Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

26 luglio 2003
Domanda 26 luglio 2003
Vorrei un parere sull'ammissibilita' del seguente ricorso:

MULTA PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA:
OPPOSIZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE CONTRO CARTELLA DI PAGAMENTO ricevuta oltre 120 giorni dal ricorso al Prefetto Al Signor Giudice di Pace di Perugia.

Il Sottoscritto:
PREMESSO CHE

1 - in data 23/04/2001 gli e' stata recapitata a mezzo raccomandata un verbale di accertamento di violazione al codice della strada n. 503290 - Reg. 3904/2001 del 22/02/2001 elevato dalla Polizia Municipale di Perugia, in cui veniva contestata la violazione dell'art. n. 7 comma 1 A) E 14 del Codice della Strada ("sosta sullo spazio riservato ai cicli e motocicli");

2 - in data 20/06/2001 ha effettuato ricorso al Prefetto di Perugia, inizialmente giudicato inammissibile, perche' tardivo, con nota del 27/08/2001, ma successivamente con nota del 09//10/2001 e' stato riconosciuto presentato nei termini, ma ritenuto ancora inammissibile perche' nello stesso si riservava di esporre le proprie ragioni i sede di audizione personale, espressamente richiesta nel ricorso;

3 - in data 07/07/2003 ha ricevuto cartella di pagamento senza aver mai ricevuto ordinanza di ingiunzione di pagamento dal Prefetto di Perugia.
Si oppone a detto provvedimento di pagamento per i seguenti motivi:
- per decorrenza dei termini, in quanto la suddetta cartella di pagamento e' pervenuta oltre il termine perentorio di 120 giorni di cui agli artt. 203/204 del Decreto legislativo n.285 del 30.4.1992 e succ. modifiche, secondo quanto disposto dall'art.18 punto 3 della legge n.340 del 24/11/2000: termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso al Prefetto (principio ribadito anche in Cass., sez I, n.2064 del 25.2.1998: Cass., sez I n.6895 del 23.7.1997),
- nel merito in quanto il sottoscritto disabile grave non deambulante, con il proprio accompagnatore, non avendo trovato nessun parcheggio libero, tantomeno quelli riservati (occupati prevalentemente da vetture prive di apposito tagliando), parcheggiava nello spazio riservato ai cicli e motocicli con il consenso di un agente di Polizia che trovavasi nei pressi, il quale gli disse di poter sostare in loco perche' muniti di tagliando invalidi regolarmente esposto ben in vista. Il provvedimento impugnato si palesa illegittimo per la violazione del principio di uguaglianza sancito dell'art. 3 della carta costituzionale perche' nella fattispecie si discrimina una persona che non e' in grado di camminare a favore di persone che potendo guidare un motociclo, si presume, possano camminare.
Cio' premesso, l'esponente, visto l'articolo 22 della legge 689/81, fa istanza affinche' voglia, previa sospensione dell'eventuale esecuzione del provvedimento impugnato, disporre l'annullamento dello stesso e quei conseguenti provvedimenti che riterra' opportuno emettere. Si richiede, inoltre, di ammettere l'audizione della mia accompagnatrice quale testimone.

Si allega:
· n.6 copie del provvedimento impugnato (1 originale e 5 copie)
· n.6 copie del ricorso al Giudice di Pace (1 originale e 5 copie)
· n.1 verbale di accertamento di violazione al Codice della strada;
· n.1 copia del ricorso al Prefetto;
· n.1 copia nota della Prefettura di Perugia del 27/08/2001;
· n.1 copia nota della Prefettura di Perugia del 09/10/2001;
· n.1 copia del tagliando invalidi

Vi Ringrazio Distinti Saluti

Risposta ADUC
poiche' potrebbe per qualche motivo non aver ricevuto la comunicazione, occorrerebbe si rivolgesse alla prefettura, verificando la data di sottoscrizione dell'atto da parte del Prefetto (non la data di spedizione, ma proprio quella apposta sull'atto: e quello, non la cartella, deve giungere entro 120 gg. Per la cartella ci sono 5 anni di tempo).
In caso non fosse mai stato emesso il decreto, potra' sicuramente addurre le motivazioni esposte. Altrimenti, occorrerebbe verificare cosa risulti in merito sugli atti -e quindi se ne esistano.
E' inutile introdurre questioni di merito, non saranno prese in considerazione relativamente alla cartella -sono opponibili solo contro il verbale.
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