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Cara ADUC

Lettera del consumatore

9 agosto 2003
Domanda 9 agosto 2003
Quesito pagamento bolletta gas metano.
Mio padre e' deceduto in data 15.03.2000 ed era intestatario del servizio gas metano.
Alla sua morte, quale figlia unica, non ho comunicato nulla all'ufficio gas metano, supponendo che il servizio anagrafe comunicasse automaticamente il decesso all'ufficio competente (mio padre conviveva con la mia famiglia), come avviene per comunicazioni all'INPS e Prefettura per le pensioni.
In data 01.08.2002 presso l'ufficio gas metano del Comune ho stipulato un contratto di fornitura a mio nome (quale unica erede).
Con nota intestata al defunto mio padre, non datata, ricevuta in data 11.06.2003, il Comune sollecitava il pagamento di una fattura del 18.07.2002 (per il periodo mag-giu 2002, il cui pagamento scadeva il 16.08.2002), di fatto mai pervenuta alla sottoscritta.
Rispondevo in data 13.06.2003, cosi':

OGGETTO: Sollecito pagamento fatture gas metano insolute.

In riferimento a Vs. nota N. 1/189, priva di data, pervenutami in data 12-06-2003, faccio osservare che la missiva e' stata indirizzata a mio padre, deceduto in data 15-03-2000 e che dopo il suo decesso ho sottoscritto un nuovo contratto a mio nome. Cio' nonostante non risultano pendenze alla data citata, altrimenti sarebbero state rilevate (come di norma avviene) sulle bollette successive. Gia' al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura a mio nome la dott. ssa Xxx nulla ha rilevato circa eventuali pendenze. Lo stesso contratto al punto 8 stabilisce che trascorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla data di spedizione della bolletta (NON UN ANNO, sara' senz'altro sospesa l'erogazione del gas il cui ripristino non potra' avere luogo se non sara' stato versato integralmente al Comune quanto dovuto sia per precedenti insoluti sia per gli oneri derivati dalla riattivazione dell' utenza.
Alla data del decesso di mio padre dovevasi automaticamente cambiare intestazione alla bolletta del gas metano (oppure avvisare gli eredi di presentarsi presso l'ufficio addetto per la voltura), avendone informativa diretta il servizio anagrafico del Comune di Agnone che redige l'atto di morte e come del resto avviene nei confronti di altri enti, tipo l'INPS e la Prefettura, ai quali vengono inviate le comunicazioni di rito; anche perche', ai sensi dell'art. 65, comma 1, del DPR 29.09.1973 n. 600 gli eredi non rispondono delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si e' verificato successivamente alla morte del dante causa, per cui "eventuali" pendenze vanno discaricate (ma non ne risultano).
Gia' in altre circostanze sono stati sollecitati pagamenti, poi risultati regolarmente assolti mediante riscontro d'ufficio da parte Vs..
E' sconcertante che il rilievo venga mosso dopo un anno e mi domando come mai succedono cosi' spesso tali errori.
Anche per il periodo marzo-aprile 2003 e' stata attribuita, a mio nome, una somma enorme 625, 27 euro), frutto evidentemente di mancate letture del contatore o di errate comunicazioni alla ditta che gestisce il servizio. Ribadisco, come stabilito dalla carta dei servizi, che la lettura del contatore e' un obbligo per il Comune e solo una facolta' per l'utente, per cui si chiede la rateizzazione, come avviene per altri cittadini, fino a quattro rate, anche perche' appartenente a famiglia mono-reddito.

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Il Comune rispondeva come segue:

Comune di Agnone
Si fa seguito alla Vs nota dcl 18/06/03 assunta al prot. 8010 con la quale si comunicano dei reclami all'ente per quanto riguarda le procedure seguite in ordine alla fatturazione ed al sollecito di pagamenti di fatture insolute riferite all'erogazione del gas/metano. In merito si precisa che a seguito dcl decesso dell'utente Yyyyy il nuovo contratto di somministrazione gas/metano e' stato sottoscritto solo in data 01/08/02 ed in quel momento non era ancora scaduto il pagamento della fattura nr. 5537 del 18/07/02 relativa ai consumi del periodo maggio/giugno 2002. Per questo motivo non e' stata rilevata la pendenza, considerando inoltre, che nel periodo che intercorre tra la data di decesso del sig. Yyyyy e la sottoscrizione del nuovo contratto sono pervenuti regolari pagamenti per le fatture emesse sempre a nome del sig. Yyyy. Per quanto riguarda la procedura da seguire per modificare l'intestazione del contratto, nel momento in cui vi e' il decesso di un utente, si ricorda che sono gli eredi che devono attivarsi per effettuare le relative volture presentando la richiesta di variazione all'ente gestore. Non vi puo' essere una modifica automatica dell'intestazione dell'utenza poiche' l'ente gestore del servizio gas/metano non conosce gli eredi di ogni utente che decede ed infatti in ogni contratto di fornitura e' stabilito che: " il contratto e' stipulato a tempo indeterminato e puo' essere disdetto solo con richiesta scritta" tutto cio' nel rispetto del regolamento comunale di utenza per la gestione dcl servizio pubblico di distribuzione gas/metano il quale prevede che: " in caso di subentro nel prelievo del gas di un utente ad un altro gli interessa devono darne comunicazione scritta all'Azienda. " Nel caso in cui l'ente rileva un mancato pagamento ha il potere di procedere alla sospensione dell'erogazione del gas, pero' tale potere puo' essere esercitato solo dopo aver comunicato al cliente l'eventuale mancato pagamento.
Infatti il comune di Agnone ha dapprima rilevato il mancato pagamento della fattura N. 0000 dcl 18/07/02. Ed in seguito ha avvisato, con richiesta scritta di provvedere al pagamento del dovuto, il tutto sempre nel rispetto delle direttive emanate dall'autorita' per l'energia elettrica e il gas.
Si chiarisce inoltre che l'art. 65 comma 1 del DPR nr. 600 contempla i casi in cui bisogna soddisfare delle obbligazioni tributarie. Ma in questo caso il pagamento dei consumi gas/metano rientra nel sistema delle tariffe non dei tributi.
Per quanto riguarda la fatturazione relativa al periodo marzo/aprile 2003 la somma enorme attribuita a suo nome risulta dalla lettura che e' stata da Voi comunicata al Comune agli inizi del mese di maggio 2003.
Nel periodo compreso tra novembre-dicembre 2002 e gennaio-febbraio 2003 il letturista non ha potuto leggere il contatore, poiche' situato in luogo dove l'esercente puo' accedere solo in presenza del cliente e quindi ha lasciato un avviso mediante il quale l'utente doveva comunicare l'autolettura al fine di consentire l'emissione di una fattura corrispondente ai reali consumi del bimestre.
Anche per il bimestre Marzo/Aprile il letturista ha lasciato un avviso che e' stata poi riconsegnato all'ufficio agli inizi del mese di Maggio 2003. E che certamente cumulava tre bimestri di consumo.
Quindi l'entita' di consumi cumulati per 6 mesi hanno comportato l'emissione di una fattura di importo elevato.
Preme rilevare in questa occasione che per il bimestre nov. /dic. 2002 e gennaio/febbraio 2003 sono stati addebitati all'utente degli importi per consumi gas metano minimi senza che vi sia stata nessuna rilevazione in merito.
L'ente, ai sensi della normativa vigente, accoglie la richiesta di rateizzazione per gli importi dovuti per il periodo marzo/aprile 2003 in quattro rate uguali.
Si sollecita di nuovo il pagamento della fattura nr. 0000 del 18/07/02 di importo pari ad euro 211.42 entro il 20/08/03.
Si invita l'utente, a comunicare all'ente per le prossime fatturazioni. nel caso in cui non si possa provvedere alla lettura poiche' il contatore risulta situato in luogo non accessibile, l'autolettura al fine di emettere delle fatture di importo corrisponde al reale consumo.
Distinti saluti.

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Ho ragione? Cosa fare?

Risposta ADUC
non e' vero in alcun modo che ci dovesse essere una variazione automatica dell'intestazione del contratto: e' impensabile che possa esserci una simile comunicazione ad una societa' di gestione di un servizio, regolata da un contratto civilistico tra le parti. L'Ufficio Anagrafe, tutto sommato, non ne avrebbe proprio avuto il diritto.
Inoltre, non si tratta di un tributo, ma di un corrispettivo per un servizio e per concludere la pretesa in questione e' legittima e non ancora prescritta (si prescrive in 5 anni).
Se ci sono dei rilievi e delle attribuzioni che non le tornano, fa bene a contestare: pero' il fondamento su cui basava le sue opposizioni era sbagliato sotto tutti gli aspetti sopra ricordati, pertanto deve affrontare il problema dal punto di vista concreto e entrare nel merito della richiesta. Oggettivamente, pero', ci pare solo che si tratti di una fattura rimasta impagata, legittimamente riferita ad un consumo effettivo (a conguaglio), della quale lei e' responsabile e che dovra' pagare quanto prima. E la risposta del Comune ci pare molto piu' chiara ed esaustiva di questa nostra stessa risposta: pertanto gliela confermiamo tranquillamente in toto.
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