Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
11 giugno 2003
Segnalo alla vostra attenzione, per ogni azione che riteniate opportuno intraprendere, un ennesimo caso di tentativo di raggiro (almeno a me cosi' sembra) posto in essere dalla Banca Intesa.
Nell'ultimo estratto conto ricevuto dalla banca, ho rilevato un addebito di 18 euro, con valuta 2.12.2002 a titolo "canoni servizi in web".
Premetto che con l'apertura del conto corrente ho aderito ai servizi di Comit on line, limitatamente alla richiesta di informazioni sul conto via telefono, servizio gratuito e comunque distinto da quello cosiddetto Trading on line- a pagamento e via internet, al quale non ho mai aderito ne' formulato alcuna richiesta di adesione.
I codici consegnatimi dalla banca si riferiscono testualmente ai servizi telefonici di Comit on line.
A seguito della recente fusione, nel marzo 2003 Intesa ha inviato a tutta la sua clientela un modulo informativo recante i nuovi codici di accesso (da attivare in banca con una procedura di durata pari a 40 minuti per cliente!) sia per quanto riguarda il servizio In Voice (via telefono) che per quanto concerne (per chi l'avesse attivato) il servizio denominato In web (via Internet), codice ovviamente distinti. Nel mio caso, per le ragioni suesposte ho ricevuto il solo codice d'accesso per il servizio IN Voice.
Quanto premesso, a fronte della trattenuta operata, a mio avviso indebita in quanto mai ho aderito ad alcun servizio di trading on line o in web, ho contattato l'agenzia presso la quale e' aperto il mio conto. Telefonicamente un funzionario della banca mi ha esposto che tale canone si riferisce sia al canone In Voice che al canone In web e che la trasformazione del servizio via telefono da gratuito a oneroso sarebbe stato comunicato alla clientela da tempo.
Al riguardo ho osservato: 1) la causale della trattenuta e' per "canone annuo servizio In web" ed e' pertanto testualmente chiaro che tale addebito sia legittimo solo nel caso in cui il cliente abbia attivato il servizio In Web.
2) E' a carico della banca l'onere di provare di aver inviato al cliente la comunicazione di modifica di condizioni in senso piu' sfavorevole: cfr. Tribunale di Roma 20.9.96.
3) il tribunale di Roma con sentenza del 29.9.1998 ha inibito l'uso di clausole che consentano alle banche, senza giustificato motivo, variazioni sfavorevoli attraverso il semplice invio di una lettera o mediante affisso.
4) In ogni caso risultano quanto mai vessatorie tutte quelle clausole che prevedano una sorta di silenzio assenso nell'ipotesi di modifiche di condizioni sfavorevoli per il cliente non dipendenti da condizioni di mercato (es. tassi di interesse), a maggior ragione ove si tratti di trasformazione di un servizio da gratuito a oneroso.
Recatami presso l'agenzia, un solerte funzionario precisava che il Servizio Comit on line includeva "di diritto" il servizio via web e pertanto cio' motivava l'addebito.
Anche sotto questo aspetto ho evidenziato che i codici a suo tempo consegnatimi si riferivano esclusivamente e testualmente ai servizi telefonici di Comit on line.
Allego per completezza copia della lettera che ho inviato alla Banca Intesa alla quale non e' stato dato alcun riscontro formale, ma solo una generica indicazione che la pratica e' stata passata alla direzione generale.
Confidando in un vostro intervento a tutela dei clienti della suddetta banca, rimango a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento.
Cordiali saluti
Nell'ultimo estratto conto ricevuto dalla banca, ho rilevato un addebito di 18 euro, con valuta 2.12.2002 a titolo "canoni servizi in web".
Premetto che con l'apertura del conto corrente ho aderito ai servizi di Comit on line, limitatamente alla richiesta di informazioni sul conto via telefono, servizio gratuito e comunque distinto da quello cosiddetto Trading on line- a pagamento e via internet, al quale non ho mai aderito ne' formulato alcuna richiesta di adesione.
I codici consegnatimi dalla banca si riferiscono testualmente ai servizi telefonici di Comit on line.
A seguito della recente fusione, nel marzo 2003 Intesa ha inviato a tutta la sua clientela un modulo informativo recante i nuovi codici di accesso (da attivare in banca con una procedura di durata pari a 40 minuti per cliente!) sia per quanto riguarda il servizio In Voice (via telefono) che per quanto concerne (per chi l'avesse attivato) il servizio denominato In web (via Internet), codice ovviamente distinti. Nel mio caso, per le ragioni suesposte ho ricevuto il solo codice d'accesso per il servizio IN Voice.
Quanto premesso, a fronte della trattenuta operata, a mio avviso indebita in quanto mai ho aderito ad alcun servizio di trading on line o in web, ho contattato l'agenzia presso la quale e' aperto il mio conto. Telefonicamente un funzionario della banca mi ha esposto che tale canone si riferisce sia al canone In Voice che al canone In web e che la trasformazione del servizio via telefono da gratuito a oneroso sarebbe stato comunicato alla clientela da tempo.
Al riguardo ho osservato: 1) la causale della trattenuta e' per "canone annuo servizio In web" ed e' pertanto testualmente chiaro che tale addebito sia legittimo solo nel caso in cui il cliente abbia attivato il servizio In Web.
2) E' a carico della banca l'onere di provare di aver inviato al cliente la comunicazione di modifica di condizioni in senso piu' sfavorevole: cfr. Tribunale di Roma 20.9.96.
3) il tribunale di Roma con sentenza del 29.9.1998 ha inibito l'uso di clausole che consentano alle banche, senza giustificato motivo, variazioni sfavorevoli attraverso il semplice invio di una lettera o mediante affisso.
4) In ogni caso risultano quanto mai vessatorie tutte quelle clausole che prevedano una sorta di silenzio assenso nell'ipotesi di modifiche di condizioni sfavorevoli per il cliente non dipendenti da condizioni di mercato (es. tassi di interesse), a maggior ragione ove si tratti di trasformazione di un servizio da gratuito a oneroso.
Recatami presso l'agenzia, un solerte funzionario precisava che il Servizio Comit on line includeva "di diritto" il servizio via web e pertanto cio' motivava l'addebito.
Anche sotto questo aspetto ho evidenziato che i codici a suo tempo consegnatimi si riferivano esclusivamente e testualmente ai servizi telefonici di Comit on line.
Allego per completezza copia della lettera che ho inviato alla Banca Intesa alla quale non e' stato dato alcun riscontro formale, ma solo una generica indicazione che la pratica e' stata passata alla direzione generale.
Confidando in un vostro intervento a tutela dei clienti della suddetta banca, rimango a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento.
Cordiali saluti
Risposta ADUC
le suggeriamo di prendere visione delle disposizioni contrattuali (altrimenti non puo' conoscerne gli effettivi termini) e di farsi indicare la data di pubblicazione in G.U. per verificarne la legittimita', altrimenti non e' possibile determinare se la variazione sia o meno applicabile al suo specifico tipo di contratto e poi se sia o meno nei termini -non e' necessario l'invio al domicilio delle variazioni: occorre (ma e' anche sufficiente) la pubblicazione in G.U., con conseguente messa a disposizione delle tabelle nei locali delle filiali.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti