Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
7 giugno 2003
Spett. Aduc Avrei cortesemente bisogno di una vostra consulenza in merito a una contravvenzione al codice della strada per la quale mi e' pervenuta una cartella di pagamento dell'importo di euro 235, 66 (divieto di sosta).
In particolare la contravvenzione mi e' stata elevata il 25.07.1996 e da informazioni richieste sembra mi sia stata notificata il 21.12.1996. In data 21.11.2001 la sanzione e' stata iscritta a ruolo e il 24.05.2003 mi e' stata notificata. L'informazione di cui avrei bisogno e' relativa alla prescrizione. Il codice della strada infatti all'art. 209 prevede che alla prescrizione si applichi l'art. 24 L. 24.11.81 n. 689 il quale prevede la prescrizione del diritto a riscuotere le somme nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. Essendo la violazione del 25.07.1996 e l'iscrizione a ruolo del 21.11.2001 dovrebbe essere prescritta?
Vi ringrazio anticipatamente per le informazioni che vorrete fornirmi.
In particolare la contravvenzione mi e' stata elevata il 25.07.1996 e da informazioni richieste sembra mi sia stata notificata il 21.12.1996. In data 21.11.2001 la sanzione e' stata iscritta a ruolo e il 24.05.2003 mi e' stata notificata. L'informazione di cui avrei bisogno e' relativa alla prescrizione. Il codice della strada infatti all'art. 209 prevede che alla prescrizione si applichi l'art. 24 L. 24.11.81 n. 689 il quale prevede la prescrizione del diritto a riscuotere le somme nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. Essendo la violazione del 25.07.1996 e l'iscrizione a ruolo del 21.11.2001 dovrebbe essere prescritta?
Vi ringrazio anticipatamente per le informazioni che vorrete fornirmi.
Risposta ADUC
il termine decorre dalla data di notifica del verbale. Pertanto, se negli ultimi 5 anni non ha ricevuto notifiche, potrebbe ricorrere ed opporsi, anche se proveranno ad opporle la ordinarieta' dei termini (ma l'iscrizione a ruolo non costituisce notifica, pertanto puo' contestare). Puo' presentare un ricorso entro 30 gg, davanti al giudice di pace di competenza, chiedendo sospensione ed annullamento dell'atto in quanto prescritto.
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