Giovedì 4 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

8 agosto 2003
Domanda 8 agosto 2003
Spett. le ADUC, con riferimento ai nuovi articoli del codice civile 1519 e ss. relativi alle garanzie per i consumatori nei contratti di vendita, non e' chiaro se eventuali spese di trasporto per riparazione/sostituzione di un bene acquistato "non conforme" debbano essere sostenute, anche parzialmente, dal consumatore oppure sopportate in ogni caso dal venditore. Non e' chiaro inoltre cosa si intenda per "denuncia dei vizi entro 2 mesi dalla scoperta": in particolare se la "scoperta" debba essere portata a conoscenza del venditore anche oralmente o solo per iscritto; e se solo in quest'intervallo di 2 mesi il consumatore sia totalmente esente da qualunque spesa (compreso il trasporto per riparazione/sostituzione).
RingraziandoVi anticipatamente, cordialmente.

Risposta ADUC
bisogna dividere le due cose. Se si utilizza la garanzia specifica sul bene dandolo in riparazione ad un centro di assistenza, puo' essere contrattualmente previsto il carico delle spese di trasporto al consumatore. Si deve consultare, e ci si deve rifare, al contratto di assistenza specifica. Rifacendosi invece alla legge che prevede che ci si rivolga direttamente al venditore per la sostituzione o la riparazione del bene in caso di vizi occulti o di non corrispondenza del bene acquistato con quanto richiesto, nessuna spesa e' a carico del consumatore. Il termine di 2 mesi (per il quale il discorso delle spese e' analogo a quanto sopra), e' quello previsto dalla legge entro cui contestare -per raccomandata A/R- partendo da quando si e' scoperto il vizio (la raccomandata A/R e' opportuna quale messa in mora e come prova del rispettato termine).
Si consiglia la lettura della scheda pratica pronta sul nostro sito all'indirizzo clicca qui
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →