Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

30 maggio 2003
Domanda 30 maggio 2003
Cara Aduc, ti mando in allegato testo integrale del ricorso presentato al Giudice di Pace di Verona contro il verbale di accertamento infrazione art. 142 CdS emesso dalla Comando di Polizia Locale del Comune di Verona:

Al Signor Giudice di Pace di Verona
Ricorso ex art. 23 Legge 689/1981

Il sottoscritto
PREMETTE
· Che in data 27/5/2003 gli e' stata recapitata a mezzo raccomandata una contravvenzione, come da originale Verbale di Violazione al Codice della Strada;
· Che nella predetta allegata contravvenzione viene contestata la violazione dell'art. n. 142 del Codice Della Strada D.Lgs. N. 285 del 30/4/1992;
· Che e' mancato l'immediato fermo e contestazione da parte dell'ufficiale preposto (art. 200 del codice della strada D. Lgs. 285/1992 e art. 384 del regolamento di esecuzione del codice stesso DPR 16/12/1992 n. 495) per la motivazione esposta nel verbale di violazione ai sensi dell'art. 201 comma 1 del D. Lgs. 285/1992 cosi' recante "perche' all'atto della constatazione dell'avvenuta violazione il veicolo era ormai a distanza dal luogo dell'accertamento";
· Che l'apparecchio di rilevazione impiegato (Autovelox Ax mod. 104-C2) ha caratteristiche tecniche che consentono l'accertamento a distanza della velocita' del veicolo prima che esso sopraggiunga sul punto di rilevamento. Infatti, dalla scheda tecnica del predetto, si rileva che l'apparecchio e' dotato dei seguenti componenti:
1) una coppia di raggi laser, che consente l'accertamento a distanza della velocita' del veicolo prima che esso sopraggiunga sul punto di rilevamento;
2) un display luminoso a raggi infrarossi, su cui compare, prima che il veicolo sopraggiunga, la velocita' mantenuta dallo stesso, con l'emissione di un segnale acustico intermittente;
3) un sistema di ripresa fotografica frontale e posteriore funzionante anche in ore notturne;
4) una stampante d'uscita per la stampa immediata del verbale da parte dell'organo accertatore che ha proceduto alla rilevazione dell'infrazione;
5) un trasmettitore radio, per la comunicazione dell'avvenuta infrazione ad altra pattuglia posizionata a distanza;
6) una stampante remota, in dotazione alla pattuglia a distanza, per la stampa del verbale e la contestazione immediata dell'infrazione al trasgressore, fermato dalla pattuglia a distanza. Tali caratteristiche, frutto di alta e sofisticata tecnologia, a modesto parere del ricorrente, non consentono di offrire alcuna giustificazione agli Agenti di Polizia Locale che hanno accertato l'infrazione di cui al verbale opposto, circa la immediata contestazione al ricorrente dell'infrazione commessa. L'apparecchio usato, infatti, offre, senza alcuna ombra di dubbio, tutte le possibilita' per organizzare un servizio di rilevamento efficiente, consentendo la contestazione immediata dell'infrazione ai conducenti dei veicoli che violino il limite di velocita' imposto sulla strada controllata, ancorche' prima che gli stessi oltrepassino il punto di rilevazione e possano allontanarsi dal luogo dell'accertamento, circostanza invece addotta a giustificazione della mancata immediata contestazione dell'infrazione dagli agenti accertatori ed indicata nel verbale ai sensi dell'art. 384 comma 1 lett. E del DPR 16/12/1992 n. 495 e dell'art. 201 del D.Lgs. n. 285/1992;
· Che ai sensi di quanto disposto con sentenza della sez. I^ della Corte di Cassazione (n. 1380 del 08/02/2000), della sez. III^ civile della stessa Corte (n. 4010 del 3/4/2000), e ancora della I^ sez. civile (n. 2494 del 21/02/2001) ed infine della Sentenza del Giudice di Pace di Teano nella causa civile iscritta al n. 486/2000, nel caso di rilievo dell'infrazione tramite autovelox mod. 104/C2, consentendo lo stesso l'immediato rilievo del veicolo contravventore, debba procedersi all'immediato fermo pena la contestabilita' della legittimita' della contravvenzione elevata e conseguente annullabilita' della stessa;
DICHIARA Di non avvalersi di un avvocato e quindi di stare in giudizio personalmente ed a tal fine di risiedere in POZZOLENGO (Brescia) Via Europa n. 37 CHIEDE La sospensione e l'annullamento del predetto verbale e quei conseguenti provvedimenti che riterra' opportuno emettere.
In fede Preciso che l'area di circolazione sulla quale sono stato multato e' senz'altro una strada urbana di scorrimento (tipo D art. 2 D. Lgs. 30/4/1992 n. 285) avendo doppia carreggiata ed essendo a ridosso della citta' subito dopo lo svincolo autostradale situata gia' all'interno del centro abitato. Presumo, comunque, che la Prefettura di Verona non abbia ancora decretato i tratti stradali per i quali omettere il fermo obbligatorio di cui all'art. 200 del C.d.S., fermo restando il fatto che altrimenti gli accertatori avrebbero dovuto motivare il mancato fermo riferendosi alla legge 1/8/2002 n. 168 art. 4 c. 2 e non all'art. 384 c. 1 lett. E) DPR 16/12/1992 n. 495 con la motivazione indicata nel ricorso...Ti sarei grato se mi facessi avere un tuo parere...Grazie...

Risposta ADUC
una verifica in Prefettura potrebbe farla, in quanto questo e' il punto debole: appurato questo, per il resto il ricorso va bene.
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