Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

24 luglio 2003
Domanda 24 luglio 2003
Ho acquistato nel mese di marzo di quest'anno un generatore di vapore marca POLTI mod. PMV400KB MONDIAL VAP 4000. Subito dopo la prima messa in uso l'elettrodomestico e' risultato difettoso. Concentratolo immediatamente nel centro di assistenza questi lo restituivano dopo circa un mese, ma inverosimilmente ancora difettoso. Cosicche' lamentavo verbalmente al venditore la sostituzione del bene che puntualmente mi negava poiche' a suo dire il problema poteva ancora essere riparato. Arrabbiato comunicavo di fare formale richiesta alla casa costruttrice del bene affinche' provvedesse alla totale sostituzione del bene perche' difettoso sin dall'origine. A questo punto vi chiedo cortesemente: e' giusto pretendere la sostituzione del generatore di vapore? Secondo il d. lgs. 24/2002 e' obbligata la POLTI - PROGRESSO dietro una mia richiesta sostituire il bene o addirittura rimborsare il prezzo corrisposto all'atto dell'acquisto se eventualmente ne negasse la sostituzione? Penso che sia ingiusto e scorretto pretendere che il consumatore ricorra sin dall'acquisto ad un andirivieni dai centri di assistenza negandogli sin dalla data di acquisto di usufruire del prodotto.

Risposta ADUC
per la legge la sostituzione o la (corretta) riparazione sono equiparabili. Lo stesso d.lgs. 24/2002 prevede che nei 6 mesi dall'acquisto si possa contestare un vizio originario di produzione senza doverlo dimostrare, direttamente al venditore, chiedendo la sostituzione od il rimborso. Pero', se il bene e' stato dato in riparazione presso l'assistenza e quindi se si e' usufruito della garanzia specifica, e' come se avessimo scelto una strada diversa. A questo punto si puo' contestare la cattiva riparazione (oppure che essa si e' dimostrata impossibile, causa di eccessivi disagi al consumatore o eccessivamente lunga), sostenendo come causa di tutto cio' la presenza di un vizio originario del bene. Su tali basi possiamo rivolgerci al venditore chiedendo la risoluzione del contratto.
In tutti i casi per formalizzare la richiesta e poi poter ricorrere al giudice di pace va inviata una raccomandata A/R di messa in mora, descrivendo il fatto e dettando un termine di 15 gg per provvedere al richiesto, minacciando in difetto le vie legali.
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