Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
23 agosto 2003
Gentile ADUC, sono un pendolare della linea Roma - Cassino, appartenente alle forze dell'ordine che vi scrive per porre un quesito in merito alle modifiche apportate alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, "recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche, alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52, recante disposizioni sulle tariffe dei pubblici servizi di trasporto, alla legge regionale 12 gennaio 1991, n.1 recante disposizioni sui sistemi tariffari e alla legge regionale26 ottobre 1993, n. 58 recante disposizioni sull'esercizio di trasporto pubblico non di linea".
La citata legge al punto 18 dell'art. 45 prevede " per la circolazioni per motivi di servizio sui mezzi di trasporto pubblico di cui all'art. 2 della l. r. 30/1998, come sostituito dalla presente legge, gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza, gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alle FF.PP. alla polizia Penitenziaria, alla G.di. F. alla Polizia Municipale ed alle altre forze per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica utilizzano la tessera di servizio rilasciata dai rispettivi comandi.............. In caso di circolazione sui mezzi di trasporto pubblico per motivi di servizio da parte dei soggetti sopra indicati non si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 della legge regionale 30/98e non e' dovuto alcun rimborso alle aziende esercenti il pubblico trasporto. ".
La Divisione Trasporto Regionale
- Direzione Regionale Lazio ha emanato un foglio disposizione nel quale precisa che "la disposizione trova applicazione solo sui treni che sono soggetti al contratto di servizio con la regione Lazio. Pertanto sono esclusi i treni dei servizi ferroviari regolati da contratti di servizio di altre regioni" incluso ad esempio il treno n. 2408 della linea Caserta - Roma, collegando le province di Roma - Frosinone e Caserta.
Tale treno pur se classificato "interregionale" e accessibile sia con il Biglietto a "fascia Km" di 90 Km che con il BIRG poiche' prima di uscire dal territorio della Regione Lazio effettua ben 4 fermate.
Al riguardo il citato art. 2 della l. r. 30/1998 prevede tra gli altri quale trasporto pubblico locale i servizi su ferrovia ed all'art. 3 della medesima legge classifica come "servizi di linea regionale i servizi per ferrovia, i servi su strada che collegano il territorio di due o piu' province ovvero il territorio della regione con quello di una regione limitrofa, i servizi aerei ed i servizi marittimi" facendo rientrare appunto tra questi il citato treno n. 2408.
Credo che a norma la legge Regionale abbia priorita' su qualsiasi tipo di circolare interna.
Al riguardo chiedo cortesemente lumi in merito e' precisamente:
- il rientrare del citato treno tra quelli accessibili con l'applicazione della l.r.;
- eventualmente le altre categorie accessibili (IC, ES, EXP, EN).
Sentitamente ringrazio anticipatamente per la cortese attenzione rivoltami e per l'eventuale risposta fornitami.
La citata legge al punto 18 dell'art. 45 prevede " per la circolazioni per motivi di servizio sui mezzi di trasporto pubblico di cui all'art. 2 della l. r. 30/1998, come sostituito dalla presente legge, gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza, gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alle FF.PP. alla polizia Penitenziaria, alla G.di. F. alla Polizia Municipale ed alle altre forze per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica utilizzano la tessera di servizio rilasciata dai rispettivi comandi.............. In caso di circolazione sui mezzi di trasporto pubblico per motivi di servizio da parte dei soggetti sopra indicati non si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 della legge regionale 30/98e non e' dovuto alcun rimborso alle aziende esercenti il pubblico trasporto. ".
La Divisione Trasporto Regionale
- Direzione Regionale Lazio ha emanato un foglio disposizione nel quale precisa che "la disposizione trova applicazione solo sui treni che sono soggetti al contratto di servizio con la regione Lazio. Pertanto sono esclusi i treni dei servizi ferroviari regolati da contratti di servizio di altre regioni" incluso ad esempio il treno n. 2408 della linea Caserta - Roma, collegando le province di Roma - Frosinone e Caserta.
Tale treno pur se classificato "interregionale" e accessibile sia con il Biglietto a "fascia Km" di 90 Km che con il BIRG poiche' prima di uscire dal territorio della Regione Lazio effettua ben 4 fermate.
Al riguardo il citato art. 2 della l. r. 30/1998 prevede tra gli altri quale trasporto pubblico locale i servizi su ferrovia ed all'art. 3 della medesima legge classifica come "servizi di linea regionale i servizi per ferrovia, i servi su strada che collegano il territorio di due o piu' province ovvero il territorio della regione con quello di una regione limitrofa, i servizi aerei ed i servizi marittimi" facendo rientrare appunto tra questi il citato treno n. 2408.
Credo che a norma la legge Regionale abbia priorita' su qualsiasi tipo di circolare interna.
Al riguardo chiedo cortesemente lumi in merito e' precisamente:
- il rientrare del citato treno tra quelli accessibili con l'applicazione della l.r.;
- eventualmente le altre categorie accessibili (IC, ES, EXP, EN).
Sentitamente ringrazio anticipatamente per la cortese attenzione rivoltami e per l'eventuale risposta fornitami.
Risposta ADUC
non conosciamo queste norme regionali.
L'unico commento che possiamo fare e' che se la decisione e' della specifica regione, per essere applicabile a treni che fuoriescano dalla stessa, occorrerebbe l'accordo anche delle altre regioni e quindi la stipula di convenzioni. Leggendo pero' l'art. 2 della l.r. 30/98, in cui indica come trasporto pubblico anche quello che collega territori vicini seppur in regioni distinte, riteniamo che la sua interpretazione sia corretta e che quindi gia' si tenga conto di tali particolarita'. Riterremmo pertanto -poiche' come lei giustamente rileva una disposizione e' una circolare interpretativa, ma non una legge- che ricorrendo in giudizio il ricorso potrebbe essere vinto. Questo, pero', sarebbe un impegno che dovrebbe gestire il vostro sindacato, in quanto si tratta di una problematica legata all'attivita' lavorativa.
Cio' che puo' fare da se', e' rivolgersi all'Assessorato Regionale ai Tresporti, per sollecitare un chiarimento in merito.
L'unico commento che possiamo fare e' che se la decisione e' della specifica regione, per essere applicabile a treni che fuoriescano dalla stessa, occorrerebbe l'accordo anche delle altre regioni e quindi la stipula di convenzioni. Leggendo pero' l'art. 2 della l.r. 30/98, in cui indica come trasporto pubblico anche quello che collega territori vicini seppur in regioni distinte, riteniamo che la sua interpretazione sia corretta e che quindi gia' si tenga conto di tali particolarita'. Riterremmo pertanto -poiche' come lei giustamente rileva una disposizione e' una circolare interpretativa, ma non una legge- che ricorrendo in giudizio il ricorso potrebbe essere vinto. Questo, pero', sarebbe un impegno che dovrebbe gestire il vostro sindacato, in quanto si tratta di una problematica legata all'attivita' lavorativa.
Cio' che puo' fare da se', e' rivolgersi all'Assessorato Regionale ai Tresporti, per sollecitare un chiarimento in merito.
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