Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

22 luglio 2003
Domanda 22 luglio 2003
Voglio fare ricorso per una multa presa alla guida della mia moto (eccesso di velocita') con la quale mi e' stato raddoppiato il "punteggio" da 2 a 4 in quanto mi hanno considerato un "neo-patentato", posseggo la patente auto (B) da piu' di 10 anni e quella della moto (A) da meno di 5 anni.
Parlando con la stradale mi hanno detto che nemmeno loro hanno disposizioni precise in merito (circolari) e nel dubbio la multa viene relazionata al tipo di veicolo in relazione alla patente per quel veicolo.
Posso contestare e chiedere l'annullamento della multa per questa "non chiarezza" o mi devo limitare a chiedere la riduzione?
Grazie

Risposta ADUC
puo' contestare la poca chiarezza della norma, anche se dobbiamo avvisarla del rischio di vedersi confermata la sanzione (con un'interpretazione piu' aderente alla legge, seppur oggettivamente piu' assurda).
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Occorre ricordare che il ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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