Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

31 luglio 2003
Domanda 31 luglio 2003
Spett. le ADUC Buonasera, in seguito alla lettura di un caso legale da parte dell'avv. XXX trovato sul sito 'www.filodiritto.it', scritto che riguarda quanto riportato in oggetto, qui sotto riporto la casistica che mi riguarda e alla quale gradirei ricevere un vs. parere se in questo caso tale normativa possa essere ritenuta valida per mettere la parola FINE a questo contenzioso unilaterale da parte mia con la societa' ex-Lombardiacom/Elitel, perche' ho sempre parlato con un 'muro di gomma':
Il pagamento al creditore cedente prima della notificazione o accettazione della cessione del credito: problemi di inquadramento e rapporti con il pagamento al creditore apparente L'istituto in esame e' regolato - in materia di cessione del credito - dall'articolo 1264 c. c., rubricato "efficacia della cessione riguardo ai terzi", il cui secondo comma prevede che il debitore che paghi al creditore cedente non e' liberato se si prova che fosse gia' a conoscenza dell'avvenuta cessione, pur in mancanza di notificazione o accettazione.
Si desume pertanto, a contrariis, che il debitore ceduto paga bene ed e' liberato se adempie nei confronti del creditore cedente prima della notifica ed in buona fede. E la buona fede, in questo caso, si presume fino a prova contraria.
La fattispecie in esame ha posto numerosi problemi in ordine al suo inquadramento da un lato, ed ai suoi rapporti con l'istituto del pagamento al creditore apparente di cui all'articolo 1189 c. c., dall'altro.
Ai fini di una corretta disamina della questione e di una sua esatta collocazione, occorre preliminarmente accennare alle ricostruzioni fatte nel tempo della natura giuridica della cessione del credito in generale. Due sono le tesi piu' accreditate, la seconda delle quali e' ormai pacificamente accettata in giurisprudenza.
Secondo la prima ricostruzione, piu' risalente, la cessione del credito costituisce una fattispecie trilatera complessa, in cui la notificazione - o, in alternativa, l' accettazione da parte del debitore - assurge ad elemento costitutivo, la cui mancanza comporta l'imperfezione e l'inefficacia dell'intera operazione.
L'impostazione prevalente - e ormai pacifica - vede invece nella cessione del credito un rapporto bilaterale e non trilaterale; una convenzione che interviene esclusivamente tra cedente e cessionario e rispetto alla quale la notificazione si pone come elemento del tutto estraneo, necessario ai soli fini dell'efficacia nei confronti del debitore. Gia' prima di essa, pertanto, la cessione e' valida e completa, con la conseguenza che in applicazione del principio consensualistico, il credito si e' gia' trasferito.
Tanto premesso, e adottando tale impostazione, appare evidente come il pagamento al creditore cedente, effettuato prima della notificazione, altro non sia se non un'ipotesi particolare di pagamento al creditore apparente.
Piu' precisamente, qualora si opti per una ricostruzione del fenomeno della cessione in termini di fattispecie complessa, in cui la notificazione si pone come elemento costitutivo, ove il debitore pagasse al creditore cedente prima della notifica, pagherebbe bene, in quanto l'accipiens sarebbe ancora creditore reale. La cessione, difatti, sarebbe incompleta e il creditore ancora legittimato a ricevere perche' ancora titolare del credito.
Adottando, viceversa, la tesi giurisprudenziale, che riconosce alla cessione natura giuridica di rapporto bilaterale, perfetto ed efficace tra i due creditori per effetto della sola convenzione, si deve conseguentemente ritenere che il cedente perda la titolarita' e la legittimazione del credito a prescindere dalla notificazione (o accettazione).
Il pagamento effettuato a quest'ultimo, allora, e' un pagamento ad un soggetto non piu' legittimato a ricevere, ma che ancora appare tale. Esso ha pertanto effetti liberatori se effettuato in buona fede.
Dalla fattispecie generale del creditore apparente, tuttavia, l'ipotesi specifica del pagamento al vecchio creditore si differenzia e caratterizza per talune peculiarita'. La previsione ad hoc di cui all'art. 1264 cpv, che diversamente brillerebbe per la sua inutilita', si spiega infatti perche' interviene a regolare in modo speciale una situazione gia' altrove disciplinata in via generale.
Anzitutto, l'elemento oggettivo della apparenza e' in tal caso in re ipsa, nel senso che la circostanza che il creditore abbia ceduto il proprio diritto ad un terzo e che di tale trasferimento non sia stata fatta ancora alcuna comunicazione al debitore costituisce di per se' una situazione di apparenza juris. Il debitore non e' ancora al corrente di essere stato ceduto ed adempie, pertanto, nei confronti del vecchio legittimato a ricevere, nella convinzione di pagare bene.
In secondo luogo, la buona fede del debitore, ossia il suo affidamento incolpevole - e per cio' stesso meritevole di tutela - sulla situazione di apparenza e' in questo caso presunta: l'onere della prova e' invertito rispetto all'ipotesi di cui al 1189, secondo cui spetta al debitore provare la propria buona fede.
Una disciplina, nel suo complesso, molto piu' favorevole al debitore e che risponde ad una duplice ratio. Anzitutto in questo caso il creditore apparente e' un vecchio creditore; e' stato, cioe', un tempo legittimato a ricevere. In secondo luogo la notificazione, sebbene non sia elemento costitutivo della fattispecie, e' comunque un adempimento previsto dal legislatore e necessario ai fini della opponibilita' della cessione al debitore, secondo quanto disposto dall'art. 1264, I comma. Sembra, quindi, opportuno considerare liberato il debitore che abbia adempiuto nei confronti del creditore cedente, salvo si dimostri fosse gia' a conoscenza dell'avvenuta cessione; mancherebbe in tal caso un affidamento incolpevole da tutelare ed il pagamento effettuato non avrebbe effetti liberatori.
Vorrei conferma se questa normativa possa essere presa in seria considerazione o, in caso contrario a quale normativa fare riferimento 'concreto' per potere chiudere il caso definitivamente.

Le riporto brevemente (le allego la copia della corrispondenza dettagliata) del 'caso' Lombardiacom/Elitel, in cui sono incorsa in questi ultimi 3 anni:
- LOMBARDIACOM: novembre 2000 siamo nell'epoca del pionerismo dei gestori telefonici, la Lombardiacom offriva telefonate a lit. 100 tra gil utenti lombardi, mi abbono e la utilizzo per 1 anno e mezzo, fine 2001 viene rilevata dalla Elitel, la quale gestisce i relativi recuperi crediti. Lombardiacom non mi aveva mai inviato alcuna fattura da pagare e su mia richiesta di voler pagare mi invio' 2 bollettini postali a forfait di lit. 75.000 da me immediatamente pagati. Successivamente nel 2002 mi arrivano 4 bollette esorbitanti, di cui chiedo dilazione di pagamento, mi rispondono che provvederanno, ma non mi hanno mai inviato niente. Seguono raccomandate a. r. da parte mia a ritmo di 1 ogni 2 mesi per richiedere i bollettini per il pagamento delle loro fatture in modo dilazionato come d'accordo, ricevo modulo di accusata ricezione ma poi segue buio totale e silenzio assoluto da parte di Elitel. Solo nei periodi precedenti a Natale e Pasqua, Elitel mi chiama telefonicamente per chiedere il motivo per cui non pago, io ribadisco il fatto che loro non mi hanno mai messo in condizione di poter pagare e chiedo commenti alle mie varie raccomandate, l'operatrice dice che prende nota, poi di nuovo silenzio.
Premesso che il loro numero verde che si chiama Infoconto e' incontattabile, che io mandavo regolarmente e-mail al loro sito internet ecc. ecc., lo scorso 20.12.2002 invio raccomandata a. r. (da loro ricevuta in data 8..1.03) dove dichiaro che data la loro inadempienza nei miei confronti nel potermi permettere di pagare quanto a loro dovuto, e dopo decine e decine di raccomandate e contatti da parte mia, loro sono sempre stati irreperibili nel rispondermi, mi ritengo cancellata come abbonata (avevo gia' provveduto nello scorso marzo 2001 a far disabilitare da Telecom Italia quello che loro chiamano il CPS per chiamata automatica) e dato che loro non mi hanno mai risposto io RESCINDEVO IL CONTRATTO secondo l'art. del c. c. nr. 1519.
ATT. Ufficio Amministrazione Elit per pratiche Lombardiacom In seguito a telefonata di vs. operatrice per recupero crediti (dopo 3 anni!!!), siccome ancora una volta non ho mai ricevuto risposta alle mie varie raccomandate, mi pregio di inviarvele via e-mail A CHI DI COMPETENZA, visto che nessuno si e' mai degnato di rispondere, questo e' quanto, attendo ulteriori informazioni Saluti COPIE PRECEDENTI CORRISPONDENZE (alle raccomandate ho ricevuto regolare ricevuta di ritorno da parte vs.!!!!

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Spett. le LOMBARDIACOM
OGG. RESCISSIONE IMMEDIATA CONTRATTO Nr. (Lombardiacom).
in seguito al protrarsi del Vs. silenzio alle mie precedenti lettere Raccomandate AR, che vi allego con relativo tagliando di vs. ricezione, e dato che dallo scorso giugno ho disattivato il CPS per la vs. teleselezione automatica quindi a partire da quella data, non ho piu' utilizzato i vs. servizi; per la regola del 'SILENZIO = ASSENSO', nonche' per gli articoli d legge qui sotto riportati - con relativo parere della Assoutenti (per quanto riguarda la tutela dei consumatori / utenti), oltre a ribadire ancora una volta la totale impossibilita' a contattare i vs. servizi Infoconto sia via numero verde 800 066 066 o via e-mail e la vs. totale mancanza per permettermi di adempiere ai miei 'obblighi' nei vs. confronti,
D I C H I A R O UFFICIALMENTE
di ritenere completamente NULLO il contratto in oggetto e di richiederne la risoluzione immediata e di nulla dovere alla vs. societa' di gestione telefonia fissa e quindi di NON ESSERE PIU' ANNOVERATO TRA I VS. UTENTI come gia' riportato nella precedente Raccomandata AR dello scorso 9 aprile, da voi regolarmente ricevuta ed ignorata, (inviata anche via e-mail, sempre senza alcuna risposta da parte vs.); da cui ne consegue che sia la logica conclusione a seguito di 1 ANNO DI VS. SILENZIO- e quindi di ASSENSO - ALLE MIE PRECEDENTI RACCOMANDATE AR, FAX ED E-MAIL DA VOI REGOLARMENTE RICEVUTE. (Vedasi copie allegate) Tanto vi dovevo

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ALLEGATO 1: ARTICOLI DI LEGGE E DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI / UTENTI
Art. 1519-opties (Carattere imperativo delle disposizioni)

E' nullo ogni patto, anteriore alla denunzia del vizio, tendente ad escludere i diritti riconosciuti dalla nuova disciplina. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita' di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.

1519-quater (Diritti del consumatore).
a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

1519-quinquies (Diritto di regresso).
- Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformita' imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, puo' agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

ALLEGATO 2: COPIA E-MAIL DI RISPOSTA DELL'ASSOUTENTI SEDE DI MILANO del 19.12.2002 al mio precedente e-mail del 10.12.02 sempre allegato (mi sembra che sia autoesplicativo......)

Confermo il contenuto della lettera che ha ricevuto da Assoutenti Roma.
Sento comunque il dovere di confermarle che la sua impostazione del problema mi appare corretta e che un giudice di pace dovrebbe riconoscere i suoi diritti.
Cordiali saluti

Risposta ADUC
condividiamo la tesi esposta.
Non siamo comunque d'accordo in merito al fatto che non sia stato messo in condizione di poter pagare: le richieste gliele avevano inviate, e' la rateizzazione che non le avevano accettato, ma la mancata risposta su questo punto non e' propriamente un'inadempienza.
In ogni caso, non specifica la correlazione tra il testo riportato in merito di cessione del credito e la questione relativa ai pagamenti sospesi.
Se il quesito fosse se possa rivolgersi direttamente alla societa' per pagare -invece che a societa' di recupero crediti eventualmente incaricate nel frattempo- la risposta e' sicuramente si'.
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