Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
2 agosto 2003
Ho ricevuto una multa "autovelox" su una strada statale con limite di velocita', per legge, fissato a 90kmh. Sul luogo ove e' stata rilevata la velocita' vigeva un limite di 50kmh.
Sulla relativa segnaletica indicante il limite dei 50kmh non vi e' riportata ne' il numero e la data dell'ordinanza ne' l'Autorita' che, con la stessa ordinanza, ha variato il limite di velocita'. E' vero che, in questi casi, si puo' proporre ricorso con successo? In caso affermativo potreste indicarmi i riferimenti legislativi e/o giurisprudenziali da citare nel ricorso?
Grazie.
Sulla relativa segnaletica indicante il limite dei 50kmh non vi e' riportata ne' il numero e la data dell'ordinanza ne' l'Autorita' che, con la stessa ordinanza, ha variato il limite di velocita'. E' vero che, in questi casi, si puo' proporre ricorso con successo? In caso affermativo potreste indicarmi i riferimenti legislativi e/o giurisprudenziali da citare nel ricorso?
Grazie.
Risposta ADUC
puo' provare a contestare, rilevando la mancanza delle indicazioni sui cartelli, secondo quanto disposto dagli articoli 45 CdS e 77 Reg. CdS.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga). In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga). In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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