Sabato 6 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

30 maggio 2003
Domanda 30 maggio 2003
Sono un rivenditore e quasi tutti i giorni mi ritrovo a combattere con i miei clienti sulle garanzie dei prodotti.
Se non ho capito male (correggetemi se sbaglio), il cliente ha diritto a 2 anni di garanzia sul prodotto acquistato.
Io rispetto questa legge, ma mi succede (visto che non sono io a produrre quello che vendo) che quando richiedo assistenza direttamente alla casa madre o ai centri di assistenza autorizzati mi sento dire che le spese di spedizione sia di andata che di ritorno sono a carico mio. Allora mi domando: ma se sono a carico mio, vuol dire che sono a carico del cliente? Ma i clienti non vogliono pagare in quanto il prodotto che hanno acquistato da me e' in garanzia. Che cosa devo fare allora? Non posso rimetterci io che ho semplicemente venduto il prodotto quasi sempre con uno scarso ricarico (altrimenti non lo avresti venduto), mi devo far rispettare anche io dai miei fornitori (anche io sono un utente finale nei loro confronti e quindi anche io non devo pagare niente).
Credo di essere stato abbastanza chiaro in merito al problema che ho e che avro' sempre se non mi verra' data risposta in merito. Esiste una normativa generale a cui tutti devono attenersi senza che ognuno faccia come gli pare e far si che chi si becca la fregatura sia sempre la persona meno informata o piu' timida a cui non piace smuovere casini e quindi paga e sta zitta?
Distinti saluti

Risposta ADUC
ci sono due tipi di garanzia; quella contrattuale e quella di legge. Quella contrattuale copre entro certi termini, che sono riportati nel regolamento. Mentre quella di legge parte dal presupposto che ci sia un vizio di produzione, quindi una mancanza del produttore e quindi senza possibilita' di accollare oneri a carico.
Infatti, la garanzia contrattuale e' prestata a prescindere dal vizio ed ha sue regole: puo' pertanto prevedere il pagamento di spese. Quella di legge, invece, parte da una mancanza della controparte e quindi non puo' prevedere oneri a carico.
Occorre pero' anche dire che le spese di spedizione sono un danno causato a seguito dell'inadempienza contrattuale consistente nel fornire un prodotto malfunzionante. Per essere esatti, quindi, non e' contestabile che le spese siano a carico: esse sarebbero per l'esattezza un danno di cui si puo' chiedere il rimborso.
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