Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

22 agosto 2003
Domanda 22 agosto 2003
Spett. ADUC, Mi rivolgo a voi per chiedervi un'informazione, da qualche tempo continuo a ricevere raccomandate da uffici concessionari di zona per multe o altro di parecchi anni or sono e quindi difficili da controllare se effettivamente pagate o no.
Anche per via di alcuni traslochi.
Ma per di piu' mi e' successo che risultassero avvisi di raccomandate che io non ho mai ricevuto addirittura uno, due, tre, avvisi (mai visti), quando ho fatto presente la cosa, mi e' stato risposto che trattasi di pubblico ufficiale (il postino), e vero!
Cioe' il postino puo' dire cio' che vuole, a dispetto di un qualsiasi altra persona "normale".
Come e' possibile una cosa del genere.
Non hanno alcuna prescrizione o termine queste cose.
Dicono che dobbiamo tenere scontrini e ricevute per tre o 5 anni, ma io sto parlando di cose anche di dieci anni fa.
Per ultima cosa se le raccomandate non vengono ritirate cosa succede?
Ringrazio e saluto cordialmente

Risposta ADUC
e' vero: e' sufficiente che dai registri risulti la raccomandata spedita dal mittente ed il secondo avviso, spedito dall'Ufficio postale in assenza di ritiro dell'atto giudiziario il primo giorno. Se non si provvede in tal senso, decorsi 10 gg dalla data indicata come primo avviso, l'atto si ha per notificato, anche se lei non lo avesse potuto prendere per altri motivi. Di solito, le raccomandate non vengono restituite al mittente proprio il decimo giorno, pertanto c'e' generalmente la possibilita' di ritirare l'atto anche oltre i 10 gg previsti.
Cio' non toglie, comunque, che la prescrizione si abbia -per QUESTO tipo di atti- in 5 anni. Sta a lei opporla: in caso negli ultimi 5 anni non avesse ricevuto alcun sollecito ufficiale, puo' opporsi. Lo si fa richiedendo una liberatoria all'ufficio emittente, con la quale recarsi poi dal concessionario per ottenere l'annullamento oppure -se gli uffici non collaborano- ricorrendo entro 30 gg al giudice di pace (in questo caso, il termine rimane questo) richiedendo la sospensione e l'annullamento dell'atto, adducendo il decorso dei termini di prescrizione -non entri nel merito altrimenti perderebbe il beneficio per opporre la prescrizione.
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