Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

9 giugno 2003
Domanda 9 giugno 2003
Egr. sigg., in data 03/06/2003 mentre percorrevo una SP sono stato fermato da una pattuglia della polizia municipale del luogo che mi ha contestato l'art. 142 comma 8 riscontrando con l'ausilio del telelaser una velocita' di 82 Km/h.
1) faccio presente che non e' segnalato se la strada e' una strada extraurbana secondaria, una strada extraurbana locale o una strada urbana di scorrimento;
2) non esiste nessun limite di velocita' per 8 Km/h fino a dove c'era la pattuglia;
3) non esiste nessun cartello di velocita' controllata elettronicamente per 8 km/h fino a dove c'era la pattuglia;
4) sotto il cartello con indicata la localita' non e' apposto nessun cartello con il limite di velocita'.
5) faccio presente che la velocita' e' stata rilevata ad una distanza di m 197,8. In quel punto avevo gia' superato il cartellone che indica la localita' (privo di segnali con il limite) ma che ambo i lati non esistono caseggiati.
gradirei ricevere una vs opinione prima di contestare la contravvenzione al giudice di pace.
grazie

Risposta ADUC
non siamo molto ottimisti in quanto non ci sono vere irregolarita' in quanto riporta. Se ricorre, e' giusto per fare un tentativo, sperando nella benevolenza del giudice, ma senza certezza alcuna.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga). In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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