Venerdì 5 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

4 luglio 2003
Domanda 4 luglio 2003
Scrivo queste poche righe per avere una Vostra opinione sulla spinosa questione del DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n. 151 (di seguito dl) in merito all'efficacia della norma giuridica.
Come e' noto abbiamo assistito ad un ritardo di pubblicazione del d. l. nella Gazzetta Ufficiale(di seguito GU).
Infatti, sebbene il nuovo decreto dovesse entrare in vigore il 30.06.03 alle ore 24, (in quanto doveva essere in GU n. 149 del 30 giugno 2003 in prima mattina) codesto e' apparso in GU solo in serata, intorno alle ore 20.
Frattanto le sanzioni prescritte dal decreto sono state irrogate dagli organi di polizia ignari del vizio nell'iter di pubblicazione.
Lo stesso Ministro Lunardi ha dichiarato che avrebbe chiesto al Ministro dell'Interno Pisano la sospensione delle multe irrogate dalle ore 24 di lunedi' 30 giugno alle 24 di martedi' 1 luglio.
E' comunque indubbio che i ricorsi del giorno 30 verranno accolti dalle autorita' competenti relativamente alla perdita dei punti subita illegittimamente ai sensi dell'art.126 bis CdS e alle maggiori sanzioni in caso irrogate conformemente al dl succitato.
Quid iuris circa i ricorsi per le multe relative ai giorni successivi?
Una norma giuridica entra in vigore- dispiega la sua efficacia erga omnes - solo dopo la pubblicazione nella GU, e dopo che sia decorso un certo periodo di tempo(di regola 15 gg.) dalla pubblicazione. La pubblicazione e' necessaria al fine di rendere nota la disposizione legislativa cosicche' i destinatari possano averne scienza e, nel caso, tutelarsi. Costituisce guarentigia fondamentale del cittadino di uno Stato democratico.
In casi straordinari la vacatio legis puo' essere compressa: mi riferisco ai dl e alle disposizione d'urgenza in genere. Qualora si voglia dettare una disciplina specifica da attuarsi immediatamente e tempestivamente ovvero in casi di urgenza, non si utilizza il procedimento di approvazione della legge ordinaria, che richiede tempo, ma il sistema piu' snello dei decreti. In questi casi non c'e' spazio per una vacatio legis; tale sistema andrebbe contro la ratio stessa della norma: l'immediatezza di reazione ad una situazione di crisi. E' legittima infatti, e anzi, doverosa l' azione dell'esecutivo tramite decreto ad es. in caso di terremoti e altre catastrofi naturali di entita' significativa.
I decreti, che sono la forma degli atti normativi del potere esecutivo, spesso costituiscono un interferenza del potere esecutivo in ambito legislativo, di competenza esclusiva, delle Camere. Com'e' noto i d. l. sono provvedimenti provvisori emanati dal governo in casi di necessita' e urgenza e devono essere convertiti entro 60gg. dalle Camere pena la decadenza(art.77 Cost.). E' noto altresi' che questa forma normativa e' stata ampiamente utilizzata contra costitutionem in passato (si pensi alla prassi dei decreti reiterati nonostante la mancata conversione fino alla l. 400/88). Oggi il decreto legge diviene un modo per accelerare il procedimento di formazione della legge. Secondo un autorevole dottrina(Predieri) il decreto legge e' una "sorta di disegno di legge rinforzato ad urgenza garantita". Veniamo al caso del decreto Lunardi.
Il decreto e' stato adottato sulla base di un'effettiva situazione di urgenza? La sicurezza stradale per gli esodi estivi puo' essere considerata tale? Un piu' elevato livello di sicurezza nella circolazione stradale degli esodi estivi quale motivo d'urgenza invocato, puo' essere assicurato dalla compresenza di un sistema di sanzioni accessorie (e di quei i famigerati punti) introdotte dal succitato decreto o da un inasprimento delle sanzioni amministrative?
A mio avviso un' attenta attivita' di risk-managment da parte delle autorita' apicali preposte in sede locale, un sistema di controlli puntuale in quelle zone individuate, una piu' vigile e incisiva presenza delle forze dell' ordine sul territorio, sembrano soluzione migliore all' "urgente" problema.
In merito alla politica giuridica della vicenda, ritengo che sia stato adottata la forma del decreto, lungi per gli scopi individuati dal legislatore Costituzionale, ma in quanto si voleva utilizzare lo strumento "privilegiato di legislazione" per accelerare l'attuazione della riforma del codice della strada da tanti anni fermo. Se questo e' vero credo sia comunque necessario che il cittadino -soggetto passivo della disposizione- abbia diritto alla cognizione piena dell'atto normativo, che solo la vacatio della legge puo' assicurare, almeno in uno Stato di diritto.

Risposta ADUC
se vuole la nostra opinione, l'urgenza nei termini da lei rilevati non c'e'. Rimane comunque il dato di fatto che l'importanza della norma e la preponderante rilevanza della stessa renderebbero insignificante qualsiasi considerazione ch e dovesse vertere su questo aspetto, pertanto -pur giudicando inadeguata la forma normativa prescela- su questo punto non ci pare utile scagliarsi, in quanto si tratterebbe di una contestazione che rimarrebbe sterile e che non troverebbe particolare accoglimento, stante l'elevata possibilita' che il provvedimento venga invece ritenuto correttamente emesso. Se non ci sono termini concreti che possano garantire in modo significativo valutazioni positive, opporsi potrebbe scatenare piu' incertezza e confusione che non effettiva utilita'.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →