potrà recedere dal Contratto, con effetto immediato, con le modalità e nei termini stabiliti dal successivo articolo 19.2. In mancanza di tempestivo recesso, le modifiche si intenderanno definitivamente accettate dal Cliente." E' evidente che non verranno rispettati i 30 giorni di attesa, di cui sopra esposti, dalla notifica al cliente alla effettiva attivazione delle variazioni. Peraltro notifiche mai "specificamente comunicate al cliente" ma esposte solo su una pagina del sito fastweb.
La homepage principale della azienda Fastweb (www.fastweb.it), dove sono promossi e pubblicizzati tutti i piani tariffari, riporta ancora le informazioni del vecchio piano tariffario non permettendo così, ad eventuali interessati a stipulare un contratto "internet a consumo" (http://www.fastweb.it/principale.php?PAGEST=123_family.php&VSTR=C ), di venire a conoscenza dei nuovi piani tariffari.
Mi rivolgo gentilmente a Voi nel segnalare il caso esposto e chiedere consulenza su come operare per:
- Far fronte a questa imposizione, a mio avviso di carattere monopolistico, del conteggio a scatti di 20 minuti ciascuno sull'uso del servizio di internet a consumo.
- Eventuale mancato adempimento degli obblighi contrattuali esposti nell' Art. 18 sopra citato, per mancato rispetto dei 30 gg che devono intercorrere dal momento della notifica al cliente di una variazione alla sua concreta attivazione.
- Informazioni commerciali false riportate nel loro sito ufficiale.
In attesa di Vostre notizie Vi porgo i più sentiti ringraziamenti.


Risposta ADUC
se i 30 gg non sono stati rispettati, e' possibile contestare (per quanto, l'alternativa rimane tra il risolvere il contratto ed il ritardare l'entrata in vigore delle tariffe, con un preavviso di 30 gg rispetto a quando risulta la comunicazione ufficiale effettiva.
Ma per conteggiare, il concetto di conteggio in se', non parrebbe contestabile. Il dubbio, quindi, e' quanto sia possibile ottenere -rivolgendosi al giudice di pace- nel contestare il mancato rispetto del preavviso (ritardo nell'applicazione della variazione ed eventuale rimborso del danno) o se sia piu' semplice risolvere il contratto entro il termine.
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