Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

14 giugno 2003
Domanda 14 giugno 2003
Avrei bisogno di un consiglio.
Mi e' stata recapitata a casa una sanzione per violazione al codice della strada art. 142/08 per dirla in poche parole AUTOVELOX.
La sanzione non mi e' stata contestata al momento perche' dicono che: "la strada non aveva banchine o altri spazi disponibili per la fermata dei veicoli, trattandosi di strada interessata a lavori per l'allargamento della carreggiata".
E' una giustificazione valida per la mancata contestazione?
Quindi e' tutto in regola?
Considerando che la mia velocita' era di 57Km/h avrebbero potuto inseguirmi e fermarmi visto l'inconsistenza della velocita' stessa?
Inoltre dicono che non e' stato possibile fermarmi perche' la violazione e' emersa sul display dell'apparecchio, quando il veicolo aveva gia' superato il posto di accertamento pero' e' pur vero che con l'apparecchiatura Autovelox mod. 104/C-2 in uso da parte della Polizia Municipale di Varese, poiche' tale strumento consente di accertare l'eventuale eccesso di velocita' non dopo che il veicolo puntato sia gia' a distanza dal posto di accertamento, bensi' contestualmente al suo passaggio, attivandosi un allarme acustico e visualizzandosi la velocita' su un apposito display luminoso; difatti, proprio per queste specifiche capacita' tecniche del rilevatore la velocita' di circolazione puo' essere rilevata istantaneamente, comparendo in concomitanza anche su un apposito display separato che puo' essere anche tenuto a distanza dal punto di rilevazione, consentendo cosi' all'agente di poter intimare l'alt al veicolo del trasgressore senza che il conducente sia costretto ad effettuare brusche e pericolose manovre.
DATEMI UN CONSIGLIO NON SO SE CONTESTARLA O MENO

Risposta ADUC
se sul percorso e' possibile omettere il fermo per decisione del Prefetto, la contravvenzione e' valida. In caso contrario, sarebbe possibile tentare la contestazione. Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga). In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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