Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

10 giugno 2003
Domanda 10 giugno 2003
Ho preso nel corso di pochi mesi diverse multe al centro di Perugia per divieto di transito in zona a traffico limitato tramite foto segnaletica.
Ho sentito dire che a Bari questo tipo di multe sono state annullate per violazione di privacy.
In oltre questo divieto non e' ben segnalato e a tal proposito ci sono state manifestazioni dei cittadini di Perugia. Vorrei avere un vostro aiuto per un possibile ricorso al Giudice di Pace.
Ringraziandovi comunque porgo distinti saluti.

Risposta ADUC
il tipo di ripresa e' consentito (liberi, ovviamente, i giudici di pace di esprimersi diversamente). In ogni caso, puggeriamo di contestare nel caso in cui mancassero le indicazioni relative all'ordinanza in questione -mentre limitarsi solo alla legittimita' o meno potrebbe non essere sufficiente, stanti anche espressioni favorevoli del Garante.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga). In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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