Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

2 agosto 2003
Domanda 2 agosto 2003
Leggevo sul vostro sito le richieste, di alcuni utenti Telecom, relative alla mancata nuova attivazione - o del mancato trasferimento - dell'utenza telefonica a seguito di trasloco.
Il comportamento da Voi consigliato (lettera raccomandata A/R di messa in mora con termine di 15 gg, successivo ricorso al Giudice di Pace) certo non danneggia: ma non mi sembra la strada piu' efficace.
L'apposizione del termine per adempiere di 15 giorni e', in questo caso, inutile, operando, per l'attivazione, il termine di dieci giorni dalla richiesta previsto dalla carta dei servizi e dalle condizioni generali (approvate con decreto ministeriale) di contratto Telecom Italia spa. Dette condizioni (riportate nell' "avantielenco") peraltro prevedono, per ogni giorno di ritardo, il pagamento a favore del cliente di una penale pari al 50% del canone mensile.
Peraltro, il termine di 15 giorni, come ben saprete, e' necessario per ottenere la risoluzione (qualora la diffida ad adempiere non venga onorata) e non l'adempimento.
Ma lo scopo del cittadino, piu' che percepire il risarcimento per il telefono che non funziona, e' di avere l'apparecchio funzionante.
A tal proposito, la natura di servizio essenziale dell'utenza telefonica rende esperibile, con ottime probabilita' di successo, un ricorso di urgenza ex art. 700 cpc al Tribunale, affinche' quest'ultimo ordini a Telecom Italia spa di effettuare l'attivazione, assegnando a quest'ultima un termine perentorio decorso il quale l'attivazione medesima sara' svolta, a spese di Telecom, da altra impresa, autorizzata ad accedere all'uopo nei locali di Telecom Italia (ad esempio, le centrali telefoniche).
Vi e' nutrita giurisprudenza, ma di solito, neppure si arriva a discuterne in Tribunale: il telefono (il gas, la luce) vengono attivati prima dell'udienza.
Ovviamente, per la presentazione del ricorso presso il Tribunale e' richiesto il patrocinio di un avvocato.
Cordiali saluti

Risposta ADUC
no, il termine di 15 gg e' per intimare qualcosa. Anche l'adempimento. Dipende da quello che scrive: se richiede la risoluzione richiede la risoluzione. Se richiede l'adempimento, richiede l'adempimento.
Su una cosa ha ragione: che il termine potrebbe essere di 10 gg invece che di 15. Ma visto che solitamente si tratta di richieste non documentabili e visto che da contratto e' previsto -a fianco dei 10 gg- anche la possibilita' di ritardi per problematiche tecniche, piuttosto che dover affrontare battibecchi sulla data di decorrenza, sulla validita' delle motivazioni addotte per il ritardo, sui giorni festivi che debbano o meno essere conteggiati, ed altre amenita' interpretative, e' piu' semplice rinunciare al beneficio dei 5 gg in meno, essere generosi in tal senso, ma essere cosi' abbastanza coperti da evitare di essere rimandati a casa dal giudice di pace quando -recativisi per ottenere l'adempimento- il giudice di pace d'urgenza abbia voglia di dare proprie interpretazioni in merito ai termini di messa in mora da rispettare prima d'intentare un contenzioso, e per l'adempimento, e per la rifusione del danno.
Come vede, la finalita' e' meramente pratica, dovuta alla conoscenza dei retroscena che di solito si verificano in questi casi, e quindi finalizzata semplicemente a rendere la questione piu' semplice, limitando gli appigli alla controparte in modo da velocizzare il tutto. Del resto, lei menziona il contratto: ma se Telecom lo volesse rispettare, attiverebbe la linea entro i 10 gg. Se non lo fa, e' perche' non ha intenzione di adempiere e quindi e' bene effettuare una messa in mora che accontenti TUTTI. In quanto, oggettivamente, anche solo il fatto di dover discutere col giudice di pace d'urgenza, interpellato per un consulto, e' un disagio in piu'. E le assicuriamo che un legale non serve: si puo' fare da soli. L'articolo 700, invece (per quello ha ragione, ci vuole il legale) e' sicuramente piu' complesso e dispendioso: a QUELLO sarebbe meglio non arrivare e, di solito, lo si evita.
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