Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
23 luglio 2003
Cara Aduc, ho letto la dicitura del 13.06.2003 n° 3333 del Consiglio di Stato, sez. V. in cui si stabilisce che il contributo sul costo di costruzione ex legge 10/1977 si prescrive in 10 anni dal rilascio della concessione edilizia.
Nel maggio del 1987 ho pagato il costo di costruzione che mi era stato richiesto dal comune dopo 12 anni dal rilascio della concessione edilizia (1985).
Alla luce della decisione del consiglio di stato posso fare qualcosa per riavere la somma pagata?
Nel maggio del 1987 ho pagato il costo di costruzione che mi era stato richiesto dal comune dopo 12 anni dal rilascio della concessione edilizia (1985).
Alla luce della decisione del consiglio di stato posso fare qualcosa per riavere la somma pagata?
Risposta ADUC
no. In primo luogo, la sentenza costituisce precedente e conseguentemente -ricorrendo a propria volta- si puo' chiedere una pronuncia analoga: e' poi il Tar (il Consiglio di Stato e' la fase successiva) a decidere in merito.
In secondo luogo, la prescrizione e' una cosa che si oppone. Nel senso che il credito della controparte esiste. Solo che lei -in assenza di richieste precedenti, interruttive del termine- puo' opporre la prescrizione (non perche' la richiesta non sia valida ma solo perche' il decorso di 10 anni da' questo elemento anche a lei). Se pero' la controparte non accetta, allora ci sara' un'azione giudiziale.
In caso, pero', abbia pagato, ha -legittimamente- riconosciuto il diritto avanzato dalla controparte. Quindi, non puo' chiedere un rimborso.
In secondo luogo, la prescrizione e' una cosa che si oppone. Nel senso che il credito della controparte esiste. Solo che lei -in assenza di richieste precedenti, interruttive del termine- puo' opporre la prescrizione (non perche' la richiesta non sia valida ma solo perche' il decorso di 10 anni da' questo elemento anche a lei). Se pero' la controparte non accetta, allora ci sara' un'azione giudiziale.
In caso, pero', abbia pagato, ha -legittimamente- riconosciuto il diritto avanzato dalla controparte. Quindi, non puo' chiedere un rimborso.
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