Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

22 agosto 2003
Domanda 22 agosto 2003
Buongiorno, vi avevo contattato lo scorso mese di luglio per un problema riguardante la riparazione della mia moto ancora in garanzia. Con il vostro consiglio, visto che la cifra per la riparazione non era esorbitante, ho cercato di risolvere il problema in maniera "amichevole" e praticamente, dopo inutili discussioni, ho pagato 90 euro, facendo comunque sottoscrivere al responsabile dell'officina che la cifra veniva corrisposta "con riserva di ripetizione dell'indebito".
Ho usato la moto 1 giorno ed e' andato tutto bene, poi sono stata in vacanza (15 gg). Al mio ritorno la moto presenta ancora lo stesso difetto (batteria completamente scarica).
Cosa mi consigliate di fare?
Lasciare perdere questa officina e trovarne un'altra?
Oppure posso richiedere che il motoveicolo mi venga sostituito completamente (con uno della stessa tipologia o con un'altra marca pagando la differenza) o addirittura rimborsato?
Ringraziando anticipatamente per la risposta, porgo i piu' cordiali saluti.
n.b. Il concessionario che mi ha venduto la moto e l'officina a cui la sto portando per le riparazioni sono la stessa persona.

Risposta ADUC
potrebbe richiedere la sostituizione od il rimborso del prezzo riuscendo a dimostrare che il problema rimasto irrisolto, nonostante il tentativo di riparazione, e' causato da un preesistente vizio di produzione. Invii una raccomandata A/R al venditore dove rileva come la riparazione sia risultata impossibile e causa di disagi per lei, contestando un preesistente vizio di produzione, detta un termine di 15 gg per provvedere alla sostituzione del bene o alla risoluzione del contratto, e minaccia in difetto le vie legali. Se la sua richiesta non porta a nessun accordo favorevole, deve portare la cosa davanti al giudice di pace od alla commissione di conciliazione della camera di commercio (dipende dall'importo della causa). E' possibile che venga disposta una perizia sul bene per accertare il vizio e quindi va valutata l'onerosita' della cosa.
Tutto questo in base alla legge sulla garanzia dei beni di consumo, valevole per i due anni successivi agli acquisti avvenuti dal 23/3/02 in poi. Se non rientrasse in tali termini, dovrebbe poter dimostrare (con maggiore difficolta') che il vizio era conosciuto o conoscibile dal venditore, evidenziando un atto illecito. Questa, ovviamente, sarebbe una strada molto piu' difficile per la quale occorrerebbe l'assistenza di un legale.
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