Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
7 giugno 2003
Vi ringrazio della risposta e passo subito al riassunto della questione. La storia e' sempre la stessa in tutti i laboratori di riparazione tv ed i post nel forum lo confermano. In effetti capita sovente che i clienti lascino il proprio apparecchio, a volte anche riparato, per mesi nel locale tecnico. Molte volte il tecnico comunica telefonicamente, al cliente, di passare a ritirare il prodotto. Il cliente assicura del ritiro entro pochi giorni, ma poi l'apparecchio, pesante, ingombrante resta ancora per mesi a deposito.
Ci chiedevamo tutti se esiste una legge che possa tutelare tutto cio' a nostro vantaggio, cioe' se possiamo pretendere dal cliente una somma, come deposito, pari ai giorni di permanenza dell'apparecchio nel locale tecnico. Oppure se dopo tot mesi l'apparecchio puo' essere rottamato o gettato via. Come possiamo comportarci in questi casi? Basta scrivere due righe sulla ricevuta di riconsegna al cliente e fargliela firmare? Siamo autorizzati ad appropriarci o magari a distruggere un apparecchio che resta presso il nostro laboratorio per mesi o anni?
Un collega dice questo: In aggiunta a quanto su indicato, possiamo avvalerci del Codice Civile -Titolo III Del Lavoro Autonomo Capo I Delle disposizioni Generali, Art.2222, mi soffermerei sull'Art.2235 - Sul Divieto di ritenzione - Il Prestatore d'opera non puo' ritenere le cose, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.
In attesa porgo Distinti saluti
Ci chiedevamo tutti se esiste una legge che possa tutelare tutto cio' a nostro vantaggio, cioe' se possiamo pretendere dal cliente una somma, come deposito, pari ai giorni di permanenza dell'apparecchio nel locale tecnico. Oppure se dopo tot mesi l'apparecchio puo' essere rottamato o gettato via. Come possiamo comportarci in questi casi? Basta scrivere due righe sulla ricevuta di riconsegna al cliente e fargliela firmare? Siamo autorizzati ad appropriarci o magari a distruggere un apparecchio che resta presso il nostro laboratorio per mesi o anni?
Un collega dice questo: In aggiunta a quanto su indicato, possiamo avvalerci del Codice Civile -Titolo III Del Lavoro Autonomo Capo I Delle disposizioni Generali, Art.2222, mi soffermerei sull'Art.2235 - Sul Divieto di ritenzione - Il Prestatore d'opera non puo' ritenere le cose, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.
In attesa porgo Distinti saluti
Risposta ADUC
dopo un anno, l'oggetto puo' ritenersi abbandonato: occorrerebbe pero' che fosse portato alla depositeria comunale. Se nessuno lo ritira, dopo un anno diventa appunto di proprieta' di chi lo ha trovato.
Altrimenti, occorre specificare sul regolamento e sulle ricevute di consegna, in modo esplicito, dopo quanto tempo non siete piu' responsabili dell'apparecchio. Pero', questo deve essere indicato in modo chiaro ed espresso (meglio una copia per il cliente ed una per voi firmata) perche' non ci siano contestazioni.
Il fatto di non poter ritenere le cose, pero', non e' che vada proprio a vantaggio fino a questo punto, in quanto non e' un diritto a buttarle via.
Altrimenti, occorre specificare sul regolamento e sulle ricevute di consegna, in modo esplicito, dopo quanto tempo non siete piu' responsabili dell'apparecchio. Pero', questo deve essere indicato in modo chiaro ed espresso (meglio una copia per il cliente ed una per voi firmata) perche' non ci siano contestazioni.
Il fatto di non poter ritenere le cose, pero', non e' che vada proprio a vantaggio fino a questo punto, in quanto non e' un diritto a buttarle via.
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