Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
6 agosto 2003
Vorrei sapere se posso fare ricorso ad una multa presa in data 9/4/2003 per sosta senza esposizione del titolo di pagamento (cosiddetto "grattino") come da verbale di accertamento lasciatomi sulla macchina, mentre sulla notifica inviatami via posta per il pagamento e' stata indicata la data dell'8/4/2003, stessa ora e stesso indirizzo del luogo dove e' stata accertata la violazione. (Spero di essermi spiegata!) Grazie anticipatamente per la risposta.
Risposta ADUC
o dimostra che alla data dell'8/4, a quell'ora, la sua vettura si trovava altrove (fornendo testimonianze in merito) oppure puo' contestare il verbale notificato esibendo l'avviso che ha in mano lei, sul quale risulti apposta la data del 9.
Nel primo caso, sicuramente sara' annullata la contravvenzione.
Nel secondo caso, potrebbe essere ordinata la riemissione del verbale corretto.
Valuti pertanto anche l'effettiva convenienza.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Occorre ricordare che il ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Nel primo caso, sicuramente sara' annullata la contravvenzione.
Nel secondo caso, potrebbe essere ordinata la riemissione del verbale corretto.
Valuti pertanto anche l'effettiva convenienza.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Occorre ricordare che il ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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