Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

10 giugno 2003
Domanda 10 giugno 2003
Gentile ADUC, Prima di tutto grazie di esistere! Finalmente i cittadini hanno degli strumenti per far valere le proprie ragioni, davanti al menefreghismo delle istituzioni, grazie a Voi.
Vorrei sapere se e' lecito appellarsi a multe inflitte ad utenti, laddove la cartellonistica stradale non riporta sul retro del cartello stesso, gli estremi del provvedimento legge o decreto che validano il cartello stesso.
Ho sentito dire che ci si puo' appellare in questi casi, ma non so' quale e' la procedura corretta da eseguire. Potreste aiutarmi?
Abito in Roma, su una via dove una volta a settimana c'e' il mercato settimanale, per cui su parte della via vige il divieto di sosta dalle 06: 00 alle 15: 30 del venerdi', proprio per consentire lo svolgersi del mercato.
Lo scorso giovedi' notte ho completamente dimenticato il mercato, e ho parcheggiato li'. La mia autovettura e' stata rimossa, e oltre a dover pagarne la rimozione, sono stato anche multato.
So' che la multa e' stata meritata, quello che mi da noia e' il fatto che quasi tutti i cartelli stradali posti nella mia citta' non sono regolari.
Vorrei quindi appellarmi, per combattere questo abusivismo amministrativo, perche' sembra che la cartellonistica a volte non rispecchi alcun progetto urbanistico o edilizio, ma sia lasciata un po all'interpretazione individuale.
Potete aiutarmi?
Grazie in anticipo per le Vostre attenzioni.
Distinti Saluti

Risposta ADUC
puo' essere contestata (art. 45 CdS e 77 Reg. CdS) la mancanza dell'Ordinanza.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga). In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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