Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

12 giugno 2003
Domanda 12 giugno 2003
Gentili Signori, Sono socio Aci dall'agosto del 2002 ed, imprevedibilmente, il mio scooter BMW C1 200, comprato nuovo nel 2001 e scrupolosamente mantenuto (tagliandato), mi ha costretto ad usufruire piu' volte del soccorso stradale fornito gratuitamente dall'ACI ai propri soci. Nell'ultima occasione -8 giugno 2003- al momento della "panne" (rottura della cinghia di trasmissione) l'operatrice telefonica mi ha comunicato che avrei dovuto sostenere le spese del soccorso stradale poiche', con una circolare del maggio '03, l'ACI aveva limitato a due il numero degli interventi di soccorso stradale riconosciuti gratuitamente ai soci; e cio' con valore retroattivo.
Al momento della mia adesione tale limitazione non era -ovviamente- prevista, peraltro, sottoscrivendo il modulo di associazione -come mi e' stato, in seguito, sottolineato durante un colloquio nella sede locale dell'ACI- ho accettato l'articolo 1 del "Regolamento di associazione" che recita: " le eventuali modifiche delle prestazioni associative [... ] avranno effetto immediato nei confronti di tutti i soci".
La limitazione riguardo gli interventi di soccorso stradale, mi e' stato fatto notare, e' stata comunicata a tutti i soci attraverso la rivista "Automobile club" nel numero di maggio del 2003.
A mio parere, tuttavia, una clausola che prevede la possibilita' di peggiorare -il temine non e' improprio-, con valore retroattivo, le prestazioni assicurate ai soci al momento della adesione puo', quantomeno, essere ritenuta discutibile, se non vessatoria.
Nella sede di Prato dell'ACI mi e' stato spiegato che l'assenza di un limite alle prestazioni di soccorso stradale aveva determinato abusi insostenibili per le finanze dell'Associazione. La soluzione deliberata dal Comitato Esecutivo ACI e' invece, a mio parere, inaccettabile per il socio che non ha compiuto alcun abuso ed al quale, al momento dell'associazione erano stati assicurati determinati servizi. Paradossalmente, se il principio della retroattivita' e valido, e' concesso promettere tutto ed, eventualmente, non mantenere niente?
La mia associazione all'Aci fu resa necessaria dalla sottoscrizione di una polizza della compagnia di assicurazioni SARA per auto storiche; sono infatti possessore di una vettura del 1963. Pensavo che la possibilita' di potere usufruire gratuitamente di un servizio di soccorso stradale mi avrebbe reso piu' tranquillo l'utilizzo di un'automobile cosi' matura; invece, come gia' annotato, le sorprese me le ha riservate uno scooter del 2001 che aveva gia' avuto modo di usufruire dei servizi Europe Assistance durante il periodo di validita' della garanzia BMW... ma comunque non credo di dovermi giustificare.
L'ACI ha chiesto alla "ACI Global", che gestisce il servizio di soccorso stradale, di applicare uno sconto del 20% ai soci che abbiano gia' usufruito delle due prestazioni previste dal nuovo regolamento; l' "Aci Global" -bonta' sua- ha accettato. Mi si dira' che l'iniziativa e' stata adottata per agevolare i Soci; io mi permetto di pensare che l'iniziativa prova la consapevolezza dell'ACI di avere agito in modo contestabile nei confronti di chi ha pagato una quota associativa in base alla promessa di una serie di servizi.
Insomma, come si dice, la questione, piu' che economica e' di principio.
Si possono cambiare le regole -e regole cosi' importanti- durante il giuoco? Devo sperare che il Comitato Esecutivo non adotti nuove restrizioni ai servizi promessi.
Non credo che il mio caso sia isolato.
E' possibile far valere, in qualche maniera, le proprie ragioni?
Cordialità

Risposta ADUC
la modifica non sarebbe retroattiva. Pertanto, il punto che ci pare debba essere contestabile e' relativo alla modalita' di comunicazione delle variazioni, che potrebbe essere contestata viste le forme utilizzate che non ne garantiscono la conoscibilita'. Si potrebbe pertanto prospettare l'opportunita' di un'azione (anche conciliativa) davanti al giudice di pace.
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